F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0155/TFN – SD del 3 Marzo 2025 (motivazioni) – Maurizio De Simone e Jace Matilda – Reg. Prot. 48/TFN-SD

Decisione/0155/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0048/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14099/887pf 2324/GC/SA/fm del 2 dicembre 2024, depositato il 5 dicembre 2024, nei confronti del sig. Maurizio De Simone e della sig.ra Matilda Jace, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto notificato e depositato in 5 dicembre 2024, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- la sig.ra Jace Matilda, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Pistoiese 1921 SSDARL, contestandole:

la violazione dell’art. 4, comma 1,e art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere la stessa, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, consentito e comunque non impedito al sig. Maurizio De Simone nella Stagione Sportiva 2023-2024, di rivestire il ruolo di “Presidente di fatto” della società US Pistoiese 1921 SSDARL, ed in tale veste fattuale di gestire ed assumere decisioni relative all’organizzazione societaria con specifico riguardo agli aspetti economici, amministrativi e di carattere sportivo, senza essere tesserato e pur essendo inibito fino al 5 maggio 2026 come da decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 142/TFN-S 2020/2021 depositata in data 05 maggio 2021;

- il sig. Maurizio De Simone, all’epoca dei fatti Presidente di fatto non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società US Pistoiese 1921 SSDARL, contestandogli:

la violazione dell’art. 4, comma 1, e art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, svolto all’interno e nell’interesse della società US Pistoiese 1921 SSDARL, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo di “presidente di fatto” provvedendo, in tale veste fattuale, a gestire ed assumere decisioni relative all’organizzazione societaria con specifico riguardo agli aspetti economici, amministrativi e di carattere sportivo, senza essere tesserato e pur essendo inibito fino al 5 maggio 2026 come da decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 142/TFN-SD 2020/2021, depositata in data 5 maggio 2021;

La fase istruttoria

L’indagine è nata dalla nota dell’1 marzo 2024 con cui la Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti aveva trasmesso alla Procura Federale un link da cui poter visionare un estratto della nota trasmissione “Striscia la Notizia”, andato in onda il 28 febbraio 2024, contenente un servizio in cui si riportava, secondo quanto esposto dall’inviata, che il sig. Maurizio De Simone, Garante del Trust Orange, soggetto giuridico inglese gestore della US Pistoiese 1921, avrebbe lasciato insoluti debiti, generati nella propria attività riferita alla predetta società sportiva,  ammontanti  a circa 2 milioni di Euro. Più precisamente, nel servizio era stato messo in rilievo che il provvedimento di inibizione di 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, irrogato nei confronti del De Simone all’esito del procedimento relativo alla vicenda del fallimento del Trapani Calcio, sarebbe stato eluso dallo stesso De Simone ponendo quale amministratrice formale della US Pistoiese 1921 una signora albanese, Matilda Jace, dietro la quale avrebbe operato quale amministratore e dominus di fatto di quest’ultima società.

L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura è consistita nell’acquisizione dei fogli di censimento della stagione sportiva 23/24 della società sportiva Us Pistoiese 1921, della comunicazione della Procura Generale dello Sport del 5 aprile 2024, con articolo stampa allegato, della Comunicazione della LND del 5 aprile 2024 avente ad oggetto: “Rassegna stampa web e video caso Pistoiese”; è stata, inoltre, acquisita la decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 depositata in data 5 maggio 2021 e il Comunicato Ufficiale n. 121 ss 23/24, emesso in data 16 aprile 2024, del Dipartimento Interregionale della LND – FIGC.

Inoltre, la Procura ha proceduto all’audizione del sig. Nencioni Stefano, dirigente della società Us Pistoiese 1921, in data 18 aprile 2024, del sig. Mazzoncini Manuele, segretario della società Us Pistoiese 1921, in data 6 maggio 2024 e, a seguito di proroga del termine per le indagini,  del sig. Auriemma Raffaele, direttore generale della stessa società, in data 6 giugno 2024.

All’esito di tali accertamenti la Procura ha notificato, in data 19 luglio 2024, la comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti di sig. Maurizio De Simone, Matilda Jace e della società US Pistoiese 1921, regolarmente ricevuta dai soggetti destinatari, nessuno dei quali ha chiesto di essere ascoltato né ha presentato una memoria difensiva.

