FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.388/AA del 27/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHIARINI FARERI MASU SANREMESE CALCIO SSD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 420 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CHIARINI, Emanuele FARERI, Alessandro MASU e della società SANREMESE CALCIO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Davide CHIARINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Sanremese Calcio S.S.D. a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Sanremese Calcio S.S.D. a r.l. in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 17 Regionale nelle quali è indicato il nominativo del Sig. Emanuele Fareri, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Imperia - Sanremese Calcio del 29.9.2024, Sanremese Calcio - Olimpic 1971 del 6.10.2024, Sanremese Calcio - Cairese del 13.10.2024 e Taggia - Sanremese Calcio del 20.10.2024; Emanuele FARERI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Sanremese Calcio S.S.D. a r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Sanremese Calcio S.S.D. a r.l, alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 17 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Imperia - Sanremese Calcio del 29.9.2024, Sanremese Calcio - Olimpic 1971 del 6.10.2024, Sanremese Calcio - Cairese del 13.10.2024 e Taggia - Sanremese Calcio del 20.10.2024; Alessandro MASU, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sanremese Calcio S.S.D. a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sanremese Calcio SSD a r.l., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Emanuele Fareri nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società Sanremese Calcio S.S.D. a r.l alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 17 Regionale: Imperia - Sanremese Calcio del 29.9.2024, Sanremese Calcio - Olimpic 1971 del 6.10.2024, Sanremese Calcio - Cairese del 13.10.2024 e Taggia - Sanremese Calcio del 20.10.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
SANREMESE CALCIO SSD A RL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessandro Masu e Davide Chiarini ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Emanuele Fareri ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Davide CHIARINI,
Sig. Emanuele FARERI,
Sig. Alessandro MASU,
Società SANREMESE CALCIO SSD A RL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Masu;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Davide CHIARINI,
3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato U17 Regionali s.s. 2024/2025 per il Sig. Emanuele FARERI,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro MASU,
€ 300,00 (tercento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato U17 Regionali s.s. 2024/2025 per la società SANREMESE CALCIO SSD A RL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
