F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0154/TFN – SD del 25 Febbraio 2025 (motivazioni) – Stefano Alessio – Reg. Prot. 141/TFN-SD

Decisione/0154/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18181/282pf 24-25/GC/PM/mg, del 31 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025, nei confronti del sig. Stefano Alessio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 18181/282pf 24-25/GC/PM/mg del 31 gennaio 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1.- il sig. Maurizio Stefanutti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Donatello S.S.D. S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara amichevole, non autorizzata dalla Lega Pro, tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), senza avere la qualifica per svolgere tale attività;

2.- il sig. Stefano Alessio, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "allenatore UEFA B", per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara amichevole, non autorizzata dalla Lega Pro, tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), senza avere la qualifica per svolgere tale attività.

La fase istruttoria

Il procedimento, iscritto nel registro della Procura federale in data 17 ottobre 2024 al n. 282pf24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine all'arbitraggio della gara amichevole Triestina-Torres del 28 luglio 2024”, trae origine alla segnalazione del sig. Ermes Canciani, Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia, del 19.9.2024, con allegati: e-mail del sig. Riccardo Ros, Presidente del C.R.A. Friuli Venezia Giulia, del 2.9.2024; screenshot sito web della US Triestina Calcio 1918 S.r.l.; n. 3 fotografie della gara Triestina - Torres del 28.7.2024; screenshot pagina Facebook della US Triestina Calcio 1918 S.r.l..

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti, oltre alla segnalazione del Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati:

- video scaricato dall’indirizzo https://youtu.be/pkA25LWgb5A denominato “Highlights Triestina – Torres”;

- n. 6 articoli di stampa web relativi alla gara Triestina - Torres del 28.7.2024;

- comunicazione del Segretario Generale della Lega Pro del 22.10.2024;

- foglio censimento della società Torres S.r.l. per la stagione sportiva 2024/2025;

- circolare n. 1 del 1.7.2024 della Lega Pro;

- e-mail del C.R. Friuli Venezia Giulia del 21.10.2024 con allegata comunicazione del sig. Riccardo Ros, Presidente del C.R.A. Friuli Venezia Giulia, del 26.8.2024;

- foglio censimento della società ASD Tolmezzo Carnia per la stagione sportiva 2024/2025;

- foglio censimento della società Donatello SSD S.r.l. per la stagione sportiva 2024/2025;

- posizione e storico di tesseramento dei sigg. Silvano Della Pietra, Maurizio Stefanutti e Stefano Alessio per la stagione 2024/2025;

- verbale di audizione del sig. Fabrizio Marchetti, Presidente della Sezione AIA di Tolmezzo (UD), del 24.10.2024;

- e-mail del Presidente Sezione AIA di Tolmezzo (UD) sig. Fabrizio Marchetti, del 28 ottobre 2024 e relativi allegati: video denominato “00001.MTS”; video denominato “00004.MTS”; video denominato “00005.MTS”;

- verbali di audizione dei signori: Antonino Minutoli, Direttore Sportivo della società US Triestina 1918 S.r.l., del 6.11.2024; Maurizio Stefanutti, dirigente tesserato per la società Donatello Calcio SSD S.r.l., del 14.11.2024; Stefano Alessio, allenatore iscritto al Settore Tecnico FIGC, non tesserato, del 14.11.2024; Silvano Della Pietra, dirigente tesserato per la società A.S.D. Tolmezzo Carnia, del 19.11.2024; Andrea Colombino, Direttore Sportivo della società Torres S.r.l., del 27.11.2024; Antonello Mela, dirigente accompagnatore tesserato per la società Torres S.r.l., del 02.12.2024; Rita Marras, segretaria della società Torres S.r.l., del 4.12.2024.

Ritualmente notificate le corrispondenti Comunicazioni di Conclusione delle Indagini, i signori Stefanutti e Alessio si sono avvalsi della facoltà di inviare una memoria difensiva.

Il sig. Stefanutti ha di fatto ammesso i fatti ascritti di cui al deferimento; il sig. Alessio ne ha contestato la rilevanza disciplinare.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 20.2.2025, i soggetti deferiti non hanno svolto ulteriore attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 20.2.2025, svoltasi in parte in presenza e in modalità video conferenza, ha preso parte l’avv. Giulia Conti per la Procura Federale.

