TRIBUNALE DI SALERNO – ORDINANZA N. 9018/2020 DEL 12/06/2022
TRIBUNALE DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, letti gli atti e sciolta la riserva che precede,
OSSERVA
Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. depositato in data 01.12.2020 l’avv.
OMISSIS ricorreva al Tribunale di Salerno perché condannasse il resistente
CP_1
[...]
al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 47.640,00,
ovvero della maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di mora e rivalutazione monetaria.
Esponeva l’avv. OMISSIS
ricorrente che il dott.
Controparte_1
nella qualità di Presidente del
[...]
Organizzazione_1 Organizzazione_2
veniva sottoposto a procedimento disciplinare sportivo instaurato a seguito di
deferimento (n. 1037 pf16/17) del 24/07/2017 da parte della Procura Federale della Org_
quale gli veniva contestato l’illecito sportivo ex art. 7 commi 1,2 e 6 CGS 1.
con il
Riferiva il ricorrente che il dott.
Controparte_1
conferiva all’uopo incarico all’avv. Gaetano
Aita per la difesa nelle relative sedi competenti; 1) che, in particolare l’avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 31/07/2017, in calce al ricorso, impugnava il deferimento innanzi al TAR Lazio Sezione Prima Ter, con istanza di sospensiva, ricorso che veniva iscritto al
n. 7936/17 ed all’esito della costituzione della
Org_3
discusso in sede cautelare all’udienza del
13/09/17 con rinuncia alla misura cautelare ed abbinamento al merito. 2) che nelle more veniva fissata per il 22/09/2017 l’udienza innanzi al Tribunale Federale Nazionale FIGC (organo di primo grado), per cui l'avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 18/07/2017,
in calce alla memoria difensiva, (memoria sottoscritta anche dal dott.
Controparte_1
personalmente), rappresentava e difendeva il
CP_1
innanzi all’Organo di primo grado della
giustizia sportiva, depositando copiosa documentazione a sostegno della difesa. Per le gravi
violazioni ascritte al dott.
CP_1
, la Procura Federale richiedeva la radiazione mentre all’esito
del procedimento ed in accoglimento delle eccezioni difensive, il Tribunale con la decisione n. 12/TFN del 27/09/18 derubricava l’illecito ed irrogava la sola sanzione dell’inibizione per mesi 18 escludendo l’ammenda. 3) che l'avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 28/09/17 preannunciava reclamo alla decisione (preannuncio sottoscritto anche dal dott.
Controparte_1
personalmente e depositato a mani presso la segreteria della Corte a Roma) e
poi giusta procura speciale conferitagli in data 05/10/2017, in calce al ricorso in appello, (ricorso
sottoscritto anche dal dott.
Controparte_1
personalmente), impugnava la decisione innanzi
alla Corte Federale d’Appello FIGC, depositandola sempre a mani presso la segreteria della Corte a Roma; La decisione veniva impugnata (con appello incidentale) anche dalla Procura Federale per cui pendeva autonomo ricorso al quale l’avv. Aita replicava con le proprie
controdeduzioni del 06/10/17 (controdeduzioni sottoscritte anche dal dott.
Controparte_1
personalmente e depositate a mani presso la segreteria della Corte a Roma). La decisione veniva
impugnata (con appello incidentale) inoltre dalla
Controparte_2
per cui pendeva
autonomo ricorso al quale l’avv. Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 11/10/2017, in
calce alle controdeduzioni (controdeduzioni sottoscritte anche dal dott.
Controparte_1
personalmente) replicava chiedendone l’inammissibilità. All’udienza del 25/10/17 la Corte Federale d’Appello F.I.G.C. a Sezioni Unite procedeva alla riunione dei 3 ricorsi ed all’esito emetteva la decisione con il dispositivo pubblicato sul C.U. n. 51/CFA del 25/10/17 e le
motivazioni pubblicate sul C.U. n. 65/CFA del 06/12/17 con le quali in accoglimento delle
eccezioni difensive dichiarava inammissibile il ricorso della Parte
e sanzionava il
CP_1
con
soli anni 5 di inibizione senza l’applicazione dell’ammenda. 4) che l’avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 04/01/2018, in calce al ricorso (ricorso sottoscritto anche dal
dott.
