Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 28 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: sull’istanza di riabilitazione n. 0135/CFA/2024-2025 proposta in data 27 giugno 2025 dal Sig. A.R.

Impugnazione – istanza:  sig. A.R. -PF

Massima: Accolta l’istanza proposta dall’associato AIA di riabilitazione dalla decisione della Commissione regionale di disciplina che gli aveva inflitto la sospensione dal 20 ottobre 2020 al 19 dicembre 2021, non impugnata ed interamente scontata…Va preliminarmente osservato che la verifica circa l’ammissibilità della istanza in relazione al disposto dell’art. 42, comma 1, CGS con riferimento al decorso di almeno tre anni dalla data in cui è stata scontata o estinta la sanzione, è positiva, in quanto nel caso de quo, tenuto conto della decorrenza del termine iniziale dal 20 dicembre 2021, alla data di presentazione della istanza (27 giugno 2025) il triennio è abbondantemente trascorso con conseguente ammissibilità della istanza medesima. Il termine richiesto dalla disposizione codicistica serve infatti per stabilire un arco di tempo sufficiente ad apprezzare l’effettivo ravvedimento dell’interessato, ponendosi quindi come una vera e propria “condizione di ammissibilità” (in termini CFA, SS.UU. n. 44/20212022). Passando all’esame di merito e, più in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dal citato art. 42, comma 1, CGS lett. a), b) e c), vanno richiamati i principi di diritto più volte affermati da questa Corte (da ultimo CFA, SS.UU., n. 089/2024-2025 e giurisprudenza ivi richiamata con specifico riguardo a CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021) secondo i quali: a) le tre condizioni debbono sussistere cumulativamente e non alternativamente (sul punto v., tra le ultime, CFA, SS.UU., n. 71/20222023); b) l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si traduce in un mero riscontro di carattere oggettivo (così, tra le tante, CFA, SS.UU. n. 71/2022-2023); c) per quanto infine riguarda la condizione di cui alla lettera c) dell’art. 42 il giudizio prognostico che il Collegio è chiamato ad esprimere è improntato al criterio della discrezionalità (ex multis, CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 86/2024-2025). Nel caso in esame, con riferimento ai primi due presupposti (lett. a) e b) dell’art. 42) gli stessi sono certamente sussistenti in quanto dagli atti del procedimento, e per stessa dichiarazione dell’interessato, non risulta che questi abbia direttamente o indirettamente tratto un vantaggio economico dal fatto che ha dato origine al procedimento nei suoi confronti. Sul punto va rilevato che la stessa Procura federale ha convenuto sulla sussistenza di entrambe le condizioni, mentre va dato credito, anche per ragioni di tipo logico-deduttivo, alla circostanza riferita dall’interessato di un pregiudizio patrimoniale – certamente non rilevante ma in ogni caso reale – subito proprio in conseguenza della sospensione dall’attività di arbitro che, come è noto, prevede una serie di indennità connesse strettamente alla funzione propria del direttore di gara anche per gare delle categorie inferiori. Diverso invece è il metro di valutazione da seguire in riferimento alla terza condizione che, oltre ad essere caratterizzato da discrezionalità, impone il rispetto rigoroso di alcuni parametri da individuare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento: lo spazio all’interno del quale va espresso il giudizio di tipo prognostico è irrefutabilmente circoscritto per effetto della stessa formula normativa prevista alla lettera c) là dove si richiede la ricorrenza di «particolari condizioni» le quali vanno vagliate con particolare cautela e rigore (sul punto CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025). Si tratta di requisiti di tipo specifico strettamente collegati all’attività sportiva ed al mondo sportivo che ruota attorno ad essa e basati sul principio della lealtà e correttezza, patrimonio esclusivo dell’ordinamento sportivo (in termini CFA, SS.UU., 112/20242025): appunto per tale ragione questi requisiti divergono nettamente da quelli propri del similare istituto di stampo penalistico disciplinato dall’art. 179 cod. pen. cui la norma sportiva parrebbe ispirarsi, la quale, oltre a poggiare su basi diverse ed in un certo senso più rigorose, risponde a finalità del tutto differenti. La disposizione penale opera infatti quale causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, oltre ad avere una funzione premiale e promozionale in quanto mirata al reinserimento del condannato nella società civile. Il provvedimento riabilitativo in ambito sportivo può invece assimilarsi più ad un atto amministrativo che ad un atto di valenza penale; sicché non può esigersi quanto previsto in ambito penale (ove è richiesto un comportamento positivo quale l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato – in termini, da ultimo Cass. pen. Sez. 1^ 31.5.2024 n. 37081) ovvero quanto previsto dalle disposizioni in tema riabilitazione da parte di soggetti destinatari del cd. D.A.Spo. amministrativo, le quali àncorano la richiesta promanante dall’interessato all’osservanza di determinati stringenti presupposti quali l’adozione di condotte di ravvedimento operoso articolate in tre ipotesi tra loro alternative (art. 6 comma 8 bis della Legge n. 401/1989 come modificato dall’art. 13 del cd. “Decreto sicurezza bis” 14 giugno 2019 n. 53 convertito nella legge n. 77/2019). La riabilitazione in ambito sportivo, se da un lato comporta una valutazione rigorosa che valga a temperare l’ampia discrezionalità, dall’altro è essenzialmente proiettata verso il futuro e risponde a regole meno rigide e rispettose di ben altri parametri quali la gravità della violazione commessa, l’incidenza più o meno negativa del comportamento censurato sul prestigio e sul decoro della categoria; il sincero ravvedimento dell’interessato deducibile, in primo luogo, dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che, per qualità, concretezza e dedizione, faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva (CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023). Si verte quindi in tema di istituto del tutto peculiare basato su un giudizio prognostico di tipo probabilistico, ben diverso da quello fondato su condotte virtuose effettivamente adottate, come accade in ambito penale o anche amministrativo. Si tratta, in ultima analisi, di una potestà riabilitativa attribuita alla Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, analogamente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni, il cui comune denominatore è dato dall’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti (così: CFA, SS.UU. n. 5/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 58/2024-2025). Ancora, se è vero che la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante le quali, a tutto voler concedere, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie, è del pari innegabile che alla Corte è riconosciuta la facoltà di desumere aliunde gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c) (in termini, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 8/2025-2026). Alla stregua di tali principi e sulla base degli atti acquisiti, ritiene il Collegio che l’istanza possa essere accolta. Militano in favore tale soluzione alcune considerazioni che qui di seguito sinteticamente si enunciano. Anzitutto la sostanziale tenuità della sanzione di poco superiore al limite minimo di un anno richiesto dal 1° comma dell’art. 42 CGS che depone per una infrazione ritenuta non particolarmente grave ed in un certo senso di carattere formale: se è vero che l’art. 42, comma 1, del Regolamento dell’A.I.A. testualmente prescrive che “Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”, è del pari vero che la correttezza e probità richieste dalla disposizione non sono state scalfite in modo irreversibile secondo il giudizio espresso dallo stesso organismo disciplinare di categoria. Milita ancora, l’intervenuta revoca della sanzione massima del ritiro tessera, adottata proprio in ossequio al principio della proporzionalità e ragionevolezza che deve sempre informare la dosimetria della misura disciplinare e che rafforza il concetto della non particolare gravità della infrazione. Inoltre – fatto nuovo rispetto a quelli rassegnati nell’istanza – la sostanziale dismissione dell’attività di arbitro in favore di una diversa funzione di osservatore arbitrale che esenta l’interessato dalla necessità di svolgere i test atletici propedeutici per il pieno espletamento della funzione. Tale elemento sopravvenuto, cui va aggiunto il ruolo di Consigliere sezionale conferitogli dal Presidente della Sezione A.I.A. a dimostrazione del credito di cui ha fruito il … dopo la sanzione e la sua sincera resipiscenza, valgono a bilanciare quell’elemento negativo sottolineato dalla Procura federale nella propria memoria, costituito dalle numerose assenze e/o sostituzioni (che, peraltro, non è dato comprendere se “attive” in favore di colleghi impediti, ovvero “passive” a causa dell’impedimento addotto dall’interessato per ragioni collegate alla sua – non meglio indicata – attività lavorativa) nel corso delle stagioni sportive successive a quella oggetto di sospensione, che avrebbero potuto in un certo senso mettere in discussione la futura attività arbitrale e dunque riverberarsi negativamente su una prognosi favorevole per la non ripetizione della infrazione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 21 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: sull’istanza di riabilitazione numero 0131/CFA/2024-2025 proposta dal Sig. B.L. in data 17.06.2025

Impugnazione – istanza:  istanza di riabilitazione del Sig. B.L.

