F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0152/TFN – SD del 20 Febbraio 2025 (motivazioni) – Giuseppe Totaro – Reg. Prot. 135/TFN-SD

Decisione/0152/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0135/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16500/229pf24-25/GC/GR/ff del 14 gennaio 2025, depositato il 15 gennaio 2025, nei confronti del sig. Giuseppe Totaro, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 14/15 gennaio 2025, in epigrafe evidenziato, ha deferito a questo Tribunale il sig. Giuseppe Totaro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore della società ASD Lucera Calcio gruppo Under 19, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 28 comma 1 CGS, per avere lo stesso, nel corso di una riunione tra dirigenti e calciatori della predetta società, tenutasi l’11 dicembre 2023 presso lo stadio comunale di Lucera, pubblicamente proferito all’indirizzo del calciatore Mario Vitacchione la seguente espressione: “ma tu che parli a fare? L’altro anno, quando giocavi nel Foggia, al tuo posto veniva impiegata una ragazza”.

Tali parole erano state rivolte al calciatore di seguito alle richieste di quest’ultimo sul perché del suo mancato impiego in campo.

La Procura Federale aveva avviato le proprie indagini in seguito ad un esposto del 22 agosto 2024 della società ASD Lucera Calcio, che, a firma del suo Presidente, aveva denunciato l’episodio descritto nel deferimento, che riteneva contrario a valori sportivi, atteso che il Totaro, con il comportamento assunto, aveva offeso un tesserato, peraltro minore d’età, finendo per umiliarlo agli occhi di tutti i presenti alla riunione.

La fase predibattimentale

La Procura Federale, acquisita ampia documentazione ed assunte le dichiarazioni di persone informate dei fatti, in data 5 dicembre 2024 notificava al Totaro la Comunicazione di conclusione delle indagini, in seguito alla quale l’indagato faceva pervenire alla stessa Procura Federale la memoria difensiva del successivo 9 dicembre, inerente alla sostanziale ammissione dell’esistenza delle espressioni rivolte al calciatore, che anzi veniva ulteriormente precisata; egli, nel contempo, contestava la rilevanza delle deposizioni testimoniali acquisite in sede d’indagini e evidenziava che i fatti erano accaduti nel contesto di una forte tensione che si era creata tra lui e la società, che lo aveva indotto a rassegnare di lì a poco le dimissioni. Concludeva che, nella peggiore delle ipotesi, poteva rinvenirsi a suo carico la violazione del solo art. 4 comma 1 CGS, con conseguente applicazione di una minima sanzione.

Il dibattimento

All’udienza del 13 febbraio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione a carico del deferito di mesi 3 (tre) di squalifica. Si sono altresì collegati per il deferito l’avv. Carmen Antonetti e lo stesso Giuseppe Totaro, i quali hanno sostanzialmente ripercorso la memoria difensiva di cui sopra, ammettendo da una parte la effettiva sussistenza dei fatti, ma escludendo dall’altra la volontà del Totaro di arrecare offesa al calciatore. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Si legge nel deferimento che la rilevanza disciplinare della condotta ascritta al Totaro appariva di tutta evidenza per due motivi: il primo, perché il Totaro, con le espressioni usate, aveva offeso il calciatore; il secondo, perché da dette espressioni emergeva un contenuto discriminatorio per motivi di sesso.

Occorre evidenziare che, come si evince nella relazione finale di indagine della Procura Federale (terzo paragrafo titolato Evidenze), il dialogo tra il Totaro ed il Vitacchione si era svolto sostanzialmente nel modo seguente: il Totaro al Vitacchione “mi vuoi ricordare quando tu giocavi nel Foggia chi giocava al tuo posto?” Il Vitacchione al Totaro: “un certo Lannunziata, non sono sicuro del cognome”, precisando di ritenere che fosse il figlio di un dirigente del Foggia calcio, motivo per il quale giocava al suo posto; il Totaro al Vitacchione: “sei sicuro che solo questo Lannunziata giocava al tuo posto?”; il Vitacchione al Totaro: “si”; il Totaro al Vitacchione: “a me non risulta che giocasse solo questo Lannunziata, ma che giocasse anche una femminuccia”. Il Totaro, in sede di audizione innanzi la Procura Federale, ha dichiarato che nella riunione di che trattasi gli erano mancate lucidità e serenità a causa del clima affatto disteso che in quel frangente si era instaurato e che se il suo stato d’animo fosse stato diverso egli avrebbe evitato di pronunciare quelle parole, che tuttavia non avevano un intento offensivo ed umiliante nei confronti del calciatore, in quanto finalizzate a far comprendere a quest’ultimo che le scelte tecniche andavano rispettate a prescindere. In questo preciso contesto, il dato che appare emergere dal complesso della attività d’indagine della Procura Federale è che le espressioni rivolte dal Totaro al Vitacchione non hanno assunto i caratteri dell’offesa, né tantomeno quelli della discriminazione a sfondo sessuale, atteso anche che nel campionato di competenza del Totaro e del Vitacchione era ammessa la partecipazione di una calciatrice, tanto da escludersi che il punto delle affermazioni del Totaro riferito all’impiego della cd. “femminuccia” al posto del Vitacchione suonasse come una scriminante basata sulla diversità di sesso.

Tuttavia, non può dubitarsi che il Totaro, per sua stessa ammissione, nelle condizioni di luogo e di tempo descritte nel deferimento, non si è rapportato al rispetto della deontologia richiamata dalle norme di cui all’art. 37 comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, che si collegano al dettato dell’art. 4 comma 1 CGS, per cui, una volta esclusa la sussistenza della fattispecie dell’art. 28 comma 1 CGS, è applicabile al deferito la sanzione prevista dall’art. 9 comma 1 inciso b) CGS, alla quale peraltro si è riferito lo stesso Totaro.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Giuseppe Totaro la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Roberto Proietti

 

Depositato in data 20 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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