Controparte_1
personalmente) impugnava la decisione innanzi alla “cassazione sportiva”
ovvero il Collegio di Garanzia dello Sport del
Org_4
ve all’esito della difesa della Org_
, delle
memorie di replica del 26/01/18 e dell’udienza di discussione del 01/02/18, il ricorso veniva rigettato con decisione n. 41 del 08/03/18. 5) che, l’avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 27/03/2018, in calce al ricorso, impugnava la suddetta decisione innanzi al TAR Lazio Sezione Prima Ter, ricorso che veniva iscritto al n. 3835/18 R.G., ove si costituiva la
Org_3
ed il C.O.N.I. che l’attività si è conclusa, con atto di rinuncia al mandato professionale
da parte dell’avv. Gaetano Aita, a proseguire tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli innanzi al TAR Lazio giusta comunicazione del 20/07/18, con invito alla nomina di altro difensore.
Precisava il ricorrente che il procedimento è stato molto impegnativo ed ha richiesto un intero anno di attività, infatti, è iniziato con l’avviso di conclusione indagini del 15/06/17 e si è
concluso con l’esame delle memorie della Org_
e del CONI del 04/07/18, anno di attività in cui
sono stati celebrati n. 5 gradi di giudizio (con due ricorsi riuniti), esaminati oltre un migliaio di documenti, redatti ricorsi, memorie, controdeduzioni, deposito documenti a Roma e partecipazioni alle udienze di discussione a Roma in data 13/09/17, 22/09/17, 25/10/17 e 01/02/18, il tutto come dalla corposa documentazione allegata.
Allegava, dunque, il ricorrente, di avere maturato i seguenti compensi professionali: 1) Tribunale
Federale Nazionale F.I.G.C. € 8.030,00 5 2) Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite
Org_3 €
13.430,00 6 3) TAR Lazio n. 7936/17 € 9.850,00 7 4) Collegio di Garanzia per lo Sport del
C.O.N.I. € 669,93 8 5) TAR Lazio n. 3835/18 € 669,93 5 TFN Tabella n. 2 valori medi da € 52.001: Fase studio € 2.430,00, Fase introduttiva € 1.550,00, Fase decisionale € 4.050,00: Totale
€ 8.030,00 oltre spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22% 6 CFA Tabella n. 2 valori medi da
€ 52.001: Fase studio € 2.430,00, Fase introduttiva € 1.550,00, Fase di trattazione € 5.400 Fase decisionale € 4.050,00: Totale € 13.430,00 oltre spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22% 7 TAR Lazio n. 7936/17 Tabella n. 21 valori medi da € 52.001: Fase studio € 3.240,00, Fase introduttiva € 1.820,00, Fase trattazione € 2.160,00, Fase cautelare € 2.630,00: Totale € 9.850,00 oltre spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22% 8 Con scrittura privata del 02/11/2017 per tale giudizio le parti avevano concordato la somma di € 1.000,00 (comprensiva di spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22%) TOTALE € 32.649,00 oltre spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22% e così la complessiva somma di € 47.640,00 che la somma richiesta come innanzi esposta non tiene conto degli aumenti dovuti per le questioni giuridiche trattate, per l’indennità di trasferta e per il risultato ottenuto (esclusione dell’ammenda il cui minimo edittale per ogni singolo illecito sportivo è di euro 50.000,00 e considerato che nel caso in esame sono stati contestati ed accertati n. 1272 illeciti sportivi).
Lamentava il ricorrente che il dott.
CP_1
non aveva corrisposto la somma dovuta e vane erano
state le richieste di pagamento avanzate con formali intime del 03/07/18 e del 17/11/18 (con invito anche alla negoziazione assistita ed allegate notule relative all’attività espletata).
Tanto premesso e dedotto, il ricorrente articolava le seguenti conclusioni: “In via principale e nel
merito - condannare il sig.
Controparte_1
al pagamento della somma complessiva somma di €
47.640,00, ovvero a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di mora e rivalutazione monetaria.