La fase predibattimentale

In data 30 agosto 2024 è stata fissata al 27 settembre 2024 la data dell’udienza per la discussione del procedimento.

All’esito di tale udienza il Tribunale, preso atto della richiesta formulata in udienza dalla Procura Federale di remissione in termini per una nuova notificazione della CCI, in ragione del fatto che la precedente notificazione era stata effettuata presso la pec della società US Pistoiese 1921 il giorno successivo al Comunicato Ufficiale n. 34/A del 18 luglio 2024 di revoca della affiliazione a carico della società stessa, ritenuto giustificabile l'errore nella notificazione, ha rimesso la Procura Federale in termini per la rinotificazione della CCI con esclusione della società US Pistoiese 1921 in quanto soggetto da ritenersi, a seguito della predetta revoca dell’affiliazione, inesistente ai fini federali.

Alla successiva udienza del 7 gennaio 2025, il Tribunale, rilevato che la convocazione per l’udienza era stata notificata alla sig.ra Matilda Jace in data non compatibile con il rispetto del termine di comparizione, lo ha rinviato all' udienza del 20 febbraio 2025.

Il dibattimento

All'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l'Avv. Giulia Conti, la quale, in relazione alla restituzione al mittente delle notifiche effettuate a mezzo raccomandata A.R. alla sig. Jace sia del deferimento sia dell'ordinanza n. 33/TFN-SD, ha evidenziato che dal certificato di residenza aggiornato sarebbe emersa la regolarità della notificazione, riportandosi, quindi, nel merito, al deferimento di cui ha chiesto l’accoglimento, con l'irrogazione di mesi 18 di inibizione per il sig. Maurizio De Simone e mesi 12 di inibizione per la sig. Matilda Jace.

E’ comparso in udienza, in difesa del sig. Maurizio De Simone, l’avv. Giuseppe Maglio su delega dell'Avv. Gerardo Perillo, il quale si è riportato integralmente ai contenuti della memoria difensiva, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Deve preliminarmente darsi atto della formale regolarità del contraddittorio instaurato con i soggetti incolpati, anche in relazione alle notificazioni effettuate nei confronti dell’incolpata Matilde Jace, dal momento che, a prescindere dalla restituzione al mittente per asserita irreperibilità di quest’ultima, la bontà delle notifiche relative tanto all’atto di deferimento quanto alla comunicazione di convocazione dell’udienza odierna, risulta decisiva la circostanza che dal certificato dello stato civile (estratto, da ultimo, in data 14 febbraio 2025) l’indirizzo alle quali tali notificazioni sono state effettuate coincide con la residenza certificata della citata signora. Va, ancora, precisato che il deferimento in esame riguarda le due persone fisiche e non più la società US Pistoiese 1921, alla quale aveva fatto riferimento l’analogo atto del 28 agosto 2024, sostituito da quello oggi in discussione del 2 dicembre 2024, in quanto nelle more è venuta meno l’affiliazione federale della stessa società a seguito dell’intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della stessa.

Ciò premesso, il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni contestate.

Decisiva, in tal senso, risulta non solo la documentazione (anche video) e la rassegna stampa depositate dalla Procura Federale, quanto, soprattutto, le risultanze delle audizioni di dirigenti e responsabili della società sportiva interessata, che non hanno trovato alcuna specifica smentita nelle difese formulate dal De Simone (costituitosi, a differenza dell’altra deferita, in giudizio).

Risulta univocamente, infatti, e da quanto riferito da questi ultimi in sede di audizione, che Maurizio De Simone, nonostante il divieto derivante dal provvedimento di inibizione adottato nel 2021 da questo Tribunale, sarebbe stato la figura di riferimento della società, con pieni poteri in tutte le fasi societarie, da quelle gestionali a quelle organizzative e prettamente sportive, al punto che, secondo quanto affermato nel corso della sua audizione da Raffele Auriemma (dipendente della società Pistoiese, di cui sarebbe stato originariamente concordata la sua designazione quale direttore generale della società, mai effettivamente formalizzata), ogni soggetto al vertice delle strutture interne della società non avrebbero potuto “fare nulla se non autorizzato” dallo stesso De Simone. Secondo quanto riferito da Stefano Nencioni, club manager della US Pistoiese dal 7 luglio 2023 al 10 gennaio 2024, il De Simone, infatti, avrebbe avuto, anzitutto, la disponibilità delle risorse economiche della società, come dimostrato sia dal fatto che avrebbe ritirato l’incasso dello stadio per le partite giocate in casa, sia dal fatto che avrebbe avuto l’utilizzo delle carte di credito della società, che avrebbe utilizzato chiedendo via telefono i codici autorizzativi alla sig.ra Matilde Jace. Inoltre, come riferito dal predetto Raffele Auriemma, avrebbe provveduto anche al pagamento degli stipendi e all’acquisto dei materiali.

