Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0009/CFA del 23 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Revisione della decisione del Giudice sportivo LND, Divisione Calcio a 5, n. 576 del 06.02.2025 di cui al Com. Uff. n. 576 del 06.02.2025
Impugnazione – istanza: – sig. A.B.-PF
Massima: E’ inammissibile l’istanza di revisione perché nessuno degli elementi offerti può definirsi nuovo o sopravvenuto o comunque assurgere alla dignità di prova, ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a) C.G.S e quindi difetta la fondamentale condizione per l’ammissibilità della domanda consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il sanzionato doveva essere prosciolto. E’ inammissibile l’istanza proposta dall’allenatore per la revisione la decisione del Giudice sportivo, con cui gli è stata irrogata la sanzione dell’inibizione sino al 31 dicembre 2026 perché al termine della partita, protestava nei confronti dell’arbitro ponendosi di fronte alla porta di ingresso dello spogliatoio, impedendogli l’ingresso con il proprio corpo, desistendo da tale comportamento solo dopo l’intervento del presidente della società ospitante che lo allontanava a forza. All’uscita dell’impianto avvicinava nuovamente il direttore di gara minacciandolo e, una volta che gli ufficiali di gara avevano lasciato il Palasport con la loro auto, a bordo del proprio autoveicolo, accompagnato da altro dirigente della società, si metteva all’inseguimento del mezzo sul quale viaggiavano, cercando in più occasioni di affiancarlo per bloccarne la corsa. Dopo vari tentativi, riusciva nell’intento tagliando la strada all’auto condotta dall’arbitro, costringendolo ad arrestare la marcia. Una volta sceso dalla propria auto, si avvicinava all’abitacolo dell’autovettura condotta dall’arbitro, riuscendo ad impossessarsi del suo telefono cellulare, strappandoglielo con la forza dalle mani, impedendogli di chiamare le forze dell’ordine. Consegnava il cellulare al dirigente che era seduto nel proprio veicolo impedendo per oltre trenta minuti agli ufficiali di gara di riprendere la marcia. Trascorsi quaranta minuti dall’arresto forzoso, l’arbitro riusciva a convincere l’allenatore alla restituzione del cellulare e a liberare la strada, permettendogli di raggiungere la più vicina caserma dei carabinieri dove, presenti tutti i soggetti coinvolti, esponevano i fatti. Gli ufficiali di gara, “espletata la denuncia”, facevano ritorno alle rispettive abitazioni scortati dai carabinieri…La domanda del reclamante va ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 63, comma 4, lett. a) del CGS, diretta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna del Giudice sportivo per la scoperta o la sopravvenienza di “nuove prove” che dimostrerebbero, secondo l’assunto della parte istante, l’innocenza del sanzionato. Orbene, la giurisprudenza federale ha elaborato, su tale istituto, taluni principi il cui richiamo appare necessario ai fini decisori (ex multis: CFA, SS.UU., n. 102/2023-2024). Il giudizio di revisione ex art. 63 CGS, così come quello di revocazione, è articolato in due distinte fasi: una preliminare e rescindente, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una successiva e rescissoria, con riapertura della valutazione nel merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo rescindente si sia concluso in senso positivo. E solo il vaglio in senso positivo della sussistenza di una delle cause di revisione può consentire all’organo giudicante sportivo di riaprire il giudizio e, ove ne sussistano i presupposti, di emendare i vizi di quello precedente. Il vaglio rescindente di ammissibilità costituisce quindi un filtro che è funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revisione, nel caso appunto in cui emergano sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revisione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio di condanna. Quello di revisione è un rimedio di natura eccezionale e straordinario, poiché tende a rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all’esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti. Inoltre, la richiesta di revisione è ammissibile solo se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o venga scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 CGS sostanzialmente si trasformerebbe in un’inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali. La revisione, dunque, può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte. Il giudizio di revisione (così come quello di revocazione), è infatti configurato dall’ordinamento sportivo quale rimedio per situazioni straordinarie che - proprio perché tali non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. Pertanto, le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revisione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo. Sul piano della prova, chi intenda avanzare una richiesta di revisione ex art. 63 CGS è tenuto a dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario”. L’omesso esame di fatto decisivo, insomma, acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata. Alla