Fissata con decreto la prima udienza, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
Controparte_1
, con comparsa di costituzione e risposta con cui, in via preliminare, eccepiva la
incompetenza per territorio dell’adito Tribunale, per essere territorialmente competente il
Tribunale di Roma, richiamando in proposito la pronuncia delle SS.UU. della Cassazione del 23.2.2018 n.4485.
Eccepiva, di poi, la litispendenza, in quanto davanti al Tribunale di Salerno, sezione II, dott. Iervolino risulta già pendente un diverso giudizio (r.g. n. 9176/2020) instaurato con ricorso ex art. 702 c.p.c. con pedissequo decreto di fissazione di udienza per il 27.4.2021, notificato il 7.1.2021 nel quale il ricorrente formula le stesse domande di cui al giudizio che ci occupa, a titolo di compensi professionali, per la complessiva somma di € 20.573,48. Inoltre, con ulteriore ricorso, pendente innanzi all’intestato Tribunale, Sezione II, , iscritto al n. RG 602/2021, instaurato con ricorso ex art. 702 c.p.c. con pedissequo decreto di fissazione di udienza per il 8.6.2021, notificato il 16.2.2021, (doc.3) il ricorrente formula le stesse domande di cui al giudizio che ci occupa, a titolo di compensi professionali, per la complessiva somma di € 95.791,02. E già precedentemente aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo, concesso dal Tribunale di Salerno (n. 2894/2019), per le stesse voci richieste nel presente giudizio, ritualmente opposto (doc.6), e tutt’ora, impugnata la decisione del Tribunale di Salerno, pendente innanzi la Corte d’appello di Salerno con procedimento iscritto al n. R.G. 267/2020. (doc.7) Chiedeva, poi, sospendersi il presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio in Corte d’Appello di Salerno su indicato, o in subordine, disporre la riunione del presente procedimento ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Salerno ut supra indicati, in modo da evitare contrasto tra giudicati.
Sempre in via preliminare, il resistente eccepiva l'improponibilità della domanda proposta per illegittimo frazionamento del credito.
Quanto alla liquidazione del compenso, il resistente eccepiva la inapplicabilità della tariffa di cui al DM 55/2014 per l’arbitrato, avendo l’attività svolta avuto ad oggetto attività stragiudiziale,
ciò perché il sig.
Controparte_1
al momento della nascita del procedimento disciplinare non
era più vincolato ex art. 30 dello Statuto Federale
Org_
, dalla clausola compromissoria
all’osservanza del vincolo di giustizia sportiva, che integrerebbe una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, come riferito dal ricorrente .
Il resistente, di poi, eccepiva l’inapplicabilità del d.m. 55/2014, in ragione del fatto che esso si applica quando sia mancato un accordo sul compenso, laddove nel caso di specie l'avvocato Gaetano Aita aveva concordato il proprio compenso mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta versato in atti.
In via del tutto subordinata, il resistente rilevava l’illegittima moltiplicazione delle spese legali, connessa al fatto che l’avvocato Gaetano Aita, risulta costituito, congiuntamente e
disgiuntamente all’avv. Arturo Rianna, per il dott.
Controparte_1
innanzi al TAR Lazio
iscritto al ruolo al n. RG. 7936/2017, che aveva deciso di nominare distinti difensori.
