F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0233/CSA pubblicata del 5 Giugno 2025 –Benevento 5 S.S.D. A R.L.
Decisione/0233/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0311/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0311/CSA/2024-2025, proposto dalla società Benevento 5 S.S.D. A R.L. in data 12.05.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 963 del 29.04.2025;
visto reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.05.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l'Avv. Michele Cozzone per i reclamanti; sono presenti, altresì, Antonio Collarile, Pellegrino Di Fede e Salvatore Passariello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo dell’11.5.2025, a seguito di rituale preannuncio, la società Benevento 5 S.S.D. A R.L., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 963 del 29.4.2025, con il quale sono state comminate le seguenti sanzioni:
- alla medesima società Benevento 5, l’ammenda di € 5.000,00 e l’obbligo di gare da disputare a porte chiuse fino al 30.11.2025, “perché nel corso del secondo tempo propri sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose nei confronti degli occupanti la panchina avversaria. Perché a fine gara mentre le squadre avevano appena completato il saluto fair play, il Presidente ed il Vice Presidente della Società, sigg. Di Fede Pellegrino e Collarile Antonio, si ponevano alla testa di un gruppo di 20 propri sostenitori e, dopo aver fatto indebito ingresso sul terreno di gioco, aggredivano alcuni tesserati della società avversaria ed in particolare infierivano sull’allenatore della squadra avversaria che veniva colpito ripetutamente on schiaffi, pugni e calci sia alla testa che al corpo causandogli dolore e conseguenze fisiche quale un ematoma alla fronte. A tale aggressione prendeva parte attiva anche il dirigente accompagnatore in distinta sig. Passariello Salvatore nonché il responsabile del servizio d’ordine predisposto dalla Società. L’allenatore in questione riusciva a sfuggire all’aggressione subita, che aveva assunto le caratteristiche di una vera e propria caccia all’uomo, solo grazie al tempestivo e determinante intervento dei due Commissari di Campo che per salvaguardarne l’incolumità fisica erano costretti a rinchiuderlo all’interno dello spogliatoio arbitrale non senza aver prima subito a loro volta alcuni spintoni e pugni alle spalle da parte dei predetti facinorosi, che provocavano ad entrambi lieve dolore. A questo punto i predetti facinorosi si dirigevano presso lo spogliatoio riservato alla squadra avversaria ed iniziavano ad aggredire con le medesime modalità anche i giocatori e l’allenatore in seconda della squadra avversaria provocandogli conseguenze fisiche quali escoriazioni al volto ed un bernoccolo sulla fronte. Tali comportamenti cessavano definitivamente dopo qualche minuto solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine che giunte presso l’impianto, unitamente ad un’autoambulanza, ristabilivano l’ordine e consentivano alla società ospitata di fare rientro in tarda serata in condizioni di sicurezza”;
- al sig. Collarile Antonio, l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 30.4.2026, “perché, non iscritto in distinta ma riconosciuto personalmente dal direttore di gara, al termine della gara faceva indebito ingresso sul terreno di gioco e prendeva parte attiva insieme a sostenitori della propria società ad una aggressione in danno del tesserati avversari colpendoli con calci e pugni. Lo stesso, inoltre, cercava di aggredire fisicamente anche l’arbitro n. 2 senza riuscirvi in quanto prontamente bloccato dall’intervento di alcuni dirigenti”;
- al sig. Di Fede Pellegrino, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2025, “perché, non inserito in distinta, ma riconosciuto personalmente dal direttore di gara, al termine della gara faceva indebito ingresso sul terreno di gioco e prendeva parte attiva insieme a sostenitori della propria società ad una aggressione in danno del tesserati avversari colpendoli con calci e pugni”;
- al sig. Passariello Salvatore, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2025, “perché al termine della gara prendeva parte attiva insieme a sostenitori della propria società ad una aggressione in danno del tesserati avversari colpendoli con calci e pugni”.
Fatti occorsi al termine dell’incontro Benevento 5 – Italservice C5, disputatosi a Benevento il 27.4.2025 e valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5.
La reclamante, pur non disconoscendo, ed anzi condannando fermamente, la ricorrenza di alcuni episodi di violenza occorsi al termine della gara, contesta le risultanze degli atti ufficiali (referti degli Arbitri e dei Commissari campo) nella parte in cui si individuano i responsabili nei massimi dirigenti della società, sigg.ri Pellegrino Di Fede (Presidente), Antonio Collarile (Vice Presidente) e Salvatore Passariello (Dirigente Accompagnatore), i quali non avrebbero colpito nessuno e sarebbero intervenuti nel parapiglia solo per difendere i tesserati della società Italservice dall’aggressione da parte di alcuni facinorosi, anche a rischio della propria incolumità. Evidenzia altresì che i comportamenti attribuiti ai dirigenti sarebbero incompatibili con le iniziative benefiche organizzate dalla società ad inizio gara e che gli stessi tesserati della compagine avversaria avevano negato di essere stati colpiti dai suddetti soggetti.
