FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 34/AA del 11/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BECCACCIOLI ASD LA PISANA CALCIO A 5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 816 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Mirko BECCACCIOLI, e della società ASD LA PISANA CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:
Mirko BECCACCIOLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. La Pisana Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 5.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. La Pisana Calcio a 5 militante nel campionato regionale di Serie C1 di Calcio a 5, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD LA PISANA CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Mirko BECCACCIOLI,
Società ASD LA PISANA CALCIO A 5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Casadio;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mirko BECCACCIOLI,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD LA PISANA CALCIO A 5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
