FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 25/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE LUCA PAGNOTTA SSD OSTIENSE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo DE LUCA, Luigi PAGNOTTA e della società SSD OSTIENSE CALCIO ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimo DE LUCA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Ostiense Calcio ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino alla metà di aprile 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 14 Provinciale fuori classifica di Roma al sig. Luigi Pagnotta, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Luigi PAGNOTTA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SSD Ostiense Calcio ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino alla metà di aprile 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società SSD Ostiense Calcio ARL militante nel campionato Juniores Under 14 Provinciale fuori classifica di Roma, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
SSD OSTIENSE CALCIO ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri De Luca Massimo e Luigi Pagnotta all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Massimo DE LUCA,
Sig. Luigi PAGNOTTA,
Società SSD OSTIENSE CALCIO ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Simona Steffinlongo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DE LUCA,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi PAGNOTTA,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD OSTIENSE CALCIO ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
