F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0219/TFN – SD del 5 Giugno 2025 (motivazioni) – Marco Paoloni – Reg. Prot. 189/TFN-SD

Decisione/0219/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0189/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26065/381pf24-25/GC/GR/ff del 29 aprile 2025, depositato il 30 aprile 2025, nei confronti del sig. Marco Paoloni, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 30 aprile 2025 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale:

“- il sig. Marco PAOLONI, all’epoca dei fatti tesserato come giocatore della società 1928 Vetralla (dal 27 luglio 2022 e fino al 12 dicembre 2022) e con la società USD Allumiere (dal 13 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023) e attualmente svincolato; per rispondere: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1 e 16 comma 3 lett. b) del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver chiesto ed ottenuto, nel periodo dal 19 ottobre 2022 al 9 marzo 2023, dai Sigg.ri Veronica Cammillini e Dario Ferrando un compenso complessivo pari ad Euro 31.511,00 con la falsa promessa di far intraprendere la carriera di calciatore professionista al loro figlio Gabriele Ferrando, calciatore dilettante, ed in particolare prospettando falsamente la possibilità di stipulare un contratto con la società svizzera WIL 1900 FC, nonostante la propria qualifica di calciatore non professionista tesserato all'epoca dei fatti con le predette società e sprovvisto di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti FIGC o CONI; in relazione a tali fatti il Sig. Marco Paoloni è stato sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Torino per il reato di truffa ex art. 640 c.p.”.

La fase predibattimentale

Le indagini della Procura Federale traggono origine dalla trasmissione da parte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del decreto di giudizio immediato dell’11.10.2023 emesso nei confronti del sig. Marco Paoloni, per il reato di truffa ex art. 640 c.p, e degli atti dell’indagine.

Secondo la Procura Federale dall’esame degli atti d’indagine e dall’istruttoria compiuta emergeva che il  sig. Marco Paoloni – in costanza di tesseramento prima con le società 1928 Vetralla e poi USD Allumiere – aveva chiesto ed ottenuto, nel periodo dal 19.10.2022 al 9.3.2023, dai sig.ri Veronica Cammillini e Dario Ferrando, un compenso complessivo pari ad Euro 31.511,00 con la falsa promessa di far intraprendere la carriera di calciatore professionista al figlio Gabriele Ferrando, calciatore dilettante e, in particolare, prospettando falsamente la possibilità di stipulare un contratto con la società svizzera WIL 1900 FC, nonostante la propria qualifica di calciatore non professionista tesserato all'epoca dei fatti con le predette società e sprovvisto di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti FIFA o CONI. Del resto, in relazione a tali fatti il sig. Marco Paoloni è stato sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Torino per il reato di truffa ex art. 640 c.p.

Conseguentemente, ritenendo comprovata la sussistenza degli illeciti disciplinari e l’ascrivibilità delle condotte oggetto di contestazione al sig. Marco Paoloni, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini.

Stante l’assenza di qualsivoglia attività defensionale da parte del deferito, in data 30.4.2025 la Procura Federale notificava al sig. Marco Paoloni e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.

Il dibattimento

In sede di discussione all'udienza del 27 maggio 2025, ritualmente convocata, era presente l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza del deferito.

La Procura Federale, dopo essersi riportata integralmente al contenuto dell’atto di deferimento ed averne esposto i fatti, concludeva per l’irrogazione nei confronti del sig. Marco Paoloni della sanzione di mesi 18 (diciotto) di squalifica.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito.

Preliminarmente, non si può fare a meno di rilevare che nel caso di specie la violazione dei richiamati articoli del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC appare ampiamente comprovata.

In base all’art. 1 del prefato Regolamento, intitolato Oggetto e ambito di applicazione, infatti:

“1. Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell’ambito della FIGC.

2. L’iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”.

Il terzo comma, lett. b) dell’art. 16 prevede, altresì che “l’esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che […] sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC”.

Nel caso di specie il sig. Marco Paoloni ha proposto ai sigg.ri Veronica Cammillini e Dario Ferrando di svolgere l’attività riservata agli agenti sportivi iscritti presso il Registro FIGC promettendo a questi ultimi che avrebbe ottenuto, a fronte del pagamento delle somme richieste (e ottenute), il tesseramento del figlio presso società professionistiche, nonostante l’assenza del necessario titolo abilitante e, soprattutto, nonostante lo stesso fosse un calciatore non professionista tesserato in un campionato nazionale della FIGC.

