FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.366/AA del 17/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI MARTINO GSD LIBERTAS RAPID
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 659 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Maurizio DI MARTINO, e della società GSD LIBERTAS RAPID, avente ad oggetto la seguente condotta:
Maurizio DI MARTINO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società GSD Libertas Rapid, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Libertas Rapid – Calcio Fara del 26.1.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, a mezzo di un post pubblicato sul proprio profilo del social network Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro;
GSD LIBERTAS RAPID, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Maurizio Di Martino;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Maurizio DI MARTINO,
Società GSD LIBERTAS RAPID, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giacomo CEFFA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio DI MARTINO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società GSD LIBERTAS RAPID;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.