TRIBUNALE DI SALERNO – ORDINANZA N. 602/2021 DEL 18/06/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, sciolta la riserva assunta all’udienza del 23/05/22, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 702bis c.p.c., la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di cui in epigrafe, avente ad oggetto liquidazione compenso professionale, vertente
tra avv.
Parte_1
(ricorrente, rappresentato e difeso da se stesso, nonché dall’avv. OMISSIS
) e
Controparte_1
(resistenti in riassunzione contumaci).
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 25/01/21, l’avv.
Parte_1
chiedeva
condannarsi
Controparte_1
al pagamento della somma di € 95.791,02, oltre interessi
moratori, rivalutazione monetaria e spese giudiziali, a titolo di compenso professionale per
l’attività difensiva espletata a favore del resistente, nella sua qualità di Presidente del
[...]
Organizzazione_1
, nei procedimenti disciplinari
sportivi instaurati a seguito di vari deferimenti (n. 90 pf15/16, nn. 288, 744 e 811 pf115/16) da
parte della Procura Federale della
Org_
, con i quali erano state contestate al
CP_1
, in
concorso con altri imputati, gravissime violazioni delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1-bis del vigente C.G.S. In particolare, l’attività professionale era stata svolta dal ricorrente nei giudizi dinanzi agli organi federali sportivi ed al TAR Lazio Sezione Prima Ter, e si era conclusa nel luglio del 2018, a seguito di rinuncia del ricorrente ai mandati ricevuti.
Con comparsa di risposta, depositata il 13/04/21, si costituiva
Controparte_1
, il quale
eccepiva, in via preliminare, la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/11 in ordine all’individuazione del giudice territorialmente competente, la litispendenza con altri analoghi
giudizi instaurati dall’avv.
Pt_1
dinanzi al Tribunale di Salerno (proc. nn. 9018/20 e 9176/20
R.G.), nonché dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno (proc. n. 267/20 R.G.), ancora pendenti, nonchè l’illegittimo frazionamento del credito unitario operato dal ricorrente; nel merito deduceva la non applicabilità dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, atteso che le parti avevano sottoscritto un preventivo con la determinazione dei compensi per l’attività da espletare sia dinanzi agli organi di giustizia sportiva che dinanzi al Tar Lazio, e contestava l’indebita
moltiplicazione delle spese legali, come quantificate dal ricorrente. Concludeva per il mutamento del rito sommario in rito ordinario di cognizione e per il rigetto dell’avversa domanda con vittoria di spese giudiziali.
All’udienza del 10/01/22 il giudizio veniva interrotto in ragione del decesso del resistente
CP_1
, dichiarato dal suo difensore.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato dal ricorrente in data 17/01/22, il Giudice fissava l’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Gli eredi di
Controparte_1
, benchè convenuti in riassunzione collettivamente ed
impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto con ricorso notificato il 18/02/22, non si costituivano in giudizio.
All’udienza del 23/05/22, svoltasi con modalità telematica scritta, il Giudice si riservava per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli eredi di
Controparte_1
. In proposito va
rammentato che, in seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande ed eccezioni già proposte (Cass. n. 26372/14, n. 24331/08).
E’ poi opportuno osservare che il presente giudizio non rientra nella previsione di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/11, atteso che il rito sommario di cognizione collegiale ivi disciplinato è applicabile, per pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 4485/18, pagg. 10 e 11; Cass. 19025/16), alle sole controversie aventi ad oggetto il compenso professionale spettante all’avvocato per prestazioni giudiziali civili o stragiudiziali connesse a quelle giudiziali, mentre non opera nel caso (ricorrente nella specie) di prestazioni giudiziali amministrative (Cass. S.U.
n. 25938/18; Cass. n. 14394/04) o rese davanti agli organi della giustizia sportiva, alle quali va applicato il rito ordinario di cognizione ovvero quello sommario monocratico di cui agli artt. 702bis e ss c.p.c.
Peraltro, se anche si volesse far rientrare l’attività di patrocinio espletata dinanzi agli organi di giustizia sportiva in quella giudiziale civile, considerando la prima come svolta dinanzi agli arbitri (essendo quest’ultima equiparata a quella civile, cfr. Cass. n. 20293/04), la connessione tra questa e quella espletata dinanzi al Tar (che sicuramente non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. n. 150/11) comporterebbe la prevalenza del rito ordinario su quello speciale ex art. 14, e dunque la non applicabilità di tale ultima norma (Cass. n. 876/12, n. 6817/21).
Sono, pertanto, infondate, e vanno rigettate, le eccezioni di incompetenza del Tribunale adito e di omessa applicazione del rito speciale, entrambe sollevate da parte resistente tramite il richiamo al disposto dell’art. 14 d.lgs. n. 150/11.
