C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 82 del 15/05/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla A.S.D. Londa 1974. avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con il quale è stata comminata la squalifica per cinque giornate effettive a Silvano Posi e per otto giornate effettive a Mattia Tempestini. Gara Floriagafir Bellariva/Londa del 12.4.2025– Campionato di III Categoria (C.U. n. 60 del 16.4.2025).
Reclamo proposto dalla A.S.D. Londa 1974. avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con il quale è stata comminata la squalifica per cinque giornate effettive a Silvano Posi e per otto giornate effettive a Mattia Tempestini. Gara Floriagafir Bellariva/Londa del 12.4.2025– Campionato di III Categoria (C.U. n. 60 del 16.4.2025).
L’allenatore della Società Londa Sig. Posi ha subito la sanzione oggi impugnata per aver minacciato il D.G. e, una volta uscito dal campo, per aver persistito, dalle tribune, nel proprio contegno intimidatorio. Il calciatore Sig. Tempestini, espulso per aver offeso il D.G. e proferito contestualmente frase blasfema, a fine gara rientrava sul terreno di gioco colpendo più avversari. Ciò quanto risulta dalla lettura dei provvedimenti disciplinari del G.S. resi pubblici con il C.U. n. 60 del 6.4.25 Le condotte attribuite ai tesserati sono riportate con dovizia in referto gara. Posi, dopo un’ammonizione comminata ad un giocatore della propria squadra, si rivolgeva al D.G. dicendogli “Non ti potrai difendere ovunque, fuori da questo campo c’è un mondo e devi stare attento; io sono un medico del 118 e devi portarmi rispetto capito? Non esiste solo l’arbitraggio, fuori dal campo c’è un mondo, lo scoprirai presto”. Tale atteggiamento proseguiva per l’intera partita, durante la quale l’allenatore continuava a proferire le riportate frasi dalla tribuna, ribadendo che appena terminata la gara il D.G. avrebbe trovato un altro mondo fuori. Tempestini, richiamato per un fallo, correva dietro al D.G. bestemmiando ed offendendolo con frasi che si omettono; epiteti ripetuti dopo la comminazione della espulsione. A fine gara entrava in campo e spintonava gli avversari, afferrandone uno per il collo e colpendone un altro con pedate. Passando ad analizzare i motivi di reclamo tempestivamente proposto dalla società Londa ASD 1974, emerge innanzi tutto che i fatti, e dunque le frasi e le condotte, attribuiti ai tesserati, non vengono contestati. Ne viene però offerta un’interpretazione atta privarle del senso intimidatorio ed offensivo rilevate dal G.S, dunque viene domandato di riproporzionare le sanzioni e di ridurle. Nello specifico: l’allenatore avrebbe in buona sostanza invitato il giovane D.G. a portargli maggiore rispetto, intendendo sottolineare a suo beneficio che esistono questioni molto più importanti al di fuori del campo da gioco. Il Tempestini non avrebbe rivolto offese dirette alla persona dell’arbitro, ma avrebbe inteso esprimersi nei confronti dell’arbitraggio nel suo complesso. In sintesi, questi sono i motivi del reclamo. Con proprio supplemento reso su richiesta della Corte, in data 5.5.2025. il D.G. precisa innanzi tutto che le frasi proferite nei suoi confronti dall’allenatore, ed in particolare “non ti potrai difendere ovunque…fuori da questo campo c’è un mondo e devi stare attento…” venivano rivolte con toni inequivocabilmente minacciosi puntando l’indice della mano verso la persona dell’arbitro. Conferma inoltre tutti i fatti e le frasi già attribuiti al calciatore, specificando che rientrato sul terreno di gioco a fine partita nonostante l’espulsione, spintonava 3 avversari; ne afferrava un quarto per il collo minacciando di colpirlo con un pugno; ne colpiva un altro con due pedate di media intensità. La Corte ha elementi sufficienti e chiari per poter assumere la propria decisione e motivarla. Il comportamento, l’atteggiamento e dunque le frasi proferite dal Sig. Posi, assumono senza dubbio la connotazione di condotta dal contegno intimidatorio, come rilevato correttamente dal G.S.. Le parole ripetutamente proferite, anche fuori dal campo e dunque a distanza dall’evento che ne ha provocato l’espulsione; i gesti che le hanno accompagnate (il dito indice puntato), come riferito in supplemento dal D.G.; l’invito a fare attenzione al mondo “fuori dal campo”; espressioni come “lo scoprirai presto” “non ti potrai difendere ovunque” “devi stare attento” non possono in alcun modo interpretarsi se non in senso conforme al G.S.. In tale contesto, peraltro, non si comprende neanche il senso della incontestata espressione “Io sono un medico del 118 e devi portarmi rispetto, capito?” che l’allenatore ha rivolto al D.G.. Quanto alle espressioni offensive proferite dal Tempestini, anch’esse non disconosciute in sede di reclamo, non solo appare impossibile cogliere che differenza corra tra riferirle all’arbitraggio piuttosto che alla persona dell’arbitro (motivo unico di reclamo); ma leggendole con ordinaria attenzione, non possono esservi dubbi circa il destinatario delle medesime (una su tutte “quanto c…. fai schifo stronzo”). Incontestata, infine, la condotta mantenuta dal calciatore a fine gara che rientra terreno per aggredire gli avversari. Il G.S. ha correttamente individuato e ben qualificato le condotte punibili, sanzionandole proporzionalmente.
P.Q.M .
la C.S.A.T. si respinge il reclamo proposto. Trattenuta la tassa.
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