Il resistente, di poi, stante la complessità della causa, chiedeva mutarsi il rito in ordinario di cognizione e così concludeva: “1) Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, rilevata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, luogo dove si è svolta l’attività del ricorrente, e comunque accertare la litispendenza del presente procedimento con il procedimento pendente innanzi la Corte d’Appello di Salerno recante n. RG. 267/2020, e pertanto disporre la cancellazione del presente procedimento, o sospenda il presente procedimento ex art.295 e 337 c.p.c., o in via subordinata disporre l’invio del presente procedimento al Presidente della II sezione del Tribunale di Salerno affinchè valuti l’ipotesi di riunione con i procedimenti pendenti innanzi alla seconda sezione del medesimo Tribunale, recanti n. RG. 9176/2020 assegnato al dott. Iervolino, e 602/2021 assegnato al dott. Taraschi, per connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dei gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.; accerti altresì l’inammissibilità e l’improcedibilità della presente domanda ex art. 702 bis c.p.c. per i motivi su esposti e di conseguenza dichiari inammissibile e/o improcedibile la domanda e rilevato che la causa richiede un'istruttoria «complessa» e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario; per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice; 2) Nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, voglia il Tribunale adito respingere la domanda proposta dal Sig. avv. Gaetano Aita, giacché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa, con condanna alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori); In via istruttoria 1) Ammettere interrogatorio formale del ricorrente e mezzo di prova per testi sui capitoli di cui alla premessa dell’atto introduttivo e che qui si riportano, preceduto dalla locuzione Vero è che : in data 2.11.2017, ebbe a stipulare il preventivo in forma scritta che si produce (doc.9), come emerge dallo stesso atto sottoscritto dalle parti, in virtù del quale al capitolo B) C) e D) sono pattuiti “ €
1.000,00 mille relativi al ricorso alle memorie e all’assistenza al
CP_1
in occasione delle
udienze in ordine al Collegio di Garanzia del
Org_4
er il procedimento 1037: € 1.000,00 relativi
all’eventuale ricorso (incluse le memorie e l’assistenza la Pastore in occasione delle udienze) in ordine al TAR Lazio per il procedimento 1037 ;€ 500,00 importo onnicomprensivo, per tutti gli eventuali gradi di giudizio in ordine al procedimento n.1300; € 1.000,00 per i ricorsi pendneti al TAR lazio in ordine ai seguenti procedimenti: n. 90, n. 246 “procedimenti riuniti” n. 288, 744,
811; € 8.000,00 in caso di proscioglimento del
Pt_2
; € 5.000,00 in caso di irrogazione al
CP_1
di una sanzione complessiva relativa a tutti i procedimenti a suo carico 2) Disporre CTU
per averne elementi ai fini del decidere”.
Rigettata la richiesta di riunione, la causa era assegnata in riserva per la decisione all’udienza del 18.01.2022.
Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno. Ed, invero, analogamente a quanto già previsto dalla L. n. 794/42, l’art. 14, co. 2, d.lgs. n.
150/2011 contempla la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la sua opera.
Come espressamente previsto dal medesimo co. 2 dell’art. 14, competente può essere, innanzitutto, il Tribunale, nel qual caso la composizione è collegiale, analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza in relazione al procedimento camerale di cui agli artt. 28-30 L. n. 794/42 (cfr. Cass. S.U. n. 12609/12).
Peraltro, la competenza può spettare anche alla Corte d’Appello in unico grado, come si evince anche dall’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 150/11 (che contempla la competenza della Corte d’Appello in primo grado) e dall’art. 14, co. 4, d.lgs. n. 150/2011 (che prevede la non appellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio).
Vi è che, però, nel caso di specie, il giudizio non può essere ricondotto al novero dei procedimenti di liquidazione del compenso di avvocato in materia di prestazioni giudiziali civili, disciplinato dall’art. 14, co. 2 , d.lgs., dovendo, per contro, farsi applicazione degli ordinari criteri di individuazione del foro territoriale, ed, in particolare, vertendosi in materia di adempimento di obbligazioni, dei fori ex art. 18 e 20 c.p.c.
Non risultando contestata la competenza territoriale con riguardo al luogo di residenza del convenuto ed al forum contractus, la competenza può ritenersi correttamente radicata innanzi a questo giudice.