La reclamante espone (e documenta) altresì di aver presentato un esposto alla Procura Federale al fine di accertare la reale dinamica dei fatti occorsi ed i soggetti effettivamente coinvolti, a fronte delle numerose incongruenze contenute nei rapporti di gara: sollecita pertanto la sospensione del presente giudizio e delle sanzioni comminate, in attesa dell’esito delle indagini a svolgersi da parte dell’organo inquirente, evidenziando comunque l’eccessiva gravosità delle sanzioni, che non terrebbero conto di numerose circostanze attenuanti, quali l’assenza di precedenti e di recidive specifiche ed il costante impegno della società in termini di fairplay e di non violenza.
Conclude pertanto in via preliminare e pregiudiziale per la sospensione del procedimento e, nel merito, per l’annullamento delle sanzioni o comunque per una loro riduzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato relativamente a tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e deve conseguentemente essere respinto.
L’estremo dettaglio che contraddistingue sia i referti arbitrali che i rapporti dei due Commissari di campo, oltre che la loro sostanziale concordanza, non pongono alcun dubbio circa la effettiva dinamica dei fatti occorsi e l’identificazione dei soggetti partecipanti, con conseguente loro piena utilizzabilità, a fini probatori, ex art. 61, comma 1, C.G.S.: il che rende superflua, ai fini del decidere, l’eventuale indagine della Procura Federale.
“Al termine della gara alcuni tifosi della squadra ospitante ed i dirigenti della squadra riconoscibili dalla divisa sociale aggredivano fisicamente gli allenatori della squadra ospitata e l’intero team che resterà costretto nello spogliatoio fino a tarda serata e dal quale uscirà esclusivamente con l’aiuto delle forze dell’ordine” (referto arbitrale).
“Al termine della gara, notavamo una quindicina di estranei nello spazio antistante gli spogliatoi (riconducibili alla società Benevento 5) che minacciavano i tesserati della società ospitata. Uno di questi colpiva l’allenatore del Pesaro con due pugni alla schiena: quest’ultimo poi riparava nello spogliatoio arbitrale grazie agli stewart ed ai commissari di campo” (referto cronometrista).
“Al termine della gara mentre ci accingevamo a rientrare nel nostro spogliatoio, notavamo un gruppo di tifosi del Benevento (circa 10/15 persone) nello spazio che conduce all’ingresso in campo, uno di questi colpiva con vari pugni l’allenatore dell’Italservice signor Del Grosso dietro la schiena e la nuca e solo grazie all’intervento di uno stewart e dei commissari di campo riusciva a divincolarsi da tale aggressione e trovava rifugio nello spogliatoio del team arbitrale restandoci per svariati minuti” (referto arbitro n. 3).
“Al termine dell’incontro, nella zona antistante gli spogliatoi, diversi individui riconducibili alla società ospitante, Benevento 5, alcun indossanti tuta sociale, aggredivano alcuni dirigenti della società ospitata, Italservice Pesaro. In particolare uno colpiva più volte l’allenatore della società Italservice Pesaro, il sig. Del Grosso Paolo, nella zona antistante il nostro spogliatoio. A seguito di questo evento, invitavo, insieme ai commissari di campo, le numerose persone non in distinta, ma con la tuta sociale della società Benevento 5, ad abbandonare la zona antistante gli spogliatoi. Uno di questi, da me identificato come il sig. Collarile Antonio, mi rispondeva “io sono il Presidente e sto dove cazzo mi pare”. Quindi cercava di aggredirmi fisicamente, venendo prontamente bloccato dall’intervento di alcuni dirigenti” (referto arbitro n. 2).
Ancora più precisi e dettagliati sono i rapporti dei Commissari di campo i quali, proprio perché deputati, a differenza degli arbitri, specificamente alla verifica del comportamento del pubblico e dei dirigenti, hanno avuto certamente più esatta percezione del succedersi degli eventi.
