C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 48/TFT del 26.06.2025 – Delibera – Prot. 25679/117 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025 (Eccellenza) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Prot. 25679/117 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025 (Eccellenza)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

 il sig. Iginio Serrapede, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Agropoli: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Andrea Sannia la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 204-2024/25 dell’11.3.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec in pari data, ed al calciatore sig. Davide Ragone la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 219-2024/25 del 17.3.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 18.3.2025; la società Agropoli a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Iginio Serrapede, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Iginio Serrapede, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Agropoli la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di accogliere la richiesta della Procura Federale ritenendola adeguata e proporzionata ai fatti contestati, risultando particolarmente grave il mancato adempimento di quanto disposto dai lodi arbitrali. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per: il sig. Iginio Serrapede, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Agropoli la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 700,00 di ammenda.

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