C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 25.09.2025 – Delibera – Gara del 20/ 9/2025 ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 – AMANTEA FUTSAL
Gara del 20/ 9/2025 ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 - AMANTEA FUTSAL
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Baratta Beniamino (nato il 20/04/2001)appartenente alla società ATHLETIC CLUB GIZZERIA durante la gara specificata in epigrafe al 21' del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Baratta Beniamino veniva accertato che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa dell'incontro il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli8, 9 e 10 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; 2) inibire il Sig. ARCIERI MAURIZIO quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 fino al 22/10/2025; 3) infliggere al calciatore Baratta Beniamino (nato il 20/04/2001) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare; 4) infliggere alla società ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 l'ammenda di € 50,00.