Non si palesa accoglibile la spiegata eccezione di litispendenza, in quanto i distinti giudizi pendenti (r.g. n. 9176/2020 e RG 602/2021) pur nella identità delle parti, hanno oggetti diversi, non ravvisandosi la dedotta identità di causa petendi e petitum
Si osservi in proposito che nel presente giudizio l’avv. Aita deduce di avere espletato la
propria opera professionale in favore di
Controparte_1
, il quale era stato deferito in
data 24.07.12 ex art. 7, co. 1,2,6 CGS; l’avv. Aita impugnava, giusta mandato del 31.07.2017 il provvedimento innanzi al TAR Lazio (r.g. 7936/17); di poi, giusta procura del 18.07.2017) l’avv. Aita si costituiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale GGCI, che con decisione 12/TFN del 27.09.2018 derubricava l’illecito comminando la sola sanzione della inibizione per mesi 18); di poi, nel procedimento 28/09/17 l’avv. Aita
impugnava la decisione innanzi alla Corte Federale d’appello
CP_3
che definiva il
giudizio con decisione 65/CFA del 06.12.17; quindi, giusta procura speciale del 04.01.2018 era proposta impugnazione alla Cassazione sportiva , il cui esito era sfavorevole (08.03.2018). Con procura del 27.03.2018 era impugnata la decisione innanzi al Tar lazione r.g. 3835/2018 ed in data 20.07.2018 l’avv. Aita rinunciava al mandato.
Nei giudizi pendenti innanzi a due diversi giudici di questo ufficio giudiziario, invece,
l’avv. Aita deduce lo svolgimento di attività professionale in favore di
Controparte_1
relativa a vicende che, per quanto consimili, non sono in alcun modo sovrapponibili: non sussistendo identità delle domande, l’eccezione di litispendenza non può essere accolta. La stessa conclusione deve trarsi per il giudizio pendente attualmente in Corte d’Appello, avente ad oggetto opposizione al d.i. 2894/19, posto che, dalla lettura dei relativi atti, nel predetto ricorso monitorio l’avv. Aita deduceva di avere ricevuto proprucra il 29.1.2018 e
di avere difeso il
CP_1
in relazione al provvedimento di deferimento nr. 1300pf16/17
21.11.2017 conclusosi con decision41 /TFN del 12.2.2018.
Si tratta, all’evidenza, di contestazioni disciplinari del tutto distinte da quelle oggetto dell’attività professionale allegata nell’odierno giudizio.
Per le medesime ragioni non ha pregio neppure l’eccepita improponibilità della domanda per preteso illegittimo frazionamento del credito, originando le pretese da titoli del tutto distinti (si osservi come ciascuno dei mandati professionali ha data ed oggetto diversi).
E’ questo il momento di osservare che le istanze istruttorie articolate dall’avv.
CP_1
non si palesano accoglibili, perché l’avv. Aita non contesta l’esistenza di un preventivo accordo tra le parti, ma ritiene che lo stesso abbia una portata limitata e che non possa, dunque, vedere i propri effetti estesi al di là del proprio limitato oggetto.
Occorre, ora, analizzare singolarmente le attività asseritamente svolte dall’avv. Aita per ciascun giudizio e le relative domandate liquidazioni.
- giusta procura speciale conferitagli in data 31/07/2017, in calce al ricorso, l’avv. Aita impugnava il deferimento innanzi al TAR Lazio Sezione Prima Ter, con istanza di sospensiva, ricorso che veniva iscritto al n. 7936/17 ed all’esito della costituzione della
Org_3
discusso in sede cautelare all’udienza del 13/09/17 con rinuncia alla misura
cautelare ed abbinamento al merito.
Liquidazione richiesta: TAR Lazio n. 7936/17 € 9.850,00 Tabella n. 21 valori medi da € 52.001: Fase studio € 3.240,00, Fase introduttiva € 1.820,00, Fase trattazione € 2.160,00, Fase cautelare € 2.630,00: Totale € 9.850,00 oltre spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22%.
- nelle more veniva fissata per il 22/09/2017 l’udienza innanzi al Tribunale Federale Nazionale FIGC (organo di primo grado), per cui l'avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 18/07/2017, in calce alla memoria difensiva, (memoria
sottoscritta anche dal dott.
Controparte_1
personalmente), rappresentava e difendeva il
CP_1
innanzi all’Organo di primo grado della giustizia sportiva, depositando copiosa
documentazione a sostegno della difesa. Per le gravi violazioni ascritte al dott.
