FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.390/AA del 27/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata daTOMEO TANGREDI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 391 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca TOMEO e Marco TANGREDI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Gianluca TOMEO, all’epoca dei fatti, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Avellino, in violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c) del Regolamento A.I.A. anche in relazione all’art. 8, comma 1, del Regolamento Sanitario A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per essersi procurato un falso certificato medico attestante la sua idoneità all’attività sportiva agonistica apparentemente rilasciato in data 30.9.2024 dal Dott. L. D. F. ed averlo caricato sul portale A.I.A. Sinfonia4You;
Marco TANGREDI, all’epoca dei fatti, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Avellino, in violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c) del Regolamento A.I.A. anche in relazione all’art. 8, comma 1, del Regolamento Sanitario A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per essersi procurato un falso certificato medico attestante la sua idoneità all’attività sportiva agonistica apparentemente rilasciato in data 27.9.2024 dal Dott. L. D. F. ed averlo caricato sul portale A.I.A. Sinfonia4You; il sig. Marco Tangredi successivamente caricava sul portale A.I.A. Sinfonia4You un nuovo certificato medico attestante la sua idoneità all’attività sportiva agonistica a lui rilasciato in data 18.10.2024 dal Dott. A. R. chiedendo l’annullamento del precedente deposito;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Gianluca TOMEO,
Sig. Marco TANGREDI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
8 (otto) mesi di sospensione per il Sig. Gianluca TOMEO,
6 (sei) mesi di sospensione per il Sig. Marco TANGREDI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
