FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.367/AA del 17/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BENEDETTI RITI US SERLE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 325 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio BENEDETTI, Andrea RITI e della società U.S. SERLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio BENEDETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Serle, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 17.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato di Seconda Categoria, al Sig. Andrea Riti nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; Andrea RITI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Serle, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 17.11.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S. Serle militante nel girone F del campionato di Seconda, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

 U.S. SERLE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Giorgio Benedetti ed Andrea Riti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Giorgio BENEDETTI, × Sig. Andrea RITI,

Società U.S. SERLE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio BENEDETTI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio BENEDETTI,

2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea RITI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. SERLE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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