FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 35/AA del 11/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IAVARONE MUSCEDERE FARINA GABRIELE ASD SORA CALCIO 1907
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 821 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe IAVARONE, Marco Tonio MUSCEDERE, Francesco FARINA, Gianmichele GABRIELE e della società ASD SORA CALCIO 1907, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe IAVARONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 17 aprile 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato Under 14 Regionali ai sigg.ri Muscedere Marco Tonio, Francesco Farina e Gianmichele Gabriele, nonostante gli stessi ultimi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché ancora per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 17 aprile 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato Under 15 Regionali al sig. Muscedere Marco Tonio, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Marco Tonio MUSCEDERE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino 17 aprile 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Sora Calcio 1907 militanti nel girone D del campionato Under 15 Regionali e nel girone D del campionato Under 14 Regionali, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Francesco FARINA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025 fino al 17 aprile 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Sora Calcio 1907 militante nel girone D del campionato Under 14 Regionali, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Gianmichele GABRIELE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 17 aprile 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Sora Calcio 1907 militante nel girone D del campionato Under 14 Regionali, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD SORA CALCIO 1907, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Iavarone, Marco Tonio Muscedere, Francesco Farina e Gianmichele Gabriele all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Giuseppe IAVARONE,
Sig. Marco Tonio MUSCEDERE,
Sig. Francesco FARINA, ⋅ Sig. Gianmichele GABRIELE,
Società ASD SORA CALCIO 1907, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Iavarone;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe IAVARONE,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco Tonio MUSCEDERE,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco FARINA,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmichele GABRIELE,
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SORA CALCIO 1907;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
