Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 57 del 01/07/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata il 2 dicembre 2024, con la quale l'Organo giudicante, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la declaratoria, da parte del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, di nullità della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura medesima e del conseguente atto di deferimento, relativi al procedimento disciplinare n. 949 pfi 23-24, statuiva, inter alia, di irrogare al precitato calciatore, sig. [omissis], la squalifica per due anni.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC / CR ABRUZZO
Massima: In ordine alla validità della denuncia che ha dato origine al procedimento disciplinare…Come già osservato dal Collegio, se è vero che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio (la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”), è altrettanto vero che deve considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata di “propria iniziativa” a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notizia di illecito; notizia, la quale, dunque, viene a formarsi per iniziativa libera e ‘propria’ dell’organo inquirente, ‘propria’ ancorché soltanto stimolata dal documento anonimo (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 17/2022). In senso conforme è stato evidenziato che, se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l’attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta. Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d’ufficio l’azione disciplinare, procedendo all’attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute (art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva) (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 35 del 2024). Nel caso di specie, la denuncia, oltre a non apparire anonima, essendo identificabile il relativo autore, appare aver costituito il momento prodromico allo svolgimento delle indagini che hanno determinato in concreto l’avvio del procedimento disciplinare. Posta questa premessa, la condotta della Procura Federale appare conforme al disposto dell’art. 118, comma 2, in base al quale il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa. L’art. 118, comma 2, infatti, va inteso nel senso di escludere l’obbligo per il Procuratore Federale di ricevere le notizie presentate in forma anonima, ma non gli preclude di svolgere le proprie attività di indagini ovvero di aprire un procedimento nel caso in cui la denuncia, come nel caso di specie, descriva fatti gravi e circostanziati e in cui l’autore della denuncia sia agevolmente identificabile all’interno di un gruppo ristretto di persone. Posta questa premessa, in ogni caso, l’eventuale violazione della disposizione ha carattere di mera irregolarità non idonea a invalidare l’iter procedimentale o a incidere sulla validità degli atti del procedimento di incolpazione, non riscontrandosi nell’eventuale violazione della disposizione alcuna lesione del diritto di difesa ovvero del contraddittorio dell’incolpato.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 56 del 01/07/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata, completa di motivazioni, il 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, è stata, inter alia, irrogata al calciatore [omissis] la squalifica per due anni.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC / CR ABRUZZO
Massima: In ordine alla validità della denuncia che ha dato origine al procedimento disciplinare…va osservato – in linea con quanto già rilevato dalle Sezioni Unite di questo Collegio con sentenza n. 17/2022 – che, sebbene una denuncia anonima o una segnalazione priva dell’individuazione certa del suo autore non possa costituire né elemento di prova né vera e propria notizia di illecito (la quale richiede, per sua natura, una fonte riconoscibile), ciò non impedisce all’organo inquirente di attivarsi autonomamente. È, infatti, del tutto legittimo che la Procura Federale, anche a partire da un documento anonimo o da una segnalazione non sottoscritta, svolga accertamenti preliminari per verificare se da tali elementi possano emergere circostanze idonee a far sorgere una notizia di illecito. In tal caso, la notizia si forma dunque per iniziativa libera e ‘propria’ dell’organo inquirente, ‘propria’ ancorché soltanto stimolata dal documento anonimo. In linea con questo orientamento, è stato anche chiarito che, sebbene la denuncia anonima non possa essere utilizzata come prova, ciò non esclude che possano essere svolte delle indagini volte a ottenere riscontri indipendenti sui fatti esposti nella medesima denuncia. In particolare, non si può negare alla Procura Federale il potere di agire d’ufficio (sancito dall’art. 44 CGS CONI), avviando un’indagine ogniqualvolta venga a conoscenza di una ipotesi di illecito, sia autonomamente sia attraverso segnalazioni ricevute, a prescindere dalla loro forma (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 35/2024). Ebbene, nel caso in esame, la denuncia – non solo non può dirsi anonima in senso stretto, essendo possibile farla risalire con sufficiente certezza ad una cerchia limitata di soggetti determinati, ma – ha rappresentato il punto di partenza delle successive indagini, che hanno poi portato all’apertura del procedimento disciplinare. In questo contesto, l’operato della Procura Federale appare pienamente conforme a quanto previsto dall’art. 118, comma 2, CGS FIGC, che riconosce al Procuratore Federale la facoltà di attivarsi anche su propria iniziativa, o di avviare un procedimento nel caso in cui la denuncia, come nel caso di specie, descriva fatti gravi e circostanziati e l’autore della stessa sia agevolmente identificabile all’interno di un gruppo ristretto di persone. Va, altresì, precisato che, anche laddove si volesse ipotizzare un’irregolarità nella fase iniziale della raccolta delle notizie, tale vizio non sarebbe comunque tale da incidere sulla legittimità complessiva del procedimento o sulla validità degli atti di incolpazione, non risultando in alcun modo compromesso né il diritto di difesa dell’incolpato né il principio del contraddittorio.