CP_1
, la
Procura Federale richiedeva la radiazione mentre all’esito del procedimento ed in accoglimento delle eccezioni difensive, il Tribunale con la decisione n. 12/TFN del 27/09/18 derubricava l’illecito ed irrogava la sola sanzione dell’inibizione per mesi 18 escludendo l’ammenda;
Liquidazione richiesta: 1) Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C. € 8.030,00
- l'avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 28/09/17 preannunciava
reclamo alla decisione (preannuncio sottoscritto anche dal dott.
Controparte_1
personalmente e depositato a mani presso la segreteria della Corte a Roma) e poi giusta procura speciale conferitagli in data 05/10/2017, in calce al ricorso in appello, (ricorso
sottoscritto anche dal dott.
Controparte_1
personalmente), impugnava la decisione
innanzi alla Corte Federale d’Appello FIGC, depositandola sempre a mani presso la segreteria della Corte a Roma; la decisione veniva impugnata (con appello incidentale) anche dalla Procura Federale per cui pendeva autonomo ricorso al quale l’avv. Aita replicava con le proprie controdeduzioni del 06/10/17 (controdeduzioni sottoscritte anche
dal dott.
Controparte_1
personalmente e depositate a mani presso la segreteria della
Corte a Roma). La decisione veniva impugnata (con appello incidentale) inoltre dalla
Controparte_2
per cui pendeva autonomo ricorso al quale l’avv. Aita, giusta
procura speciale conferitagli in data 11/10/2017, in calce alle controdeduzioni
(controdeduzioni sottoscritte anche dal dott.
Controparte_1
personalmente) replicava
chiedendone l’inammissibilità. All’udienza del 25/10/17 la Corte Federale d’Appello
F.I.G.C. a Sezioni Unite procedeva alla riunione dei 3 ricorsi ed all’esito emetteva la decisione con il dispositivo pubblicato sul C.U. n. 51/CFA del 25/10/17 e le motivazioni
pubblicate sul C.U. n. 65/CFA del 06/12/17 con le quali in accoglimento delle eccezioni
difensive dichiarava inammissibile il ricorso della Parte
anni 5 di inibizione senza l’applicazione dell’ammenda;
e sanzionava il
CP_1
con soli
Liquidazione richiesta: 2) Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite F.I.G.C. € 13.430,00;
- l’avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 04/01/2018, in calce al
ricorso (ricorso sottoscritto anche dal dott.
Controparte_1
personalmente) impugnava
la decisione innanzi alla “cassazione sportiva” ovvero il Collegio di Garanzia dello
Sport del
Org_4
ove all’esito della difesa della
Org_3 , delle memorie di replica del
26/01/18 e dell’udienza di discussione del 01/02/18, il ricorso veniva rigettato con decisione n. 41 del 08/03/18;
Liquidazione richiesta : ) Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. € 669,93;
- l’avv. Gaetano Aita, giusta procura speciale conferitagli in data 27/03/2018, in calce al
ricorso, impugnava la suddetta decisione innanzi al TAR Lazio Sezione Prima Ter,
ricorso che veniva iscritto al n. 3835/18 R.G., ove si costituiva la
Org_3
ed il
Org_4
che l’attività si è conclusa, con atto di rinuncia al mandato professionale da parte dell’avv. Gaetano Aita, a proseguire tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli innanzi al TAR Lazio giusta comunicazione del 20/07/18, con invito alla nomina di altro difensore.
Liquidazione richiesta: TAR Lazio n. 3835/18 € 669,93.
Nel complesso l’avv. Aita richiede: Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C. € 8.030,00 5
2) Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite F.I.G.C. € 13.430,00 6 3) TAR Lazio n.
7936/17 € 9.850,00 7 4)
Organizzazione_5
per lo Sport del C.O.N.I. € 669,93 8 5)
TAR Lazio n. 3835/18 € 669,93 9 TOTALE € 32.649,00 oltre spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22% e così la complessiva somma di € 47.640,00
In punto di diritto, giova rammentare che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del
danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
Il ricorrente ha dato prova dei mandati ricevuti dal resistente, che, comunque, non contesta di averli conferiti.