Risulta, invece, fondata l’eccezione inerente alla violazione del divieto di frazionamento del credito, con assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
In proposito, è opportuno operare una premessa in ordine all’evoluzione giurisprudenziale registratasi negli ultimi anni sulla questione in esame.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 15 novembre 2007, n. 23726 (conformi Cass. n. 15476/08 e Cass. n. 1706/10), la Suprema Corte, ribaltando il proprio precedente orientamento, che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell’azione giudiziaria per l’adempimento di una obbligazione pecuniaria, ha statuito invece che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.
In sintesi, secondo le Sezioni Unite, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il precetto inderogabile (cui l’interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto, che sarebbe altresì violato dalla formazione di giudicati contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Inoltre, “l’effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all’obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della “ragionevole durata del processo”, per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.
Più recentemente le Sezioni Unite (sent. n. 4090/2017) sono tornate sulla problematica in esame e, nel confermare il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, hanno ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile
alla tutela processuale frazionata. Qualora la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, co. 2, c.p.c. (conformi Cass. n. 20714/18; Cass. n. 17893/18; Cass. n. 3738/18; Cass. n. 6591/19; Cass. n. 337/20).
La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il riconoscimento di differenti pretese creditorie derivanti da un unitario rapporto contrattuale – oltre ad essere rilevabile d’ufficio dal giudice, attenendo alla proponibilità della domanda (Cass. n. 27089/21) - ha per conseguenza, secondo la tesi ormai prevalente, l’inammissibilità della sola domanda di pagamento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di pagamento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del credito vantato dall’istante, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l’adempimento parziale dell’obbligazione (Cass. n. 17019/18; Cass. n. 22503/16). Risulta, invece, superata la diversa tesi, pur sostenuta in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte sarebbe da ravvisare nella riunione delle medesime (Cass. n. 9488/14) o nella liquidazione delle spese di lite, da effettuarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (Cass. n. 8381/15, n. 10488/11).
Più recentemente, la Suprema Corte si è spinta anche oltre il dictum delle Sezioni Unite del 2017, arrivando a configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali.
Ad es., nel caso trattato da Cass. n. 31308/19, un avvocato, dopo la revoca da parte della banca del mandato conferitogli, aveva richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell’interesse della banca. Uno di tali decreti veniva opposto dalla banca ingiunta e il giudice di pace rigettava l’opposizione; il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l’improponibilità della domanda dell’avvocato, condannandolo anche alla restituzione delle somme percepite, poiché riteneva fondato il motivo dell’appellante relativo all’illegittima parcellizzazione del credito. Avverso tale decisione l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, che veniva rigettato in quanto, se era vero che i suoi crediti trovavano origine in distinti rapporti professionali, era pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni rese nell’interesse del medesimo cliente, ossia la banca; quindi, i titoli per i quali erano state intraprese le procedure giudiziali erano del tutto omogenei e si riferivano ad attività svolte in
favore del medesimo soggetto, ragion per cui non v'era ragione di frazionare le relative azioni, né l’avvocato aveva dedotto di aver prospettato in sede di merito che vi erano state delle concrete esigenze tali da giustificare la separazione delle iniziative giudiziali sostanziatesi in plurimi procedimenti monitori.
Sulla stessa scia, più recentemente, in un caso in cui l’avvocato di una società cooperativa aveva chiesto un decreto ingiuntivo per ogni specifico incarico professionale che la medesima società gli aveva affidato e non pagato, per un totale di 38 procedimenti monitori avviati, fondati, peraltro, non già su crediti dei quali accertare l'an e il quantum, ma su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tutti liquidi ed esigibili già al momento della proposizione del primo dei 38 ricorsi monitori, Cass. n. 14143/21 (interamente conformi risultano Cass. n. 17813/21, Cass. n. 24172/21 e Cass. n. 24371/21, riferite, peraltro, alla medesima vicenda sostanziale) – a differenza dei giudici di merito, che avevano dato ragione al legale, sottolineando che l’assenza di un accordo per la definizione unitaria di spese e compensi deponesse per l’autonomia dei mandati e, dunque, per la pluralità dei rapporti giuridici – ha sostenuto che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito
- ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
In sostanza, secondo tale ultimo arresto della Suprema Corte, il principio (affermato da Cass.
S.U. n. 4090/17) in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui:
- l'espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
- nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
Nel caso trattato da Cass. n. 14143/21, l’interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, pur sempre concernenti la medesima vicenda esistenziale e sostanziale, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incideva negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che poteva essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti.
