FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.486/AA del 05/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PITTALUGA ASD SAMPIERDARENESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 351 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto PITTALUGA, e della società A.S.D. SAMPIERDARENESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Roberto PITTALUGA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sampierdarenese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nella categoria Pulcini ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nella categoria Esordienti ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nella categoria Pulcini, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, nonché nella categoria Esordienti, nella stagione sportiva 2023 – 2024, ai Sig.ri Luca Paganetto e Davide Agostini, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. SAMPIERDARENESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Roberto Pittaluga, Luca Paganetto e Davide Agostini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Roberto PITTALUGA,
Società A.S.D. SAMPIERDARENESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto PITTALUGA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione ed € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Roberto PITTALUGA,
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAMPIERDARENESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.