C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 48/TFT del 26.06.2025 – Delibera – prot. 33391/716 pfi 24-25/PM/ag del 16/06/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

 

prot. 33391/716 pfi 24-25/PM/ag del 16/06/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. Gianluca Festa, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nei giorni antecedenti la gara Cantera Napoli – Soccer Dream Palma C del 29.1.2025 valevole per il campionato regionale Juniores Under 17 Elite, rivolto al sig. Antonio Peluso, dirigente tesserato per la A.S.D. Soccer Dream Palma C, nel corso di una telefonata le seguenti testuali espressioni: “…omissis…..” e “t’aggia accompagnà a Boscoreale”; b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 9.4.2025 ed 11.4.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; 2.- la sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per i giorni 9.4.2025 ed 11.4.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; 3.- la società A.S.D. Cantera Napoli a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lucia Porciello e Gianluca Festa, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Gianluca Festa, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società, la sanzione di anni uno (1) di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio non ravvisarsi che nella fattispecie il sig. Gianluca Festa, Vice Presidente della società Cantera Napoli abbia proferito frasi minacciose bensì gravemente irriguardose ed ingiuriose mentre unitamente agli alti deferiti, Lucia Porciello e Asd Cantera Napoli, ritiene punibile per non essere comparso innanzi alla Procura Federale per essere ascoltati (benchè convocati) ai fini di acquisire elementi utili per l’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: la sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Gianluca Festa, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli € 500,00 di ammenda.

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