Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0046/CFA del 13 Novembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0068/TFNSD-2025-2026 del 06.10.2025 (Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2025-2026);
Impugnazione – istanza: –Sig. C.S.L.
Massima: La mancata partecipazione all’udienza del deferito non è imputabile al Tribunale che si è attenuto alle regole tecnico-operative del PST, deliberate dal Consiglio federale FIGC con Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, oltre al manuale d’uso per utenti esterni per l’utilizzo della suddetta piattaforma e il manuale dell’applicativo WebEx…Le parti dovranno inviare preventivamente alla Segreteria del Tribunale federale nazionale, copia del documento di riconoscimento personale di tutti i partecipanti all’udienza, che potrà essere richiesto per l’identificazione, e indicare un recapito cellulare presso cui essere contattati, in caso di problemi di collegamento […]». Tanto premesso, il Collegio ritiene che la formulazione dell’avviso non dia adito a dubbi circa gli adempimenti richiesti ai destinatari, i quali sono tenuti a fornire alla Segreteria del Tribunale, prima dell’udienza, un indirizzo di posta elettronica (presso cui ricevere il collegamento) e un recapito telefonico cellulare (al fine di fronteggiare eventuali criticità di sorta), nonché a trasmettere una copia del proprio documento d’identità. Orbene, è pacifico che nessuno di questi adempimenti sia stato posto in essere dal Sig. …, che dunque non può dolersi, se non con sé stesso, di ciò che si è poi verificato.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 7 Novembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata con il comunicato ufficiale n. 44 del 30 settembre 2025
Impugnazione – istanza: – sig. T.E.L.D.
Massima: E’ nullo il procedimento di primo grado per violazione del principio del contraddittorio non essendo stata notificata la fissazione dell’udienza. In applicazione dell’art. 53, comma 5, n. 1, tutti gli atti del procedimento, a partire dalla prima (5 giugno 2025) e dalla seconda convocazione all’audizione (20 giugno 2025), sono stati comunicati al signor …presso la società con la quale risultava tesserato al momento dell’avvio dell’indagine con l’iscrizione nell’apposito registro dei fatti disciplinarmente rilevanti (31 marzo 2025). Convocato per l’11 e successivamente per il 25 giugno 2025, il signor … non si è presentato. La società ha mostrato di aver trasmesso la seconda convocazione a tutti i calciatori, tra cui appunto il signor …. A fronte dell’osservazione di questi di non poter essere presente, trovandosi nel suo Paese a 3.000 km di distanza, la società, in maniera infondata e inopportuna, gli ha risposto trattarsi solo di una formalità. Prudentemente, il 23 giugno 2025 la Procura federale aveva chiesto l’aggiornamento a quella data della posizione dei tesserati indagati, fra i quali appunto l’odierno reclamante, la cui posizione risultava invariata. In seguito, sia la comunicazione di conclusione delle indagini (28 luglio 2025), sia l’atto di deferimento (10 settembre 2025), sia l’avviso di fissazione dell’udienza (16 settembre 2025) sono stati notificati al signor … presso la ASD San Luca 1961. Senonché, risulta dal relativo tabulato della Lega nazionale dilettanti che il giorno 7 luglio 2025 il signor …. si è tesserato presso la ASD Digiesse Praiatortora con aggiornamento della relativa anagrafica. A quella domiciliazione ricavabile dall’anagrafica federale, quindi, avrebbero dovuto essere notificati gli atti che lo riguardavano. Né risulta che la primitiva società di tesseramento, nel frattempo dichiarata inattiva, abbia comunque trasmesso al calciatore gli atti del procedimento. Di conseguenza, le notifiche indirizzate al reclamante presso la precedente società di appartenenza e compiute successivamente a quella data sono da ritenere nulle (Corte fed. app., SS.UU., n. 51/2022-2023). Nullo è, dunque, il provvedimento di fissazione dell’udienza, come pure è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la decisione impugnata in questa sede (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2025, n. 1187). Il primo motivo del reclamo, dunque, deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. Venendo appunto in questione una violazione delle norme sul contraddittorio, ne discende - ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS l’annullamento della decisione impugnata. Tuttavia il Collegio ritiene di non dover disporre il rinvio della causa al Tribunale territoriale, come pure, in linea di massima, conseguirebbe dalla letterale applicazione della disposizione citata. Il presupposto razionale di questa, infatti, è che il processo possa utilmente proseguire innanzi al giudice del rinvio. E infatti il giudice dell’appello, quando rileva che il ricorso di primo grado è inammissibile o improcedibile, annulla tout court (art. 106, comma 2, secondo periodo, CGS). Ora, anche nel caso di specie la rimessione al primo giudice sarebbe inutiliter data e si risolverebbe in una superflua spendita di attività giustiziale, in contrasto con i principi di informalità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, rivolto a rendere una giustizia sostanziale. Il rinvio non può dar luogo ad un vano circuitus; esso avrebbe senso solo se, nel nuovo giudizio di primo grado, fosse possibile procedere alla rinnovazione degli atti nulli. Ma a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS. D’altronde - con pronunzie cui occorre dare continuità - questa Corte federale d’appello ha già avuto modo affermare che “consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati” (Corte fed. app., SS.UU., n.63/20142015; Corte fed. app., Sez. I, n. 121/2019-2020). La conclusione nel senso dell’annullamento senza rinvio appare dunque obbligata anche perché, semmai, un ulteriore grado di giudizio si giustificherebbe solo se fosse possibile riconoscere alla Procura federale il beneficio della rimessione in termini. Beneficio che la Procura federale non ha chiesto (come invece, semmai, sarebbe stato suo onere fare) e la cui concessione, in ogni caso, andrebbe subordinata al puntuale accertamento dei relativi presupposti, in conformità del rigoroso orientamento di questa Corte federale d’appello (per tutte, da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 25, n. 26 e n. 27/2024-2025). Pertanto, il Collegio ritiene doveroso, annullata la decisione di primo grado, decidere la causa nel merito.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 7 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana nel procedimento avente n. 21634/361pfi 24-25, notificata in data 4 giugno 2025
Impugnazione – istanza: – U.S. MASSESE 1919 e del Sig. A.G.-PFI
Massima: Circa la violazione da parte del Tribunale dei termini previsti dall’art. 93, CGS – anche in questo caso vale richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è legittima la fissazione dell’udienza del Tribunale federale territoriale oltre i trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento ma nel rispetto al termine di novanta giorni ex art. 93, comma 1, prima parte. Difatti i termini endoprocessuali dettati dall’art. 93 per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio (ex multis: CFA, Sez. IV, n. 43/2020-2021).