Risultando, provato, dunque, il titolo in forza del quale il ricorrente domanda la corresponsione dei compensi de quibus agitur, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e, conseguentemente, meriti accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Deve preliminarmente stabilirsi se i parametri utilizzabili per la liquidazione – quanto all’attività difensiva espletata dall’avv. Aita nell’ambito di procedimenti celebrati innanzi ad organi della giustizia sportiva – siano quelli previsti dalla tariffa d.m. 55/2014 per l’arbitrato oppure no.
Ritiene il Tribunale che l’assunto di parte resistente, secondo cui la predetta tariffa non sarebbe applicabile in quanto essa postulerebbe l’appartenenza persistente del soggetto
all’ordinamento sportivo, laddove, invece,
Controparte_1
non ricopriva all’interno
della stessa più alcuna carica al momento in cui egli era sottoposto a procedimenti disciplinari, non possa essere condivisa.
Ed invero, ciò che interessa in questa sede, deputata solo alla liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente a fronte di una incontestata opera professionale, non è se legittimamente il resistente sia stato sottoposto alla giustizia sportiva – questione dibattuta, comunque, nell’ambito dei ridetti procedimenti – bensì innanzi a quale autorità il difensore abbia svolto di fatto la propria attività difensiva: ed è indubitabile che in molteplici procedimenti, meglio supra indicati, l’avv. Aita abbia esercitato il proprio ministero difensivo – a torto o a ragione – innanzi ad organismi di giustizia sportiva, ciò che basta ad attrarre il governo della liquidazione dei compensi nell’ambito dei criteri stabiliti dalla tabella nr. 2 del d.m. 55/2014 (ovvero quella riguardante arbitrati).
Quanto, poi, all’eccepita esistenza di un accordo sul compenso tra le parti, il Tribunale rileva che esso – non disconosciuto dall’avv. Aita – così disponeva: “ero, come emerge dallo stesso atto sottoscritto dalle parti, al capitolo B) C) e D) sono pattuiti “ € 1.000,00 mille relativi al ricorso alle memorie e all’assistenza al Pastore in occasione delle udienze
in ordine al Collegio di Garanzia del
Org_4
er il procedimento 1037: € 1.000,00 relativi
all’eventuale ricorso (incluse le memorie e l’assistenza la Pastore in occasione delle udienze) in ordine al TAR Lazio per il procedimento 1037 ;€ 500,00 importo onnicomprensivo, per tutti gli eventuali gradi di giudizio in ordine al procedimento n.1300; € 1.000,00 per i ricorsi pendenti al TAR Lazio in ordine ai seguenti procedimenti: n. 90, n. 246 “procedimenti riuniti” n. 288, 744, 811; € 8.000,00 in caso di
proscioglimento del
Pt_2
; € 5.000,00 in caso di irrogazione al
CP_1
di una
sanzione complessiva relativa a tutti i procedimenti a suo carico”.
E’ ben evidente che, nel caso di specie, il preventivo tange un solo giudizio oggetto del presente procedimento, vale a dire quello innanzi al Collegio di Garanzia, per il quale era fissato un compenso di € 1.000,00, superiore a quello effettivamente domandato nel presente giudizio.
E’ questo il momento di osservare che il resistente, di fatto, non contesta nel merito le attività che l’avv. Aita allega di avere svolto nell’esercizio del proprio ministero difensivo.
All’uopo, appare non inconferente rammentare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare in modo specifico le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (cfr. ex multis Cass. civ. 28753/2018).
A fronte della non specifica contestazione dell’effettivo svolgimento delle prestazioni allegate, esse devono considerarsi integralmente provate, sicché deve provvedersi alla loro liquidazione.
- TAR Lazio Sezione Prima Ter, r.g.n.r. 7936/17.
Deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 39 del codice del processo amministrativo “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
Poiché con il ricorso che introduceva il giudizio 7936 del 2017 il ricorrente domandava l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti disciplinari, deve ritenersi che il valore della causa possa individuarsi nello scaglione indeterminabile di complessità media, risultandone la seguente liquidazione seguente (tabella d.m. 55/2014 giudizi innanzi al TAR):
Fase di studio della controversia, valore medio :€ 2.598,00Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.585,00Fase cautelare, valore medio:€ 2.225,00Compenso tabellare (valori medi)€ 6.408,00.
