FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 26/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 658 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:
ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Stefano Carburi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19/01/2025 valevole per il girone A del Campionato U17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale assistiva come spettatore; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Patrizio Presutti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