Massima: Attesa la gravità degli atti di violenza ed in mancanza del giudizio prognostico favorevole di ex art 42 lett. c) CGS viene rigetta l’istanza di riabilitazione  dalla condanna comminata dalla decisione del Giudice sportivo della L.N.D. — Comitato regionale Sicilia, pubblicata nel C.U. n. 148 del 18 novembre 2015, con la quale egli è stato sanzionato con la preclusione alla permanenza in ogni categoria della FIGC, confermata dalla decisione della Corte sportiva di appello territoriale della L.N.D. — Comitato Regionale Sicilia, pubblicata nel C.U. n. 174 CSAT 12 del 10 dicembre 2015…Conviene, in primo luogo, rammentare i principi ai quali si è ispirata questa Corte federale in tema di riabilitazione. Com’è noto, ai sensi dell’art. 42, comma 1, C.G.S., per la concessione della riabilitazione occorre che: “ a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte federale d’appello (a partire da CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021), per i quali: le tre condizioni sopra citate devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; relativamente alla condizione di cui alla lettera c), il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità. Nell’istanza di riabilitazione la condizione di cui alla lettera a) deve ritenersi soddisfatta - come conviene anche la Procura federale - posto che dagli atti e per stessa ammissione dell’interessato, non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione. Così come sussiste l’autodichiarazione prescritta dalla lettera b) dello stesso articolo Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), occorre ricordare che la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela (ex multis: CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025). Si tratta, in effetti, di una potestà riabilitativa attribuita a questa Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, analogamente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni. Dette regolazioni hanno in comune l’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti (ex multis: CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025). In particolare è stato ritenuto che il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non possa prescindere dal considerare: la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile, in primo luogo, dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva (ex multis: CFA, SS.UU., n. 58/2024-2025). Orbene, nella decisione del Giudice sportivo del Comitato regionale Sicilia della L.N.D. n. 148 del 18 novembre 2015, al richiedente è stata comminata la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 14 novembre 2020, in quanto “nella qualità di addetto al servizio d'ordine ed al controllo di un cancello privo di chiusura, incitava propri sostenitori ad introdursi sul terreno di gioco ed all'interno degli spogliatoi impedendo in tal modo l'accesso agli stessi degli ufficiali di gara; lo stesso inoltre prima assumeva grave contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro, successivamente tentava più volte di stringere il collo dello stesso quasi a soffocarlo ed infine ne bloccava l'ingresso nello spogliatoio facendo rimanere incastrato il braccio sinistro per qualche minuto tra la porta ed il telaio della stessa, provocando una escoriazione.”. E con la successiva decisione del 10 dicembre 2015 della Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato regionale Sicilia della L.N.D. (Comunicato ufficiale n° 174), il reclamo proposto dall’interessato è stato respinto “poiché i gravi e reiterati comportamenti violenti posti in essere dal sig. Baldassare Licari (peraltro in parte  ammessi dalla stessa reclamante)”, non consentivano alcuna revisione della sanzione, disponendo altresì che tale sanzione “deve piuttosto essere rivista in peius, ai sensi del comma 3 dell’art. 36 C.G.S., dovendosi applicare al sig. …, oltre alle sanzioni già inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, l’ulteriore sanzione dell’ammenda”. Ebbene, il giudizio prognostico previsto dalla lett. c) è senz’altro negativo in rapporto alla gravità dell’infrazione a suo tempo commessa, consistita in violenza fisica nei confronti del direttore di gara di particolare gravità. In merito, occorre ribadire (ex multis: CFA, SS.UU. n. 121/2024-2025) che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Conseguentemente, l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro. La gravità delle violazioni a suo tempo commesse preclude, pertanto, la concessione del provvedimento di riabilitazione.

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