Matilde Jace, invece, come riferito da tutti i soggetti auditi (Raffaelle Auriemma, Stefano Nencioni, Manuele Mazzoncini), sarebbe stata pienamente subordinata al De Simone, pur essendo formalmente l’amministratrice della società, in quanto non avrebbe, di fatto, mai preso alcuna decisione e non avrebbe avuto alcun ruolo effettivo, come dimostrato anche dal fatto che sarebbe comparsa nella sede sociale solamente tre o quattro volte.

Il ruolo dominante del De Simone risulta dimostrato, ancora, dal fatto che, come riferito dai predetti Nencioni ed Auriemma, avrebbe gestito la comunicazione della società (si veda, a conferma, anche quanto riportato nel verbale, depositato dalla Procura, di audizione, in seno ad altro procedimento - n. 751 PF ss 23/24 -, di Fabio Fossati, Presidente della società Aglianese, in merito ad un comunicato congiunto tra Pistoiese ed Aglianese che sarebbe stato concordato direttamente con il De Simone), decidendo anche chi dovesse andare in  conferenza stampa dopo le partite; inoltre, dopo l’allontanamento del direttore sportivo Rosati - al quale il De Simone si sarebbe frequentemente contrapposto, facendolo oggetto di critiche in pubblico e decidendo, al suo posto, la rosa dei giocatori (come riferito dall’Auriemma) - lo stesso De Simone avrebbe assunto, di fatto, il medesimo ruolo, stabilendo, ad esempio, gli esoneri degli allenatori (circostanza, quest’ultima, riferita, in sede di audizione, sia da Manuele Mazzoncini, Segretario del Settore giovanile della stessa società, che dal Nencioni); a seguito dell’abbandono della squadra da parte dei giocatori a causa del mancato pagamento dello stipendio, sarebbe stato sempre il De Simone a provvedere alla loro sostituzione.

Il carattere essenziale dell’attività spiegata dal De Simone in senso alla US Pistoiese 1921 è stato, d’altra parte, efficacemente illustrato dal predetto Mazzoncini, il quale ha evidenziato come, a seguito dell’assenza forzata del De Simone dovuta al suo arresto, la società e la squadra abbiano smesso definitivamente di operare al punto che, a causa della mancata partecipazione alle partite di campionato del 7 e 14 aprile 2024, ne è stata disposta  l’esclusione dal Campionato di serie D in cui stava militando. In conclusione, da tali deposizioni, integrate dalle risultanze delle notizia di stampa, documentate negli atti depositati, emerge in termini inoppugnabili, in alcun modo scalfiti dalle generiche difese svolte dal De Simone, che questi abbia svolto nella stagione sportiva 2023-2024  il ruolo di “Presidente di fatto” della società US Pistoiese 1921, provvedendo alla gestione complessiva della società, pur non essendo tesserato ed essendo inibito come da decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 142/TFN-SD 2020/2021 e che la deferita Matilde Jace, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, abbia consentito tale attività del De Simone sia assecondando le sue richieste, sia con il proprio contegno inerte e passivo.

Il deferimento, pertanto, deve ritenersi pienamente fondato.

Tenuto conto del disvalore delle condotte ed applicati i principi di proporzionalità e afflittività (art. 44, co. 5, CGS), nonché della circostanza che tali condotte sono state tenute in costanza di una gravissima precedente inibizione a carico  del De Simone “coperto” dalla deferita Matilde Jace, il Collegio ritiene doveroso irrogare ai due deferiti il massimo della sanzione prevista dal CGS FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio De Simone, anni 5 (cinque) di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- per la sig.ra Matilda Jace, anni 5 (cinque) di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 3 marzo 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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