FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.368/AA del 17/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POMPONIO ASD REAL SAN GIACOMO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 317 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Panfilo POMPONIO, e della società A.S.D. REAL SAN GIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Panfilo POMPONIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Real San Giacomo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inoltrato in data 3.10.2024 all’account Instagram dell’arbitro della gara Unione Sportiva Gissi – Real San Giacomo del 29.9.2024, valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria, in occasione della quale è stato espulso per proteste e per aver proferito espressioni offensive nei confronti del direttore di gara, un messaggio dal contenuto offensivo;
A.S.D. REAL SAN GIACOMO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pomponio Panfilo; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Panfilo POMPONIO,
Società A.S.D. REAL SAN GIACOMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aleandro Andrea GIACOMUCCI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Panfilo POMPONIO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL SAN GIACOMO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
