C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 11.09.2025 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 2 a carico di A.S.D. PITBULLS, Deferimento Procura Federale Prot.4134/474pfi24-25/PM/rm dell’8 agosto 2025
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 2 a carico di A.S.D. PITBULLS, Deferimento Procura Federale Prot.4134/474pfi24-25/PM/rm dell'8 agosto 2025
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n.474 pfi 24-25, avente ad oggetto “Accertamenti in merito al tesseramento per la società A.S.D. Pitbulls del calciatore sig. Andrea Bruno, che risulta destinatario della sanzione della squalifica per cinque anni con la preclusione”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione del 20.11.2024 della Segreteria Generale della FIGC, con i seguenti allegati: - istanza di grazia del 5.11.2024 del sig. Andrea Bruno; - referto arbitrale relativo alla gara New Street of Stars – Piano Lago Mangone del 6.1.2019, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria; - Comunicato Ufficiale n. 22 del 10.1.2019 della Delegazione Provinciale di Cosenza; - Comunicato Ufficiale n. 28 del 21.3.2024 della Delegazione Provinciale di Cosenza; - mail del 7.11.2024 del Comitato Regionale Calabria, con i seguenti allegati: o Comunicato Ufficiale n. 28 del 21.3.2028 della Delegazione Provinciale di Cosenza; o atti di gara relativi all’incontro New Street of Stars – Piano Lago Mangone del 6.1.2019, valevole per il campionato di Terza Categoria; o Comunicato Ufficiale n. 22 del 10.1.2019 della Delegazione Provinciale di Cosenza; o atti di gara relativi all’incontro Pitbulls – Vienna da Fuscaldo ASD del 16.3.2024, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie D; - verbale di Pronto Soccorso n. 2019/1006 del 6.1.2019; - atto costitutivo del 16.9.2023 della società A.S.D. Pitbulls; - foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Pitbulls; foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Pitbulls; richiesta di tesseramento del 24.9.2024 del sig. Andrea Bruno per la società A.S.D. Pitbulls; estratto storico di tesseramento del sig. Andrea Bruno; richiesta di tesseramento del 3.11.2024 del sig. Andrea Bruno per la società A.S.D. Pitbulls; convocazione per essere ascoltata della sig.ra Clara Turano, presidente della A.S.D. Pitbulls, del 22.12.2024 con rapporto di consegna pec; verbale di audizione del sig. Andrea Bruno, vice presidente della società A.S.D. Pitbulls, del 27.12.2024; verbale di mancata comparizione del 27.12.2024 della sig.ra Clara Turano, presidente della società A.S.D. Pitbulls; seconda convocazione per essere ascoltata della sig.ra Clara Turano, presidente della A.S.D. Pitbulls, del 9.1.2025 con rapporto di consegna pec; verbale di mancata comparizione del 14.1.2025 della sig.ra Clara Turano, presidente della società A.S.D. Pitbulls; Rilevato che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Con nota del 20.11.2024 la Segreteria Generale della FIGC ha segnalato alla Procura Federale la posizione del sig. Andrea Bruno il quale, nel proporre istanza di grazia in relazione alla squalifica di cinque anni con preclusione subita il 10.1.2019, ha allegato documentazione dalla quale emerge che lo stesso è tesserato per la società A.S.D. Pitbulls nonostante la vigenza del provvedimento di squalifica per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo o categoria della F.I.G.C. adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 gennaio 2019. Nel corpo dell’istanza di grazia, poi, il sig. Andrea Bruno ha apertamente ammesso di aver preso parte in data 16.3.2024 ad una gara valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D nonostante la vigenza del provvedimento di squalifica. Nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale, poi, il sig. Andrea Bruno, a precisa domanda, ha espressamente dichiarato quanto segue: “Ho fatto il tesseramento quale vice presidente con la Pitbulls in quanto la squalifica e la preclusione avesse valenza solo nei campi di gioco e non nell’organigramma della società. Dopo la squalifica scaduta in data 10.1.2024, non conoscendo il significato esatto della parola preclusione, ho ritenuto legittimo giocare nella squadra in perfetta buona fede”. Da ultimo, poi, sebbene convocata per essere ascoltata dalla Procura Federale per i giorni 27.12.2024 e 14.1.2025, la presidente della A.S.D. Pitbulls sig.ra Clara Turano non si è presentata senza addurre alcun impedimento o giustificazione. Rilevato che la sig.ra Clara Turano e la società A.S.D. Pitbulls hanno concordato con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 409/AA del 10 aprile 2025, è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Pitbulls prevedeva l’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 40 /AA del 17.7.2025 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Pitbulls in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento. Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023/2024). Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott.ssa Loredana Fardello; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, DEFERIVA dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - la società A.S.D. Pitbulls, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Bruno e Clara Turano così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comuni-cazione di Conclusione delle Indagini notificata a: - Bruno Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pitbulls, per rispondere: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36, comma 6, delle NOIF per avere lo stesso chiesto ed ottenuto il tesseramento nella stagione sportiva 2023 – 2024 per la società A.S.D. Pitbulls nonostante nei suoi confronti fosse stata irrogata la sanzione della preclusione defini-tiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 gennaio 2019; nonché ancora per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pittbulls, alla gara Pitbulls – Vienna da Fuscaldo del 16.3.2024 valevole per il campionato di serie D di calcio a 5, nonostante allo stesso fosse stato irrogato il provvedimento di preclusione appena citato; - Turano Clara, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Pitbulls, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36, comma 6, delle NOIF per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore sig. Andrea Bruno nonostante nei confronti dello stesso fosse stata comminata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con prov-vedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza pubbli-cata con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 gennaio 2019; b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata nei giorni 27.12.2024 e 14.1.2025 per essere ascoltata dalla Procura Federale, nonostante la ricezione di due distinte convocazioni, senza addure alcun valido motivo per la mancata comparizione”. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 10.9.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi Nessuno è comparso per la Società Pitbulls. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: per la società A.S.D. Pitbulls la sanzione dell'ammenda di € 1.333,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Invero, dagli atti del procedimento, risulta che: - la sig.ra Clara Turano e la società A.S.D. Pitbulls hanno concordato con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; - con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 409/AA del 10 aprile 2025, è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Pitbulls prevedeva l’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 40 /AA del 17.7.2025 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Pitbulls in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento; È rimasto, ancora, accertato che: - Bruno Andrea abbia chiesto e ottenuto il tesseramento nella stagione sportiva 2023-2024 per la società A.S.D. Pitbulls, nonostante nei suoi confronti fosse stata irrogata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza pubblicato con il Comunicato Ufficial n. 22 del 10 gennaio 2019; - lo stesso Bruno Andrea abbia preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pitbulls, alla gara Pitbulls – Vienna da Fuscaldo del 16.3.2024 valevole per il campionato di serie D di calcio a 5, nonostante allo stesso fosse stato irrogato il provvedimento di preclusione appena citato; - la giustificazione che egli ignorasse il significato del termine “preclusione”, addotta dall'incolpato in sede di audizione da parte della Procura Federale, non può avere alcun rilievo, giacché la mancanza non appare né inevitabile né incolpevole; - Turano Clara, senza addurre alcuna giustificazione, ha omesso di presentarsi nei giorni 27.12.2024 e 14.1.2025 per essere ascoltata dalla Procura Federale, benchè regolarmente convocata. La descritta situazione comporta la responsabilità della Società A.S.D. Pittbuls a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Bruno e Clara Turano così come riportati nei capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini. La sanzione richiesta dalla Procura appare congrua e adeguata alle violazioni accertate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, irroga alla società A.S.D. PITBULLS la sanzione dell'ammenda di € 1.333,00. dichiara la chiusura del procedimento.
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