FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 20/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TRABUCCO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo TRABUCCO avente ad oggetto la seguente condotta:
Paolo TRABUCCO, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Chiavari, in violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, così come integrato dagli artt. 5, I e II capoverso, 6.1, I capoverso, e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., per avere lo stesso, nel corso ed al termine della gara Bogliasco - Arenzano, disputata in data 19 gennaio 2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria, assunto un comportamento contrario ai principi di lealtà, di trasparenza, di rettitudine e della comune morale, lesivo del decoro e della dignità del ruolo arbitrale, per avere: a.- nel corso della gara pronunciato all’indirizzo dei calciatori tesserati per la società Football Club Bogliasco e dei sostenitori della stessa compagine espressioni blasfeme ed offensive, b.- al termine dell’incontro, nel mentre faceva rientro negli spogliatoi, rivolto all’indirizzo di un sostenitore della squadra della società Football Club Bogliasco presente nella tribuna, un gesto con il braccio con intento evidentemente provocatorio; c.- al termine della gara, dopo aver fatto rientro negli spogliatoi, a seguito di una discussione sorta con alcuni calciatori tesserati per la società Football Club Bogliasco, rivolto nei confronti degli stessi una espressione offensiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. Paolo TRABUCCO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Paolo TRABUCCO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
