FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.389/AA del 27/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FORTUNATI C. FORTUNATI G FURZI CASTELL’azzara

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare FORTUNATI, Gabriele FORTUNATI, Edoardo FURZI e della società A.S.D. CASTELL'AZZARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cesare FORTUNATI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società CASTELL'AZZARA iscritta al campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana per la stagione sportiva 2024-2025, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art.39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra CASTELL'AZZARA iscritta al campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana nel corso della stagione sportiva 2024-25, pur essendo non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, partecipando altresì, sistematicamente, con funzioni di allenatore, sia agli allenamenti che alle gare del Campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana;

Gabriele FORTUNATI, all’epoca dei fatti iscritto all’albo come allenatore di terza categoria tesserato per la Società CASTELL'AZZARA iscritta al campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana per la stagione sportiva 2024-25, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37 commi 1 e 2 e 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, consentito di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra CASTELL'AZZARA iscritta al campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana nel corso della stagione sportiva 2024-25, delegando la funzione di allenatore al dirigente sig. FORTUNATI Cesare, nonostante quest’ultimo fosse non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, consentendo allo stesso in sua sostituzione, di partecipare altresì, sistematicamente, con funzioni di allenatore, sia agli allenamenti che alle gare del Campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana; Edoardo FURZI, all’epoca dei fatti Presidente legale rappresentante della società CASTELL'AZZARA iscritta al campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere consentito di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra CASTELL'AZZARA iscritta al campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana, nel corso della stagione sportiva 2024-25, al dirigente sig. FORTUNATI Cesare, nonostante fosse non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, consentendo allo stesso in sostituzione dell’allenatore sig. FORTUNATI Gabriele, di partecipare altresì, sistematicamente, con funzioni di allenatore, sia agli allenamenti che alle gare del Campionato di 2^ categoria girone “M” LND Regione Toscana;

A.S.D. CASTELL'AZZARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati in qualità di Presidente il sig. Edoardo Furzi, in qualità di dirigente il sig. Cesare Fortunati e in qualità di allenatore il sig. Gabriele Fortunati ed al cui interno e nel cui interesse sono stati posti in essere i comportamenti sopra descritti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Cesare FORTUNATI, Sig. Gabriele FORTUNATI,

Sig. Edoardo FURZI,

Società A.S.D. CASTELL'AZZARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Edoardo FURZI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Cesare FORTUNATI,

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gabriele FORTUNATI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Edoardo FURZI,

€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELL'AZZARA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it