Si tratta, quindi, di un’evidente dilatazione del perimetro applicativo del divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale, che, inizialmente coniato dalla giurisprudenza (nel 2007) in relazione ad un unico rapporto obbligatorio, è stato dapprima esteso alla pluralità di rapporti creditori aventi fonte in un unico contratto di durata (nel 2017), ed infine applicato anche nel caso di pluralità di titoli costitutivi intercorsi tra le stesse parti, posto che la “medesimezza del fatto costitutivo” va intesa come fatto (sia pur storicamente diverso, ma) della stessa natura di quello che, nell’ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio, il che avviene, ad es., proprio in relazione ai compensi professionali dovuti per l’esecuzione di diversi incarichi nell’ambito di un unitario rapporto contrattuale di fatto.
In altri termini, il passo ulteriore compiuto da Cass. n. 14143/21 consiste nell’estensione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, in termini di salvaguardia e protezione dell’altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l’esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.
Secondo la Suprema Corte, ad es., il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell’eccezione del convenuto relativa all’imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Nel caso oggetto del presente giudizio, dalla documentazione in atti, e come espressamente ammesso dallo stesso ricorrente, risulta che quest’ultimo: 1) con ricorso monitorio
dell’01/10/18 adiva il Tribunale di Salerno per ottenere la condanna del
CP_1
al pagamento
del compenso inerente all’attività professionale svolta in relazione al deferimento sportivo n. 1300. Il giudizio di opposizione (proc. n. 11386/18 R.G.) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto
dal ricorrente si concludeva con sentenza di rigetto dell’opposizione, appellata dal
CP_1
con
citazione introduttiva del proc. n. 267/20 R.G. pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno; 2) con ricorso ex art. 702bis c.p.c., introduttivo del proc. n. 9018/20 R.G. Trib.
Salerno, chiedeva la condanna del
CP_1
al pagamento del compenso inerente all’attività
professionale svolta in relazione al deferimento sportivo n. 1037; 3) con ricorso ex art. 702bis
-
-
- p.c., introduttivo del proc. n. 9176/20 R.G. Trib. Salerno, chiedeva la condanna del
-
CP_1 al
pagamento del compenso inerente all’attività professionale svolta in relazione al deferimento sportivo n. 246; 4) infine, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., introduttivo del presente giudizio,
chiedeva la condanna del
CP_1
al pagamento del compenso inerente all’attività professionale
svolta in relazione ai deferimenti sportivi nn. 90, 288, 744 e 811.
In sostanza, in relazione all’intero credito maturato alla data dell’ottobre 2018, ossia quello
inerente ai deferimenti nn. 1300, 1037, 246, 90, 288, 744 e 811, l’avv. quattro distinte iniziative giudiziarie.
Pt_1
ha intrapreso
Tale frazionamento, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificato, in quanto alla data di deposito del primo ricorso monitorio (01/10/18) erano già maturati anche i crediti oggetto dei successivi ricorsi ex art. 702bis c.p.c., posto che il
ricorrente, con comunicazione del 20/07/18, aveva rinunciato a tutti i mandati professionali
conferitigli dal
CP_1 .
L’avv. Pt_1 , quindi, anziché azionare unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate alla data di deposito del primo ricorso monitorio, ha frazionato le stesse in quattro domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione, la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo. Il frazionamento operato
dall’avv.
Pt_1
è, poi, tanto più incomprensibile se si considera che tutti i giudizi dinanzi agli
organi di giustizia sportiva riguardavano le condotte tenute dal
CP_1
in qualità di Presidente
del
Organizzazione_1 Organizzazione_1
, sicchè i relativi fatti
costitutivi si inscrivevano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, sia pure di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui derivavano le varie controversie patrocinate dal ricorrente.
Posto, quindi, che il credito maturato nei confronti del
CP_1
era già interamente configurabile
nell’ottobre del 2018 (e certamente era configurabile quello oggetto del presente giudizio già alla data di presentazione dei precedenti ricorsi ex art. 702bis c.p.c.), il ricorrente ben avrebbe potuto (e dovuto) richiedere il compenso spettantegli con un’unica domanda giudiziale, anziché frazionare la pretesa creditoria, già interamente esigibile, in quattro distinti ricorsi (uno monitorio e tre ex art. 702bis c.p.c.).
A tale illegittima condotta processuale del ricorrente consegue l’inammissibilità della domanda da lui proposta.
L’evoluzione giurisprudenziale registratasi, sul tema del frazionamento del credito, negli ultimi anni giustifica la compensazione integrale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nell’ambito del giudizio n. 602/21 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
-
-
-
- dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell’avv.
- spese compensate. Si comunichi.
-
-
Salerno, lì 18 giugno 2022
Parte_1 ;
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
