F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0234/CSA pubblicata del 5 Giugno 2025 –Sig. Nicolas Di Filippo
Decisione/0234/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0323/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0323/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Nicolas Di Filippo in data 17.05.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 137 del 13.05.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.05.2025, il dr. Antonino Tumbiolo e udito il calciatore Nicolas Di Filippo; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Di Filippo Nicolas, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante in relazione alla gara Città di Teramo 1913 SRLSSD/Chieti F.C. 1922 S.r.l del giorno 11.05.2025; (cfr. Com. Uff. n. 137 del 13.05.2025).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara".
Il reclamo è fondato su un supposto errore nel quale sarebbe incorso l'arbitro, in quanto l'espressione offensiva sarebbe stata rivolta ad un compagno di sqadra e non all'arbitro, il quale sarebbe caduto in errore a causa della distanza dal calciatore poi espulso, come comproverebbe il filmato prodotto.
In ogni caso, il calciatore ha chiesto l'applicazione delle attenuanti per una riduzione della squalifica ed ha concluso il suo reclamo con la richiesta di annullamento della sanzione ed, in subordine, la sua riduzione.
Alla riunione svoltasi il 22 maggio 2025, la Corte ha ritenuto il reclamo in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta: "“Dopo una mia decisione tecnica, in modo plateale e urlando mi dice : vaffanculo".
La Corte ritiene che, nel caso di specie, non possa avere ingresso la c.d. "prova televisiva", non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 C.G.S. e, pertanto, il reclamo deve essere deciso alla stregua delle sole risultanze del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., riveste valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Referto che è chiarissimo nel riportare sia la frase pronunciata dal calciatore sanzionato, sulla cui irriguardosità non sussistono dubbi, sia la specificazione che la stessa sia stata rivolta proprio all'arbitro e per reazione ad una sua decisione tecnica.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore è congrua e condivisibile, siccome pari al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a) del CGS, e va, quindi, confermata.
P.Q.M
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce