Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 64 del 24/07/2025
Decisione impugnata: Decisione, completa di motivazioni, della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025, che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento della medesima Procura, e ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della A.S.D. Barberino Tavarnelle, l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC
Massima: Non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem per essere stato il ricorrente già giudicato dalla CSAT in quanto questa ebbe a cassare la decisione del Giudice Sportivo e disporre nuove indagini all’esito delle quali veniva deferito e poi sanzionato dal Tribunale in primo grado….Il ricorrente ritiene che il deferimento dello stesso, da parte della Procura, avrebbe violato la regola del ne bis in idem, essendo lo stesso ricorrente già stato giudicato, peraltro con una “riabilitazione”, da parte della Corte Sportiva Territoriale d’Appello per la Toscana il 9 maggio 2024 (C.U. n. 81/2024). È opportuno rilevare, alla luce anche di quanto desunto dalla decisione impugnata, che la Corte Sportiva d’Appello, seppure “riabilitando” il ricorrente ([omissis]), ha cassato il provvedimento del Giudice Sportivo, inviando gli atti alla Procura Federale affinché procedesse alle indagini del caso al fine di individuare il responsabile della frase di stampo razzista chiaramente udita dall’arbitro. Pertanto, non si è concluso in modo definitivo il procedimento sportivo formando il giudicato, ma si è addivenuti ad un altro e diverso procedimento, al fine di individuare l’autore delle offese razzistiche. Ha, quindi, valutato correttamente la Corte Federale d’Appello, con la decisione impugnata, non ravvisando alcuna violazione del ne bis in idem, in quanto il deferimento del ricorrente ([omissis]) è stato “frutto di una ulteriore attività investigativa svolta dalla Procura” e “non incontrava alcuna preclusione di ordine procedimentale rispetto a quanto in precedenza deliberato dalla Corte Sportiva sulla base del solo referto arbitrale”.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0010/CFA del 23 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale Toscana pubblicata sul C.U. Comitato regionale Toscana n.88 del 29/05/2025
Impugnazione – istanza: – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l./Procura federale
Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società non sussistendo la violazione del principio del ne bis in idem tra la decisione del Giudice Sportivo che le inflitto la sanzione amministrativa per la condotta del proprio tesserato risultato poi estraneo ai fatti contestati e la decisione del TFT che a seguito del deferimento ha sanzionato la stessa con l’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti assunti dal tesserato che effettivamente ha tenuto la condotta riprovevole nei confronti dell’arbitro….La società istante lamenta la violazione, in suo danno, del divieto del ne bis in idem, poiché sarebbe stata chiamata a rispondere, in relazione ad una condotta tenuta da un proprio tesserato (che, in un primo momento, era stato erroneamente individuato, come si illustrerà in seguito), sia ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. sia, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. e ciò nonostante il fatto che - secondo la prospettazione difensiva proposta – il titolo per l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. fosse venuto meno in ragione del c.d. effetto espansivo interno, derivante dalla decisione di questa Corte federale d’appello, la quale - dopo aver verificato che la condotta rilevante sotto il profilo disciplinare non era stata posta in essere dal calciatore della società sportiva Aquila Montevarchi 1902 individuato in un primo momento, … - aveva revocato la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana n. 55 del giorno 5 giugno 2024 (divenuta, nelle more, irrevocabile), aveva prosciolto il predetto … dalle incolpazioni a suo tempo ascrittegli e aveva restituito gli atti alla Procura federale per la valutazione della posizione di un altro tesserato della medesima compagine sportiva, … (decisione n. 38/CFA-2024-2025). La Corte osserva che il presente procedimento è stato preceduto da altro procedimento relativo alla medesima vicenda, occorsa in un incontro sportivo svoltosi in data 20 maggio 2024 tra la Aquila Montevarchi 1902 e la Vivi Altotevere per il Torneo Coppa Primavera Allievi B U16, e di cui alla seguente annotazione del direttore di gara: “il giocatore N 11 veniva espulso perché sputava al sottoscritto, colpendolo alla spalla”. In ragione dell’accaduto appena riferito, il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana, con decisione riportata nel C.U. n.55 del giorno 5 giugno 2024, aveva irrogato, ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S al calciatore …., giocatore n. 11 della squadra dell’Aquila Montevarchi, la sanzione della squalifica per due anni (fino al 5 giugno 2026), specificando altresì che la sanzione in esecuzione dell’art. 35, comma 7, C.G.S. veniva considerata ai fini dell’applicazione delle misura amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Per una migliore comprensione di quanto deciso nell’occasione dal Giudice sportivo territoriale va rammentato, in primo luogo, che: a) ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S. “costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”; b) ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S. “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”; c) ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. “Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”; in secondo luogo, va rammentato che le misure amministrative (di carattere pecuniario) a carico delle società previste dal citato comma 7 dell’art.35 sono state previste e regolamentate da diversi Comunicati Ufficiali della Federazione a partire dal C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2014, con il quale il