Il primo Commissario (Rossi) riferisce che “al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, il D.A. del Benevento sig. Passariello Salvatore, che insieme ad altri dirigenti non presenti in distinta e ad alcuni tifosi (circa 20) fatti entrare da una porta lato tribuna, partecipava all’aggressione perpetrata ai danni dell’allenatore della società Italservice C5 sig. Del Grosso Paolo, colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo, mentre il sottoscritto CDC lo accompagnava verso il proprio spogliatoio”. Riferisce detto Commissario essersi trattato di un vero e proprio “agguato” posto in essere “da circa 20 persone fatte entrare da una porta lato tribuna bar che, capeggiate dai dirigenti non in distinta, con tuta Benevento 5, tra cui riconoscevo il sig. Collarile Antonio, il sig. Di Fede Pellegrino, l’addetto allo spazzolone sig. Esposito Fortunato e il responsabile degli stewart (che toltosi il giubbotto di ordinanza), lo aggredivano con calci, pugni schiaffi, colpendolo ripetutamente alla testa, al viso, alle braccia e alle gambe, procurandogli forte dolore, del rossore alle braccia ed un bozzo sul sopracciglio dx. Riuscivo di peso a metterlo n salvo nello spogliatoio degli arbitri. Faccio presente altresì che anche io da dietro venivo colpito da questi tifosi con due pugni sulla spalla destra procurandomi lieve dolore”. Riferisce altresì il Commissario che analoga aggressione (calci, pugni e schiaffi) veniva successivamente perpetrata ai danni dei calciatori della squadra ospite, alcuni dei quali riportavano lesioni.
Il secondo Commissario (Pascarella) riferisce che “a fine gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Dirigenti non in distinta con tuta societaria e il D.A. della società Benevento 5, sig. Passariello Salvatore e circa 20 tifosi (fatti entrare attraverso una porta laterale adiacente alla tribuna) partecipavano ad un’aggressione ai danni dell’allenatore della squadra ospite della Italservice C5, sig. Del Grosso Paolo. Mentre veniva accompagnato nello spogliatoio dal Commissario di Campo (sig. Rossi), il D.A. Passariello e gli altri soggetti presenti lo colpivano ripetutamente con calci e pugni in varie parti del corpo”. Precisa ancora che “dopo il saluto tra i calciatori a fine gara mentre si accompagnava l’allenatore del Grosso Paolo verso lo spogliatoio, circa 20 persone tra cui dirigenti e tifosi, capeggiati da: - sig. Collarile Antonio, - sig. Di Fede Pellegrino, - sig. Esposito Fortunato; - il responsabile degli steward, aggredendo l’allenatore ospite con calci, pugni e schiaffi, colpendolo ripetutamente alla testa, al volto, alle braccia e alle gambe. Il sig. Del Grosso riportava rossore alle braccia, un ematoma al sopracciglio destro e forte dolore. Anche noi Commissari di Campo venivamo colpiti con spintoni e pugni per tutelare l’incolumità dei tesserati ospiti. Successivamente altri tesserati ospiti venivano aggrediti: Badahi Merwane (n. 5) riportava rossore al volto ed escoriazioni alla guancia sinistra; Saponara Alessio (n. 65) presentava rossore su entrambe le guance e dolore alla schiena; Silvestri Nicholas (allenatore in seconda) presentava un bernoccolo sulla fronte e segni evidenti di schiaffi”.
Entrambi i Commissari, infine, riferiscono che tali gravissimi episodi sono stati preceduti, nel corso della gara, da ripetute, pesantissime ingiurie e minacce profferite da soggetti riconducibili alla società Benevento 5, tra cui alcuni indossanti la tuta sociale ed il responsabile degli steward (che nell’occasione si era tolto il giubbotto di ordinanza), all’indirizzo della panchina ospite dietro la quale si erano assiepati, sporgendosi dalla balaustra.
Risulta pertanto pienamente provata tanto la responsabilità della Società (per il comportamento dei propri dirigenti e tifosi), quanto la responsabilità dei singoli dirigenti Collarile Antonio, Di Fede Pellegrino e Passariello Salvatore, per avere essi comunque preso parte attiva all’aggressione in danno dei tesserati della compagine avversaria, addirittura facendosene promotori (ed il Collarile tentando di aggredire anche l’arbitro n. 2): né alcuno dei vari refertanti pone dubbi circa gli intenti aggressivi dai quali costoro risultavano animati.
Quanto alla misura delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, ritenute dalla Corte congrue e adeguate alla gravità dei fatti occorsi, nessuna delle attenuanti invocate (per vero piuttosto genericamente) dalla reclamante può essere riconosciuta: perché anzi, i ruoli apicali rivestiti all’interno della società (Presidente, Vice Presidente e Dirigente Responsabile in occasione della gara) da parte dei soggetti sanzionati, ne aggravano la responsabilità ex art. 14, lett. a), C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
