F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0220/TFN – SD del 6 Giugno 2025 (motivazioni) – Valentina Ascani e Città di Anzio – Reg. Prot. 206/TFN-SD
Decisione/0220/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0206/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27196/712pf2425/GC/PM/vcf del 12 maggio 2025, depositato il 14 maggio 2025, nei confronti della sig.ra Valentina Ascani e della società Città di Anzio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha portato a cognizione di questo Tribunale il deferimento n. 27196/712pf24-25/GC/PM/vcf del 12 maggio 2025, depositato il 14 maggio successivo, nei confronti della sig.ra Valentina Ascani, all’epoca del fatto Presidente con poteri di rappresentanza della società Città di Anzio, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 31 commi 6 e 7 CGS, sia in via autonoma che in relazione al disposto dell’art. 94 ter comma 5 NOIF, a motivo del mancato pagamento a favore del proprio calciatore Luciano Augustin Grasso della somma accertata dal Collegio Arbitrale LND – AIC con lodo prot. n. 40/2024 del 14 novembre 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, che era avvenuta a mezzo pec della società il 5 dicembre 2024. È stato altresì proposto il deferimento della società Citta di Anzio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Ascani.
Risultano prodotti con il deferimento la copia del lodo del Collegio Arbitrale del 14 novembre 2024, la copia della ricevuta di consegna del 5 dicembre 2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale aveva trasmesso alla società Città di Anzio il lodo di cui sopra, la copia della segnalazione del calciatore Luciano Augustin Grasso pervenuta alla Procura Federale il 6 febbraio 2025, con la quale era stato evidenziato il mancato pagamento da parte della società della somma liquidata dal Collegio Arbitrale.
Alla segnalazione del calciatore erano allegati, oltre alla copia del lodo arbitrale, la copia della comunicazione trasmessa alla società a mezzo pec del 12 dicembre 2024 con l’autocertificazione dei compensi percepiti e la nota pro-forma delle competenze legali liquidate con il lodo.
La fase predibattimentale
Raggiunte dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini avvenuta per entrambe le indagate alla pec della società il 9 aprile 2025, la Ascani, né in proprio, né per la società, ha chiesto di essere sentita, mancando di produrre scritti difensivi.
Il dibattimento
All’udienza del 3 giugno 2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da Decreto del Presidente del Tribunale n. 1 del 1° luglio 2024 a mezzo della piattaforma WebEx Cisco, si è collegata per la Procura Federale l’avv. Debora Bandoni, la quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per la sig.ra Valentina Ascani e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della società Citta di Anzio, da scontarsi nella prima stagione sportiva a decorrere da quella 2025/2026.
Le deferite non si sono collegate, né hanno fatto pervenire proprie deduzioni.
La decisione
Osserva questo Tribunale che il lodo più volte richiamato in parte motiva, nell’accogliere il ricorso del calciatore, aveva obbligato la società Città di Anzio a corrispondere al ricorrente l’importo di € 2.200,00 a titolo di compenso dovuto al Grasso per la collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo prestata e relativa ai mesi da gennaio a giugno 2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale via via rivalutato con decorrenza dalla data del dovuto al saldo, ma al netto delle trattenute previdenziali e fiscali; aveva altresì dichiarato che la società era tenuta al pagamento in favore del calciatore di € 100,00 oltre accessori di legge, a titolo di concorso delle spese legali, nonché a sopportare integralmente i compensi del Collegio Arbitrale, liquidati in € 100,00 per il Presidente ed in € 75,00 ciascuno per l’arbitro LND, per l’arbitro AIC e per i diritti amministrativi, questi ultimi incassati direttamente dalla LND tramite utilizzo del conto campionato della società.
In questo preciso contesto, è provata la circostanza che la società deferita non ha rispettato l’obbligazione di pagamento nel termine di gg. 30 (trenta) dall’avvenuta comunicazione del lodo, sicché sussiste la violazione delle norme che sono state contestate alla Ascani e, come conseguenza del suo inadempimento, alla società.
Le sanzioni richieste risultano conformi ai minimi edittali di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, e vanno pertanto adottate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Valentina Ascani, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Città di Anzio, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 6 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