Consiglio federale comunicava che “tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile; ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori…deliberava di onerare le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali”. Successivamente, con i C.U. n. 305/A del giorno 11 marzo 2016, n.96/A del giorno 30 novembre 2016, n. 168/A del 26 maggio 2017, n.49/A del giorno 11 ottobre 2022 venivano ad essere disciplinati sia gli aspetti procedurali che l’ambito operativo delle misure amministrative in parola, con particolare riguardo alla tipologia dei campionati in cui esse avrebbero dovuto trovare applicazione. Ciò posto, la Corte osserva che, alla luce del dato letterale rinvenibile sia nel richiamato art. 35, comma 7, C.G.S. che nel C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2014 (corroborato dal contenuto dei successivi C.U. citati poco innanzi), è inconfutabile che le misure amministrative in parola siano ulteriori e concorrenti rispetto alle sanzioni previste dal C.G.S. a carico delle società sportive in relazione alle fattispecie rilevanti a titolo di responsabilità disciplinare. Infatti, da un lato, le previsioni di cui al C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2027 muovono espressamente dall’esigenza di integrare le “misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara” nelle competizione dilettantistiche e nel settore giovanile; dall’altro, il comma 7 dell’art. 35 C.G.S. discorre della necessità, per gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, di specificare che le sanzioni inflitte vadano considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile. È perciò possibile – diversamente da quanto opinato dalla difesa della società reclamante - il cumulo tra le due sanzioni: l’una, di carattere disciplinare, irrogata all’esito del giudizio di responsabilità nell’ambito della giustizia sportiva; l’altra, di tipo amministrativo, applicata all’esito di un procedimento amministrativo e in relazione ad un ambito di operatività oggettivo, individuato non solo dal C.G.S. (che individua specificamente le condotte rilevanti) ma anche da altre fonti federali (i C.U. innanzi citati, quanto alla tipologia di competizioni sportive rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure amministrative e alla misura di queste). Tornando ora alla vicenda in esame, va rammentato che la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana di cui al C.U. n. 55 del giorno 5 giugno 2024 era stata impugnata dai sig.ri … e …, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore …., ma il reclamo, con decisione pubblicata in data 6 luglio 2024, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte sportiva territoriale d’appello C.R. Toscana perché proposto tardivamente e “perché privo di firma degli interessati che del Legale”. I predetti sig.ri … e …alaj, nella ricordata qualità, proponevano, quindi, istanza di revisione ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a) C.G.S., indicando nuove prove, dalle quali emergeva l’estraneità del figlio all’accaduto e, in particolare, producevano, oltre ad alcune dichiarazioni testimoniali scritte rese da alcuni tesserati della società Aquila Montevarchi 1902, anche la dichiarazione confessoria di Eduardo Serafini, calciatore tesserato della medesima società, che dichiarava per iscritto. “A fine gara durante la discussione il mio compagno … era in panchina e non ha sputato all’arbitro, mentre stavo bevendo senza accorgermene ho preso l’arbitro girandomi. Per questo …. non ha sputato all’arbitro e l’ho colpito io per sbaglio”. Con decisione n. 38/CFA-2024-2025, la Sezione Prima della Corte federale d’appello revocava, quindi, la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana n. 55 del giorno 5 giugno 2024, proscioglieva … dalle incolpazioni a suo tempo ascrittegli e restituiva gli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione di un altro tesserato della medesima compagine sportiva che aveva reso una dichiarazione ammissiva, se non confessoria,, ….A seguito della trasmissione, in data 22 ottobre 2024, da parte della Corte federale d’appello del fascicolo relativo all’anzidetto reclamo, definito con la decisione n. 38/CFA-2024-2025 della medesima Corte, la Procura federale aveva avviato le indagini e aveva provveduto alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, a seguito della quale il calciatore …. definiva la propria posizione ai sensi dell’art. 126 C.G.S (Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento), mentre alla società Aquila Montevarchi 1902 veniva notificato l’atto di deferimento prot. 22188/352pfi24-25/PM/fl del 17 marzo 2025 innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato …. nei confronti dell’arbitro della gara contro la società Vivi Altotevere Sansepolcro del 20/05/2024, valevole per il torneo Coppa Primavera Allievi V Under 16….Con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.88 del 29 maggio 2025 del Comitato regionale della Toscana, il Tribunale federale territoriale presso l’anzidetto Comitato regionale aveva irrogato la sanzione dell’ammenda alla società Aquila Montevarchi 1902, nella misura ri €.500,00# (euro cinquecento/00#), ritenendola responsabile a titolo di responsabilità oggettiva secondo la regula juris sancita dall’art.6, comma2, C.G.S….Come risulta evidente dalla delineata ricostruzione della vicenda in esame, oggetto del presente procedimento è esclusivamente il deferimento della società sportiva Aquila Montevarchi 1902 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, C.G.S. per la condotta tenuta da un proprio tesserato, a nulla rilevando – se non nei termini eventuali di cui al comma 7 dell’art.35 C.G.S. – l’avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto dell’art.35 in parola e dal complesso delle previsioni di cui ai C.U., innanzi richiamati, aventi ad oggetto il procedimento, l’ambito oggettivo di applicazione e le misure amministrative applicabili in caso di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.