In tale ambito, a fronte delle predette prospettazioni, i sig.ri Veronica Cammillini e Dario Ferrando, nell’interesse del figlio minore Gabriele Ferrando, sottoscrivevano ben tre contratti di mandato con il sig. Marco Paoloni, inerenti alla gestione della carriera sportiva di questo ultimo.

Appare evidente, dunque, la violazione delle richiamate disposizioni, comprovata dagli atti di indagine trasmessi dalla Polizia Giudiziaria e, in particolare, dai contratti sottoscritti tra il deferito e i genitori del tesserato minorenne, dalle chat whatsapp e dalle prove dei pagamenti effettuati in favore del sig. Marco Paoloni, nonché dalla mancanza di qualsivoglia titolo abilitativo alla professione di agente sportivo (iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi).

Parimenti fondata e comprovata è la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, non soltanto in relazione a quanto previsto dai prefati articoli del regolamento degli Agenti Sportivi FIGC per esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ma anche in via autonoma alla luce della gravissima condotta posta in essere dal deferito che ha indotto i genitori del giovane tesserato a corrispondere ingenti somme quali compenso per la falsa promessa di far intraprendere, attraverso l’intermediazione del sig. Marco Paoloni, la carriera di calciatore professionista al loro figlio Gabriele Ferrando, calciatore dilettante, ed in particolare prospettando falsamente la possibilità di stipulare un contratto con la società svizzera WIL 1900 FC.

Condotta che tra l’altro si è procrastina per quasi un anno e che è stata posta in essere con molteplici raggiri e artifizi, in ordine alle prospettive del calciatore, ai contatti con club stranieri e in particolare elvetici, alle trasferte, alle trattative, ai costi affrontati nell’ambito delle negoziazioni, ai contratti di tesseramento già predisposti e alla alterazione di un provvedimento delle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC.

Dalla documentazione trasmessa dalla Polizia Giudiziaria emerge, infatti, che il sig. Marco Paoloni non si sarebbe limitato a promettere e prospettare la mera possibilità di assistere il giovane tesserato ma avrebbe garantito che a fronte del pagamento del corrispettivo avrebbe ottenuto il tesseramento del minore presso la società Will 1900, sottoponendo all’attenzione dei genitori il contratto, negoziando l’importo dello stipendio e rappresentando la necessità di retrocedere una parte del denaro ai dirigenti del club.

Nonostante i contratti di mandato sottoscritti, il denaro ricevuto e la rappresentazione di viaggi all’estero, il deferito non ha svolto alcuna attività di intermediazione e non ha ottenuto alcun contratto per il calciatore.

La condotta risulta ancor più grave e spregevole dal momento che il sig. Paoloni ha continuato a pretendere il denaro (quale corrispettivo o rimborso spese per attività e costi mai sostenuti) dalla famiglia del giovane tesserato, nonostante le difficoltà più volte rappresentate da questi ultimi a reperire tali somme, tant’è vero che gli stessi sono stati costretti prima a chiedere prestiti a familiari ed amici e poi all’accendere un finanziamento per la restituzione delle somme anticipate.

Tra l’altro il sig. Marco Paoloni non è nuovo a tali condotte. Con decisione n. 263 stagione 2023/2024 di questo Tribunale Federale Nazionale è stata infatti accertata la responsabilità di questo ultimo per aver svolto attività di intermediazione in assenza di regolare iscrizione e per aver fatto sottoscrivere contratti con un noto sponsor tecnico e con la società professionistica di Calcio elvetica Will 1900 FC. Questo Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 204 stagione 2023/2024, ha inoltre accertato la responsabilità di questo ultimo per aver posto in essere reiterate condotte qualificabili ed inquadrabili nell’attività propria del procuratore sportivo pur in assenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi in suo favore, nonché per aver raggirato il padre di un giovane tesserato ottenendo somme inerenti a trattative per il trasferimento in club professionistici mai esistite.

Con decisione n. 202 stagione 2022/2023, è stata accertata la responsabilità del Paoloni per aver svolto attività di intermediazione in assenza di regolare iscrizione presso il Registro  degli Agenti CONI/FIGC.

Per quanto concerne la congruità delle sanzioni, stante la gravità, la molteplicità e la durata delle condotte poste in essere, nonché i gravi danni patrimoniali cagionati alla famiglia del calciatore, che è stata indotta ad indebitarsi per far fronte alle continue e pressanti richieste del sig. Marco Paoloni, nonché la propensione dello stesso a porre in essere condotte in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità si ritiene congrua la sanzione di mesi 30 (trenta) di squalifica, con decorrenza dal termine delle sanzioni in corso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Marco Paoloni la sanzione di mesi 30 (trenta) di squalifica, con decorrenza dal termine della sanzione in corso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 5 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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