Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0072/CFA del 29 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Sicilia n. 213 TFT del 20 novembre 2025
Impugnazione – istanza: Procura federale interregionale/ A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano
Massima: A giudizio del collegio è infondato anche il secondo motivo, che contesta l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile. L’art. 50, comma 5, CGS prevede che “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Tale norma, mutuata dall’art. 153, comma 2, c.p.c., consente di superare le decadenze processuali per tutelare il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384) (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025). Questa Corte condivide pienamente tale principio ma - con specifico riferimento alla fattispecie in esame – ritiene necessario svolgere alcune puntualizzazioni. Anzitutto, l’inadempimento degli obblighi derivanti dal patteggiamento di cui all’art. 126 del CGS assume una connotazione del tutto peculiare, perché, pur riferendosi ad una dimensione intrinsecamente sostanziale, si connette, in modo evidente, alla vicenda processuale nella quale si innesta. Tale constatazione dovrebbe condurre a distinguere nettamente le ipotesi in cui siano violati i termini perentori per l’inadempimento di obbligazioni sostanziali (quali esemplificativamente, le obbligazioni concernenti gli adempimenti fiscali, previdenziali, o attinenti agli emolumenti dei calciatori) dalle ipotesi in cui, invece, siano stati violati i termini relativi all’applicazione concordata delle sanzioni disciplinari. Solo nel secondo caso la ratio posta alla base dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile potrebbe giustificare l’eccezionale riconoscimento della scusabilità del tardivo adempimento dell’obbligazione pecuniaria. Tale differenziazione, del resto, è strettamente correlata alla maggiore obiettiva gravità dell’inadempimento di obbligazioni sostanziali finalizzate alla realizzazione di interessi che l’ordinamento sportivo reputa meritevoli della massima tutela (si pensi all’interesse alla tempestiva corresponsione delle competenze economiche dovute dalle società ai propri tesserati). In secondo luogo, poi, occorre ribadire che, nel caso in esame, non si tratta tanto di estendere un istituto processuale ad una vicenda a connotazione (almeno prevalentemente) sostanziale, ma, piuttosto, di verificare se si sia in presenza di una situazione tale da escludere la sussistenza di un inadempimento tale da comportare l’automatica risoluzione dell’accordo ex art. 126 CGS. E, nella peculiare fattispecie in esame - consistente nell’errore nella digitazione di un solo numero dell’IBAN federale, commesso in buona fede - risulta condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, che ha sottolineato l’assoluta peculiarità del caso, non risultando comprovata la gravità e l’inescusabilità dell’errore commesso. Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare - sempre e con forza - i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018).
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0057/CFA del 11 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria pubblicata con il comunicato ufficiale n. 88 del 13 novembre 2025
Impugnazione – istanza: – Sig. A.E.
Massima: Accolto il reclamo e, per l’effetto, annullata la decisione impugnata con proscioglimento del deferito per violazione del principio del contraddittorio in quanto l’avviso di conclusioni indagini e gli atti successivi sono stati notificati al calciatore presso la società per la quale era tesserato al momento delle indagini e non presso la nuova società per la quale era tesserato al momento della notifica degli atti. Tale violazione comporta la pronuncia senza rinvio essendo ormai decorsi i termini per la celebrazione del procedimento da cui deriverebbe l’estinzione in caso di rinvio al primo giudice…Venendo appunto in questione una violazione delle norme sul contraddittorio, ne discende - ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS - l’annullamento della decisione impugnata. Tuttavia il Collegio ritiene di non dover disporre il rinvio della causa al Tribunale territoriale, come pure, in linea di massima, conseguirebbe dalla letterale applicazione della disposizione citata. Come ha ritenuto la Sezione in una recentissima decisione (Corte fed. app., Sez. I, n. 43/2025-2026), il presupposto razionale di tale disposizione, infatti, è che il processo possa utilmente proseguire innanzi al giudice del rinvio. Si tratta di un principio che trova espresso riconoscimento nell’art. 106, comma 2, secondo periodo, CGS (secondo il quale il giudice dell’appello, quando rileva che il ricorso di primo grado è inammissibile o improcedibile, annulla tout court) e al quale, considerando la sua intrinseca razionalità, occorre riconoscere forza espansiva. In effetti, anche nel caso di specie la rimessione al primo giudice sarebbe inutiliter data e si risolverebbe in una superflua spendita di attività giustiziale, in contrasto con i principi di informalità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, rivolto a rendere una giustizia sostanziale. Il rinvio non può dar luogo ad un vano circuitus; esso avrebbe senso solo se, nel nuovo giudizio di primo grado, fosse possibile procedere alla rinnovazione degli atti nulli. Ma a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS. D’altronde - con pronunzie cui occorre dare continuità - questa Corte federale d’appello ha già avuto modo affermare che “consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati” (Corte fed. app., SS.UU., n.63/20142015; Corte fed. app., Sez. I, n. 121/2019-2020). La conclusione nel senso dell’annullamento senza rinvio appare dunque obbligata anche perché, semmai, un ulteriore grado di giudizio si giustificherebbe solo se fosse possibile riconoscere alla Procura federale il beneficio della rimessione in termini. Rimessione in termini che la Procura federale ha chiesto in sede di discussione orale ma che non può essere accordata, posto che il comportamento richiesto, cioè la tempestiva consultazione dell’anagrafe federale, era pacificamente esigibile e dunque non è dato riscontrare la sussistenza di quei rigorosi presupposti ai quali - in conformità del costante orientamento di questa Corte federale d’appello (per tutte, da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 25, n. 26 e n. 27/2024-2025) - è subordinata la concessione del beneficio. Pertanto, il Collegio ritiene doveroso, annullata la decisione di primo grado, decidere la causa nel merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN - SD del 31 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: E.M.O. - Reg. Prot. 252/TFN-SD
Massima: E’ inammisssibile la richiesta di rimessione in termini ex art. 50, comma 5, CGS, formulata dal sig. … con l’istanza inoltrata alla Procura Federale in data 12.7.2025. Il quinto comma dell’art. 50 CGS riconosce agli organi di giustizia sportiva la possibilità di rimettere in termini una parte laddove sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. Secondo la costante giurisprudenza, sia ordinaria sia federale, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., 7 luglio 22023, n. 19384; Decisione n. 27/CFA-2024-2025). Nel caso di specie, la causa non imputabile dedotta dal sig. … al fine di essere rimesso in termini per essere sentito dalla Procura ex art. 123, primo comma, CGS, consisterebbe nella mole della documentazione agli atti e nel fatto di non aver potuto ben comprendere detta documentazione a causa della poca conoscenza della lingua italiana, ossia in circostanze prive del carattere di assolutezza.
