C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 82 del 15/05/2025 – Delibera – Gara Settimello / A.M. Aglianese (2-3) del 2 marzo 2025. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n.76 del 18/04/2025 Reclama la società A.M. Aglianese avverso la squalifica fino al 20/10/2025 inflitta dal G.S. al calciatore Cutini Daniele il quale “Al termine della gara colpiva al volto un dirigente avversario procurandogli la frattura delle ossa nasali. In riferimento alla relazione pervenuta dalla Procura Federale della F.I.G.C. in merito agli accertamenti richiesti”.
Gara Settimello / A.M. Aglianese (2-3) del 2 marzo 2025. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n.76 del 18/04/2025
Reclama la società A.M. Aglianese avverso la squalifica fino al 20/10/2025 inflitta dal G.S. al calciatore Cutini Daniele il quale “Al termine della gara colpiva al volto un dirigente avversario procurandogli la frattura delle ossa nasali. In riferimento alla relazione pervenuta dalla Procura Federale della F.I.G.C. in merito agli accertamenti richiesti”.
La reclamante sostiene che il proprio calciatore ha, antecedentemente alla sua reazione, subito un colpo da un tesserato della squadra avversaria identificato nel sig. Bartoloni Matteo il quale, non essendo presente nelle distinte di gara, non aveva titolo per essere presente nel recinto e sul terreno di gioco. Rileva quindi che il gesto imputato al proprio tesserato è da ritenersi una diretta conseguenza di quanto subito. La reclamante sostiene inoltre che non vi è certezza della intenzionalità del gesto del calciatore Cutini e che lo scontro è avvenuto in modo fortuito. La stessa reclamante conclude per l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta al tesserato Cutini Daniele. In via istruttoria richiede l’audizione/testimonianza dello stesso Cutini nonché di altri due soggetti tesserati per la stessa società. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. La vicenda trae origine da una richiesta di indagine inoltrata dal G.S. alla Procura Federale relativamente ai fatti oggetto del giudizio in quanto l’arbitro, nel proprio rapporto, riferisce di non avere visto la scena perché era già rientrato negli spogliatoi e di avere appreso quanto accaduto de relato. Il G.S. una volta ricevute le risultanze delle indagini ha pertanto deciso in merito ai fatti ascritti al tesserato Cutini Daniele infliggendogli la squalifica fino al 20/10/2025, impugnata in questa sede. Il Collegio ritiene pertanto di decidere come segue. In via istruttoria respinge le richieste formulate dalla parte reclamante in quanto l’audizione del calciatore Cutini Daniele non è possibile in virtù del fatto lo stesso non ha sottoscritto il reclamo e quindi non è legittimato a partecipare alla discussione in udienza. Per quanto riguarda la richiesta della prova testimoniale la stessa deve essere respinta in quanto i soggetti citati hanno sicuramente interesse nel giudizio essendo entrambi tesserati per la stessa società del Cutini. Inoltre non appare corretta la capitolazione delle prove. Per quanto attiene il merito della vicenda, il Collegio rileva che la Procura Federale, per mezzo dell’indagine espletata, ha chiaramente individuato nel Cutini Daniele il responsabile dei fatti ascritti non essendo, in questa sede, rilevante il fatto che il contendente Bartoloni Matteo fosse o meno autorizzato all’ingresso e alla permanenza sul terreno di gioco e nel recinto dello stesso. La prova a discarico del Cutini, fornita all’Organo inquirente e depositata in atti, non appare significativa in quanto mancante del nominativo del soggetto che avrebbe colpito il Cutini stesso. In conclusione appare acclarata senza ombra di dubbio la responsabilità del Cutini relativamente ai fatti di cui al presente giudizio. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. la stessa appare congrua rispetto a quanto ascritto al sig. Cutini Daniele.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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