F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0010/CSA pubblicata del 18 Agosto 2025 –ASD Città di Milano – Sig. Luca Cataldo
Decisione/0010/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0004/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Antonio Blandini – Componente
Lorenzo D’Ascia - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0004/CSA/2025-2026 proposto dalla Società ASD Città di Milano per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n° 45/BS del 18 luglio 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 5 agosto 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 23 luglio 2025 la Società ASD Città di Milano ha impugnato la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara del proprio allenatore Sig. LUCA CATALDO, applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 18/07/2025 sul Comunicato Ufficiale n° 45/BS della LND Dipartimento Beach Soccer, con riferimento alla gara CITTA' DI MILANO BS DOMUSBET.TV CATANIA BS, valevole per il campionato di Serie A Beach Soccer Poule Scudetto, disputata a Tirrenia il 18/07/2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il suo provvedimento: “allontanato per avere rivolto espressione offensiva agli ufficiali di gara, nell’abbandonare il terreno di gioco afferrava per la maglia un componente della panchina avversaria, ingenerando un principio di rissa”.
La Società reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica censurando il provvedimento sulla base di due ordini di motivi: i) non veridicità della circostanza del contatto fisico tra il sig. Luca Cataldo e un tesserato della società Domusbet.tv Catania BS, come risulterebbe dalle testimonianze dirette di soggetti presenti, di cui deposita le relative dichiarazioni scritte; ii) l’assenza di danni fisici o all’incolumità ad alcun soggetto presente in campo o a bordo campo.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 agosto 2025 nessuno è comparso per la reclamante.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.
Il rapporto arbitrale riporta le seguenti circostanze avvenute durante la gara: “Al 10’ del 3T ho espulso il sig. Cataldo Luca (Allenatore) per linguaggio offensivo: “Ma che cazzo state facendo, non capite un cazzo!”, alzando le braccia con fare eccessivo.
Mentre abbandonava il recinto di giuoco, il Cataldo afferrava per la maglia il giocatore in panchina n. 5 avversario, generando un principio di rissa che richiedeva l’intervento della sicurezza e di entrambe le panchine per ripristinare l’ordine. Il gioco riprendeva dopo circa 3 min.”.
Premesso che la reclamante non contesta la circostanza della pronuncia, da parte del sig. Cataldo, di un’espressione offensiva all’indirizzo degli ufficiali di gara (da cui consegue l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.), la doglianza concerne essenzialmente l’ulteriore comportamento mantenuto dal medesimo sig. Cataldo nei confronti di un calciatore della compagine avversaria.
Secondo l’art. 61, comma 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”. Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, suscettibili tuttavia di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.
Nel caso di specie, il rapporto appare invece preciso e dettagliato circa l’atteggiamento assunto dal sig. Cataldo in fase di uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione, tanto che il direttore di gara è in grado sinanche di indicare il numero di maglia del calciatore avversario afferrato per la maglia.
Né alcun valore probatorio può essere attribuito a mere dichiarazioni di parte (quali quelle prodotte dalla reclamante), soprattutto nella misura in cui neppure se ne chiede la conferma a mezzo di prova testimoniale, peraltro di dubbia ammissibilità a fronte della chiarezza e coerenza del referto come innanzi sottolineate.
Per altro verso, la circostanza, allegata dalla Società reclamante come secondo motivo di reclamo, secondo cui il principio di rissa scaturito dal comportamento del sig. Cataldo Luca non avrebbe arrecato alcun danno fisico o all’incolumità delle persone presenti, si appalesa del tutto irrilevante, trattandosi di conseguenze che, se effettivamente ricorrenti, avrebbero tutt’al più potuto comportare un aggravamento della sanzione rispetto al minimo edittale.
Ricorrendo dunque un ulteriore comportamento quantomeno antisportivo da parte del sig. Cataldo, il provvedimento del Giudice Sportivo si presenta nel complesso addirittura indulgente in relazione ai fatti effettivamente occorsi.
Per tali ragioni, il reclamo va dunque respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D’Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce