C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 08.10.2025 – Delibera – RECLAMO n. 3 della Società A.S.D. MELITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 25.09.2025 (squalifica giocatore PATEA Francesco per CINQUE giornate effettive).
RECLAMO n. 3 della Società A.S.D. MELITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 25.09.2025 (squalifica giocatore PATEA Francesco per CINQUE giornate effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO -a) che dal referto arbitrale risulta accertato che al 25° del secondo tempo di gioco della gara : A.S.D. Melito –A.C.D. Bianco del 20.09.2025, il calciatore Patea Francesco, nel contestare una decisione, si rivolgeva al direttore di gara utilizzando un epiteto irriguardoso ed ingiurioso, particolarmente censurabile non solo per il tono offensivo ma, soprattutto, per il contenuto dell’espressione utilizzata, lesiva della dignità della persona ed incompatibile con i valori fondanti dell’ordinamento sportivo e, più in generale, del vivere sociale. Risulta, ancora, che dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione, invitato ad abbandonare il campo, rivolgeva al primo assistente dell'arbitro espressioni irriguardose che l'assistente segnalava nel suo rapporto. -b) La sanzione irrogata dal primo giudice, ai sensi dell’art.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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