FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.370/AA del 21/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RIPPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto RIPPA avente ad oggetto la seguente condotta:
Roberto RIPPA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore atletico per la società GLADIATOR 1924 SSD A RL, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi al Collegio Arbitrale della LND e verso la società ASD NOCERINA CALCIO 1919 cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso aveva espressamente e consapevolmente rinunciato con liberatoria valida ed efficace, nonché per aver temerariamente sostenuto l’apocrifia della sottoscrizione ivi apposta nonostante, come confermato dalla CTU grafogiudiziaria, questa fosse autentica; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. Roberto RIPPA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto RIPPA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