All’apertura del dibattimento, l’avv. Giulia Conti ha depositato l’accordo ex art. 127 CGS intervenuto con il sig. Maurizio Stefanutti, la cui posizione è stata definita con separata decisione.

Nessuno è comparso per il sig. Stefano Alessio.

L’avv. Giulia Conti, riportatasi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Alessio la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

L’odierno procedimento, come riportato nell’atto di deferimento, trae origine dalla segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Tolmezzo, sig. Fabrizio Marchetti, inoltrata alla Procura federale dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, mediante la quale veniva comunicato che in data 28.7.2024 “le società sportive U.S. Triestina Calcio e Torres, entrambe affiliate alla F.I.G.C. e militanti in Serie C, si sono incontrate in una gara amichevole al campo sportivo di Ravascletto (UD), affidando la direzione ad una terna arbitrale appartenente ad una lega calcistica estranea alla FIGC” e che "la gara in oggetto, per quanto visto, risultava in tutto e per tutto rispondente al regolamento del Gioco del Calcio per: tempi di gioco, terreno di gioco, numero dei calciatori, falli sanzionati, fuori gioco, modalità di esecuzione delle riprese di gioco, intervento dei massaggiatori, conduzione tecnica/regolamentare demandata ad un Arbitro assistito da due Assistenti Arbitrali. Quanto avvenuto a Ravascletto non aveva minimamente attinenza con un allenamento nel quale, di prassi, si opera con ripetizioni successive di azioni, schemi, riprese di gioco ecc..".

Deve dirsi che, in origine, oltre ai signori Stefanutti e Alessio, il procedimento ha visto quali indagati anche tesserati e delle società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e Torres S.r.l. e le stesse società, che hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

L’attività d’indagine ha consentito di verificare che il 28 luglio 2024, presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), è stata disputata una gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres, entrambe militanti in Serie C e che tanto sia avvenuto in violazione dell’art. 2 della Circ. n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Pro, secondo cui “Le società che organizzano gare amichevoli con squadre italiane o che disputano gare amichevoli organizzate da società di altre Leghe devono richiedere alla Lega Pro la relativa autorizzazione almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per l’effettuazione della gara. Le società che organizzano gare amichevoli devono richiedere alla Lega Pro la designazione degli arbitri e degli assistenti. L’Organo Tecnico C.A.N. C provvederà direttamente oppure demanderà le relative designazioni ad altro organo tecnico”.

Tutti i soggetti coinvolti nella vicenda hanno escluso che sia stata richiesta alcuna autorizzazione, come del resto che sia stato chiesto l’invio di una terna arbitrale ufficiale, nel mentre le foto, le immagini, gli articoli di stampa e le contraddittorie dichiarazioni acquisite in sede di audizione hanno confermato come l’evento, piuttosto che un allenamento congiunto, così come si sarebbe voluto far credere, sia stato una gara amichevole a tutti gli effetti, peraltro diretta da una terna non designata dal competente organo tecnico.

Ed invero, le riprese video hanno evidenziato che le società hanno preso alla gara con le divise ufficiali; i vari resoconti della stessa ne hanno analiticamente riportato le varie fasi, finanche con l’annotazione dei marcatori, dei minuti in cui sono state realizzate le reti, delle azioni più salienti e delle sostituzioni (sito web della US Triestina Calcio 1918).

Il tutto, come dimostrato dalle immagini e confermato anche tutti i soggetti sentiti, sotto la direzione arbitrale affidata ad una terna anch’essa munita della propria divisa e designata da un organismo estraneo alla Federazione, piuttosto che dall’Organo Tecnico C.A.N. C o da altro organo da quello incaricato (art. 2, co. 2, Circ. 1, cit.).

Nella circostanza l’Alessio ha svolto le funzioni di assistente dell’arbitro, onde può addivenirsi con ragionevole certezza all’affermazione della sua responsabilità per avere contravvenuto, quale soggetto appartenente all'Ordinamento federale, in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "allenatore UEFA B", all’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, probità e correttezza di cui all’art., 4, co. 1, CGS e, nello specifico, “al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”, dovendo essere “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 37, co. 1-2, Regolamento del Settore Tecnico).

Tenuto alfine conto del disvalore della condotta ed applicati i principi di proporzionalità e afflittività (art. 44, co. 5, CGS), che devono assicurare alla sanzione la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021), il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica nella misura di mesi 3 (tre) richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Stefano Alessio la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 25 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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