FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 21/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FORMELI MONFRINI RIGALDO A.S.D. CARUGO ACADEMY A.C.D. LENTATESE A.S.D. PRO VICTORIA 1906
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 595 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco FORMELI, Mauro MONFRINI, Carlo RIGALDO e delle società A.S.D. CARUGO ACADEMY, A.C.D. LENTATESE e A.S.D. PRO VICTORIA 1906 avente ad oggetto la seguente condotta:
Franco FORMELI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Carugo Academy, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo denominato “Start Cup Olimpique”, riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;
Mauro MONFRINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lentatese, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo denominato “Start Cup Olimpique”, riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2013 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;
Carlo RIGALDO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pro Victoria, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo denominato “Start Cup Olimpique”, riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale hanno partecipato due squadre della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;
A.S.D. CARUGO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Franco FORMELI;
A.C.D. LENTATESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, er gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Mauro MONFRINI;
A.S.D. PRO VICTORIA 1906, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, er gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Carlo RIGALDO;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Franco FORMELI,
Sig. Mauro MONFRINI,
Sig. Carlo RIGALDO,
Società A.S.D. CARUGO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Franco FORMELI,
Società A.C.D. LENTATESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro MONFRINI,
Società A.S.D. PRO VICTORIA 1906, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo RIGALDO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco FORMELI,
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro MONFRINI,
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo RIGALDO,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CARUGO ACADEMY,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C.D. LENTATESE,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO VICTORIA 1906;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