luce di questi incontroversi principi, la Corte – giudicando in fase rescindente - reputa inammissibile il gravame in revisione. Il reclamante, a fronte della decisione irrevocabile del Giudice sportivo, ha attivato il giudizio di revisione e con la relativa istanza ha rappresentato di non aver mai tenuto le condotte che gli vengono ascritte dallo stesso. Parte ricorrente individua in alcuni file video, in diversi articoli di giornali on line, in referti ospedalieri e nell’atto di citazione a giudizio del direttore di gara sig. Andrea Antagonista da parte del Pubblico ministero di Frosinone in data 30 aprile 2025, per comparire davanti al Giudice di pace di Frosinone per il reato di cui all’art. 582 c.p., le nuove prove scoperte o sopravvenute per la ricostruzione dei fatti e per l’accoglimento dell’istanza di revisione. Appare quindi necessario esaminare i singoli documenti prodotti, al fine di verificare l’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento a rendere possibile la rimozione della decisione del Giudice sportivo e una sua diversa conclusione, tenuto doverosamente conto anche della circostanza che i mezzi di prova posti a sostegno della revisione sono stati offerti solo in un momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione, pur trattandosi di atti già esistenti in quanto addirittura precedenti o concomitanti alla pronuncia del giudice sportivo. I file video prodotti (due per la parte che qui rileva) sembrano eseguiti la sera stessa della gara (2 febbraio 2025) nei pressi della Stazione dei Carabinieri (come parrebbe dal cartello della segnaletica stradale che appare in una immagine); uno da soggetto che si trovava nel veicolo del sig. …, accanto alla sua persona, la cui auto si nota essere strettamente affiancata a quella dell’…, e riproducono sia la scena di diverse frasi anche offensive rivolte dal … al direttore di gara, sia quella della sottrazione del telefono cellulare in danno dello stesso (una volta che è stato aperto il finestrino lato passeggero dell’auto dell’…); l’altro, di pochi secondi, in cui la stessa voce che accompagna la precedente ripresa, sembra invitare ironicamente il direttore di gara, una volta sceso dalla sua auto, a recarsi dai Carabinieri dicendogli: “Vai, vai dai Carabinieri ..mi vuoi menare un’altra volta e poi dici in Federazione t’ho menato io”. Da tali riprese audiovisive, in particolare dalle dichiarazioni accusatorie provenienti dallo stesso …, questi vorrebbe provare l’essere stato l’… a colpirlo e ad offenderlo (“..mi ha dato una capocciata”, “mi ha detto pezzo di m..a, ti aspetto fuori”). A parte la considerazione che le riprese audiovisive depositate appaiono confuse, non facilmente decifrabili e non risultano riprodotte da un operatore autorizzato che offra piena garanzia tecnica e documentale, secondo il disposto dell’art. 61, comma 2, CGS - il che già ne precluderebbe l’utilizzo - va osservato che l’istante non ha di certo acquisito dai filmati la consapevolezza di non essere l’autore dei comportamenti violenti ed offensivi, non essendo verosimile che non avesse coscienza della propria condotta sin dal momento in cui la stessa si è consumata. Difetta quindi il requisito della mancata conoscenza originaria del fatto, che integra il presupposto per la proponibilità del rimedio straordinario in presenza di fatti nuovi sopravvenuti al passaggio in giudicato della decisione, la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa. L’istanza di revisione non prospetta quindi nuove prove la cui conoscenza sia sopravvenuta in un tempo successivo alla pronuncia, ma si basa sull’affermazione della condotta incolpevole tenuta dal reclamante anteriormente alla pronuncia e che ben poteva essere dedotta quale motivo di impugnazione della pronuncia medesima. Iniziativa che non è stata percorsa. Parte istante ha prodotto diversi articoli di testate giornalistiche locali (…. ed altre) datate 6 e 7 febbraio 2025, nei quali è riprodotta la decisione del Giudice sportivo. In uno di tali articoli è anche riportato il comunicato ufficiale della società Conit Cisterna secondo cui: “…..il Club respinge le dimissioni postume dei due dirigenti poiché aveva già deciso di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con i due interessati, … e …….”. Ritiene la Corte che tali documenti (a prescindere da valutazioni in ordine alla loro valenza probatoria che non sembrerebbero particolarmente favorevoli per l’istante) non rivestano il carattere di nuove prove e che potevano essere comunque dedotte in sede di impugnativa della decisione del Giudice sportivo. Parte reclamante ha prodotto la seguente documentazione sanitaria: - cartella clinica di Pronto soccorso dell’Ospedale S. Maria Goretti datata 07.02.2025, priva della seconda pagina e delle firme sia del sanitario che del paziente; - referto di Pronto soccorso all’Autorità giudiziaria datato 07.02.2025 in cui le cause dell’evento sono state individuate come segue: “aggredito da persona a lui nota che lo colpiva con una porta e chiave auto al volto e all’addome”; - cartella clinica di Pronto soccorso datata 08.02.2025 (visita medica otorinolaringoiatrica). Tale documentazione è successiva di ben cinque giorni allo svolgimento della gara e di tre giorni alla comunicazione ufficiale della sanzione; pertanto, non può di certo definirsi nuova o sopravvenuta ai fini del giudizio rescindente per ragioni temporali, tenuto anche conto che, per sua scelta, l’interessato non si era ancora recato al pronto soccorso ed era nei termini per interporre appello. Parte istante ha infine depositato atto di citazione a giudizio del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone del 30.04.2025 del sig. …. in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p. (Lesione personale). Tale atto è l’unico che potrebbe qualificarsi “nuovo” sotto il profilo temporale rispetto alla data di comunicazione della sanzione, ma sotto un profilo contenutistico non può assurgere al rango di prova. Trattasi infatti di atto di parte del p.m., emesso a seguito di querela sporta dal sig. …., di mera convocazione del direttore di gara per l’udienza del 30.07.2025 nel corso della quale dovrà svolgersi l’istruttoria dibattimentale per la verifica dell’ipotesi accusatoria che, allo stato, si fonda sui soli atti depositati dalla parte. Non ha quindi natura decisoria. Facendo difetto il richiesto requisito della sopravvenienza della prova, discende l’inidoneità della stessa ai fini del giudizio rescindente.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 52 del 23/06/2025
Decisione impugnata: Decisione n. 0043/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, della Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, resa in data 31 ottobre 2024 e notificata in pari data, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto ricorrente, ex art. 63, comma 1, lett. c) ed e), CGS, per la revocazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 69/CFA/2023-2024 del 27 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo del Presidente Federale, ex art. 102 CGS, è stata riformata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND, di cui al C.U. n. 18 del 28 settembre 2023 (con la quale era stata disposta la riduzione della sanzione della squalifica irrogata nei confronti del sig. [omissis] fino al 3 settembre 2024) e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico del medesimo sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4; nonché per l'impugnazione del dispositivo 0042/CFA2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, emesso dalla CFA FIGC all’esito dell’udienza del 23 ottobre 2024.
Impugnazione Istanza: omissis / FIGC
Massima: Rigettato il ricorso con il quale è stata impugnata la decisione della CFA che ha dichiarto inammissibile la revocazione della decisione…In base alla lettera c) dell’art. 63.1, cit., il presupposto di accesso al rimedio sta in ciò, che “a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti al fine del decidere”. Sennonché, il ricorrente non ha allegato alcun documento influente al fine del decidere, convalidando in tal modo la tesi dell’uso inappropriato del rimedio. Peraltro, mutuando il tema dal vicino art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., che prevede espressamente il caso che “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, nulla consta della decisività delle virtuali allegazioni nuove, né a proposito della loro idoneità a provocare una decisione diversa quale ulteriore elemento dirimente (cfr. Cass., S.U., n. 5990/1984). In sintesi, appare evidente come il sig. [omissis] non avrebbe potuto utilizzare il mezzo di impugnazione previsto dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 63 CGS FIGC, in quanto lo stesso è rimasto assolutamente alieno dall’allegazione degli essentialia actus. Alla medesima conclusione si giunge anche laddove si faccia riferimento alla lettera e) dell’art. 63, comma 1, CGS FIGC, quale altra norma richiamata dal ricorrente per legittimare l’utilizzo del mezzo, e cioè per l’ipotesi che “nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. L'errore revocatorio, notoriamente, è un errore non di valutazione, ma di percezione: si tratta di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, a supporre un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti, al contrario, positivamente accertato (cfr. Cass., n. 6669/2015; Cass., n. 321/2015; Cass., n. 17443/2008). Tuttavia, affinché sia ammissibile tale ricorso per revocazione è necessario che ogni valutazione vera e propria di corretta instaurazione del rapporto processuale sia rimasta estranea all’ errore, altrimenti l’errore prendendo natura di giudizio, segnatamente in iudicando de iure procedendi per avere ritenuta valida una notifica altrimenti invalida. La Corte di cassazione, richiamando casi del genere, ha espressamente statuito, in relazione all’art. 395, n. 4, c.p.c., che “aver considerato valida una notifica altrimenti invalida” non può considerarsi errore di fatto (cfr. Cass., n. 14610/2021). E ancora: “in tema di revocazione della sentenza, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione” (Cass., n. 26278/2016).