C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 16.09.2025 – Delibera – RECLAMO n. 1 della società A.S.D. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.25 del 2/9/2025 (squalifica del calciatore CURATELO Francesco Antonio fino al 15/10/2025).

RECLAMO n. 1 della società A.S.D. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.25 del 2/9/2025 (squalifica del calciatore CURATELO Francesco Antonio fino al 15/10/2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante rappresentata e difesa dal Dott. Marra Cutrupi Filippo; RITENUTO - che il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara del 31/8/2025 ASD Trebisacce - ASD Cassano Sybaris, valevole per Coppa Italia dilettanti 2025/26, ha squalificato il calciatore Curatelo Francesco Antonio “per avere colpito, con "un pugno violento all'addome", un calciatore della squadra avversaria durante la gara e per avere a fine gara, dopo avere fatto ingresso sul terreno di gioco, rivolto parole ingiuriose e irrispettose ad uno degli Assistenti Arbitrali”; - che con pec 3/9/2025 la società ASD Trebisacce ha trasmesso preannuncio di reclamo avverso il provvedimento, con allegata ricevuta di versamento della tassa; - che con pec del 8/9/2025 l’ASD Trebisacce ha trasmesso reclamo, così concludendo: “… riqualificare la condotta del sig. Curatelo Francesco Antonio da violenta a comportamento gravemente antisportivo, ed applicate le attenuati di cui all’art.13 C.G.S., equamente rideterminare la sanzione inflitta nel C.U. n.205 del 02/09/2025 e derubricare come condotta irriguardosa la seconda”; - che non può revocarsi in dubbio che la condotta del calciatore, descritta negli atti ufficiali di gara che costituiscono prova privilegiata riguardo alla rappresentazione dei fatti accaduti, deve qualificarsi come “violenta” (“sferra un pugno violento all’addome al giocatore del Cassano”), seppure priva di conseguenze lesive, e non antisportiva ex art. 39 CGS; - che la condotta antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo durante un’azione di gioco (CSA, Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157), mentre il pugno all’addome presenta una dinamica avulsa da qualsiasi azione di gioco; - che la successiva condotta ingiuriosa e irriguardosa del calciatore, che ha rivolto all’assistente arbitrale la frase di evidente contenuto offensivo trascritta nel referto arbitrale, è stata correttamente sanzionata a norma dell’art. 36 CGS, comma 1 lett.a); - che a parere di questa Corte, può comunque attenuarsi la sanzione irrogata in ragione del ravvedimento manifestato dal calciatore.

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al Sig. CURATELO Francesco Antonio fino al 1 OTTOBRE 2025; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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