Non è infatti liquidabile, a parere del Tribunale, alcuna fase istruttoria/di trattazione autonoma, risultando discussa la sola istanza cautelare, già autonomamente liquidata.
- Tribunale Federale Nazionale FIGC - decisione n. 12/TFN del 27/09/18;
Liquidazione richiesta: 1) Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C. € 8.030,00
Anche in tal caso il valore della controversia deve essere collocato nella fascia indeterminabile di media complessità, sicché la liquidazione spettante (tabella arbitrato d.m. 55/2014) ammonta ad € 5.568,00.
- Corte Federale d’Appello FIGC, giudizio definito con altri due giudizi riuniti con decisione C.U. n. 51/CFA del 25/10/17 e le motivazioni pubblicate sul C.U. n. 65/CFA
del 06/12/17 con le quali in accoglimento delle eccezioni difensive dichiarava
inammissibile il ricorso della Parte
senza l’applicazione dell’ammenda.
e sanzionava il
CP_1
con soli anni 5 di inibizione
Liquidazione richiesta: 2) Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite F.I.G.C. € 13.430,00. Anche in questo caso i parametri applicabili sono quelli di cui alla tabella arbitrato del
d.m. 55/2014: in tal caso, avendo l’avv. Aita difeso il
CP_1
in ciascuno dei
procedimenti impugnatori, poi riuniti, con enucleazione di motivi di difesa solamente in parte coincidenti, ritiene il Tribunale che lo scaglione di riferimento debba essere quello indeterminabile di particolare importanza complessità, con riferimento al valore massimo in ragione della pluralità di memorie controdeduttive redatte, ciascuna predisposta in ragione dei motivi di appello di ciascuna delle parti appellanti: l’importo dovuto, ammonta dunque ad € 12.753,00.
- Giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - decisione n. 41 del 08/03/18;
Liquidazione richiesta : ) Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. € 669,93. L’importo richiesto dall’avv. Aita risulta senz’altro dovuto, anche in ragione del fatto che esso è inferiore a quello concordato dalle parti nel preventivo versato in atti.
- TAR Lazio Sezione Prima Ter, r.g.n.r. 3835/18 R.G., conclusosi con rinuncia al mandato del 20.07.2018.
Liquidazione richiesta: TAR Lazio n. 3835/18 € 669,93.
Anche in tal caso l’importo è dovuto, in ragione del fatto che la somma richiesta è inferiore all’importo concordato nel preventivo tra le parti; d’altro canto, i parametri utilizzabili sono il d.m. 55/2014 in quanto già vigenti al momento dell’esaurimento dell’attività (rinuncia al mandato del 20.07.2018.
Spettano, in definitiva, all’avv. Aita per l’attività complessivamente svolta complessivi € 26.068,86.
Quanto agli accessori, va richiamato l’orientamento recente della Suprema Corte, che mutando il precedente indirizzo, ha ritenuto che derisce a questo secondo indirizzo stabilendo che «anche per i crediti professionali dell’avvocato gli interessi decorrono dalla data della messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011» (cfr. (Cass. Sez. VI, Ord., 16 marzo 2022, n. 8611).
Conseguentemente, sull’importo sopra liquidato andranno corrisposti dal resistente gli interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora del resistente (17.11.2018) al soddisfo.
Spettano, altresì, le spese generali, pari al 15 %, iva e cassa previdenziale.
Nulla può essere liquidato a titolo di indennità di trasferta, considerato che l’art. 27 - Trasferte 1. Del d.m. 55/2014 stabilisce che: “All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del
costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”. Nel caso di specie non risultano documentate le spese effettivamente sostenute.
Le spese del presente giudizio , alla luce dell’accoglimento quantitativamente parziale della domanda, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna il
resistente
Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente avv. Aita
Gaetano della somma complessiva di Euro 26.068,86, per compenso avvocato, per le ragioni di cui in motivazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e
C.p.a. come per legge, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (17.11.2018) all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Salerno, 11.06.2022
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
