FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.369/AA del 20/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRANTE RUSSO SCIMONE ORATORIO SAN VINCENZO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 380 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario FERRANTE, Stefano RUSSO, Mario SCIMONE e della società A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Mario FERRANTE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Oratorio San Vincenzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Oratorio San Vincenzo consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro A.S.D. Futsal Alfonte 2021 - A.S.D. Oratorio San Vincenzo del 28.9.2024, valevole per il campionato di serie C2 di calcio a 5, nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Stefano Russo, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 78 dell’11.6.2024 della Delegazione Provinciale di Palermo;
Stefano RUSSO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Oratorio San Vincenzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Oratorio San Vincenzo, alla gara A.S.D. Futsal Alfonte 2021- A.S.D. Oratorio San Vincenzo del 28.9.2024 valevole per il campionato di serie C2 di calcio a 5, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 78 dell’11.6.2024 della Delegazione Provinciale di Palermo;
Mario SCIMONE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oratorio San Vincenzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oratorio San Vincenzo, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Stefano Russo di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Oratorio San Vincenzo, alla gara A.S.D. Futsal Alfonte 2021 - A.S.D. Oratorio San Vincenzo del 28.9.2024 valevole per il campionato di serie C2 di calcio a 5, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 78 dell’11.6.2024 della Delegazione Provinciale di Palermo;
A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Mario Scimone, Mario Ferrante e Stefano Russo;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Mario FERRANTE,
Sig. Stefano RUSSO,
Sig. Mario SCIMONE,
Società A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario SCIMONE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario FERRANTE,
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano RUSSO,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario SCIMONE,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
