Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 20 del 19/03/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA- 2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0040/CFA- 2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0032/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0044/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0027/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.
Impugnazione Istanza: Società Cosenza Calcio S.r.l., / FIGC
Massima: Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento del ricorso n. 62/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, in ossequio ai principi del simultaneus processus e nomofilattico che caratterizzano il processo civile e, in particolare, con riguardo alla funziona di nomofilachia, i procedimenti dinanzi a Questo Collegio di Garanzia.