Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 7 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana nel procedimento avente n. 21634/361pfi 24-25, notificata in data 4 giugno 2025

Impugnazione – istanza:  U.S. MASSESE 1919 e del Sig. A.G.-PFI

Massima: La mancata comunicazione della pronuncia al difensore costituito è sanata con la costituzione in giudizio…secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale - la partecipazione all’udienza, con lo svolgimento di difese rispetto alle questioni prospettate nel reclamo, comporta la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, del vizio di irregolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. Difatti, costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito (ex multis: CFA, Sez. I, n. 109/2022-2023).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it