C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 08.10.2025 – Delibera – RECLAMO N. 4 della Società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 42 del 25.09.2025 (ammenda di € 400,00)
RECLAMO N. 4 della Società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 42 del 25.09.2025 (ammenda di € 400,00)
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO -a) che dal referto arbitrale risulta che i sostenitori della Società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca, durante la gara, rivolgevano insulti e minacce (non meglio dettagliati dall'arbitro) nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, e poi, lanciavano sputi ed acqua contro alcuni tesserati della stessa squadra (l'arbitro non specifica se questi ultimi venissero o meno attinti); Le intemperanze cessavano immediatamente dopo l'intervento, sollecitato dal direttore di gara, del capitano e del dirigente della società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca -b) La sanzione irrogata dal primo giudice appare eccessiva in relazione ad un fatto circoscritto, isolato ed immediatamente cessato e deve essere congruamente ridotta, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
riduce l'ammenda a carico della Società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA ad € 200,00 e dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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