Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 64 del 24/07/2025

Decisione impugnata: Decisione, completa di motivazioni, della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025, che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento della medesima Procura, e ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della A.S.D. Barberino Tavarnelle, l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.

Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC

Massima: Rigettato il ricorso avverso la decisione della CFA con il quale è stata impugnata la misura della sanzione inflittagli…Il ricorrente si duole di essere stato squalificato dal Giudice Sportivo per 10 giornate, per poi essere completamente riabilitato con la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale (n. 81 del 9 maggio 2024) e che, nelle more delle due pronunce, lo stesso ricorrente ha scontato ingiustamente 3 giornate di gara. Sostiene sempre il ricorrente che, con la pronuncia (impugnata) della Corte Federale d’Appello si è creato un effetto paradossale, laddove, sebbene il Collegio abbia chiarito di attestarsi sulla sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 2, CGS FIGC, abbia inflitto nuovamente al sig. [omissis] 10 giornate di squalifica, costringendo in tal modo il calciatore a dover sopportare non 10, ma ben 13 giornate di squalifica (3 del presofferto, più le 10 irrogate con la denunciata decisione). In primo luogo, è pacifico che il Collegio di Garanzia dello Sport possa intervenire sulla misura di una sanzione disciplinare solo quando questa risulti adottata in evidente difetto dei presupposti fattuali o giuridici, oppure sia connotata da una manifesta irragionevolezza (Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 11/2025, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019); così come è pacifico che la valutazione sulla quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità, purché rientri nei limiti previsti dalla norma applicata e sia supportata da una motivazione adeguata (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 46/2015). Ne consegue che non è ammissibile, dinanzi al Collegio di Garanzia, una doglianza diretta a censurare la concreta determinazione della sanzione da parte del Giudice disciplinare, ove questa risulti congrua, logicamente motivata e rientrante nell’ambito previsto dalla disposizione sanzionatoria (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 7/2019; Sezioni Unite, decisioni nn. 19/2017, 13/2017, 2/2016, 35/2015, 14/2015). Nel caso in esame, la Corte Federale d’Appello ha motivato in modo puntuale e coerente sia sulla scelta della tipologia di sanzione (la squalifica) sia sulla sua durata, richiamando la gravità della condotta addebitata e le sue specifiche modalità, caratterizzate da un atteggiamento prevaricatore e da comportamenti razzistici e/o discriminatori rivolti ad un altro soggetto (calciatore). Del resto, non può richiamarsi una “corretta dosimetria della sanzione” laddove la sanzione è stata irrogata a seguito di altro e diverso procedimento, rispetto a quello tenutosi dinanzi al Giudice Sportivo. Il ricorrente, infine, invoca anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sempre in tema di irrogazione di sanzioni. Ebbene, anche su questo punto “esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 26/2024). La decisione della Corte Federale d’Appello è, dunque, corretta e adeguatamente motivata, anche in termini di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione. Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, anche l’ultimo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 56 del 01/07/2025

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) n.  0057/CFA/2024-2025, pubblicata, completa di motivazioni, il 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, è stata, inter alia, irrogata al calciatore [omissis] la squalifica per due anni.

Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC / CR ABRUZZO

Massima: E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia nella parte in cui si censura la misura della sanzione inflitta…Innanzitutto – con riferimento alla contestata violazione dei principi  di  proporzionalità e ragionevolezza della sanzione irrogata dalla Corte Federale d’Appello – è pacifico che il Collegio di Garanzia dello Sport possa intervenire sulla misura di una sanzione disciplinare solo quando questa risulti adottata in evidente difetto dei presupposti fattuali o giuridici, oppure sia connotata da una manifesta irragionevolezza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019); così come è pacifico che la valutazione sulla quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità, purché rientri nei limiti previsti dalla norma applicata e sia supportata da una motivazione adeguata (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 46/2015). Ne consegue che non è ammissibile, dinanzi al Collegio di Garanzia, una doglianza diretta a censurare la concreta determinazione della sanzione da parte del giudice disciplinare, ove questa risulti congrua, logicamente motivata e rientrante nell’ambito previsto dalla disposizione sanzionatoria (cfr. anche Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 7/2019; Sezioni Unite, decisioni nn. 19/2017, 13/2017, 2/2016, 35/2015, 14/2015). Nel caso in esame, la Corte Federale d’Appello ha motivato in modo puntuale e coerente sia sulla scelta della tipologia di sanzione (la squalifica) sia sulla sua durata, richiamando la gravità della condotta addebitata e le sue specifiche modalità, caratterizzate da un atteggiamento prevaricatore e da minacce rivolte nei confronti di un altro minore.

 

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