C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 1/GST del 17.09.2025 – Delibera – Gara del 7/ 9/2025 U.S. ANGRI 1927 – CASTELPOTO

 

Gara del 7/ 9/2025 U.S. ANGRI 1927 – CASTELPOTO

 Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Castelpoto relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società US Angri 1927 per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara del Campionato Eccellenza - girone B del 7.09.2025 - un calciatore - Calvanese Antonio (11.03.1997) - in posizione irregolare ai fini disciplinari. Letta la memoria della società resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Calvanese Antonio (11.03.1997) nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, allorquando era tesserato per la società Battipagliese Calcio, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 520 LND del 3.06.2025, veniva squalificato per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione, a seguito dell'incontro Battipagliese Calcio - Canosa Calcio 1948, Spareggio Nazionale di Eccellenza che si disputava in data 1.06.2025. Detta squalifica, da scontare alla prima gara utile, non veniva scontata nella scorsa stagione sportiva;^ come relazionato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND il Sig. Calvanese Antonio (11.03.1997) si svincolava dalla società Battipagliese Calcio e non veniva tesserato da alcuna società fino al 29.08.2025 allorquando risultava tesserato per la società US Angri 1927;^ il Sig. Calvanese scontava la squalifica irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n. 520 LND del 3.06.2025 alla prima gara utile, ovvero, l'incontro Virtus Monteforte Irpino - US Angri 1927 del 30.08.2025, I° giornata del Campionato Eccellenza - girone B, incontro al quale il predetto calciatore non prendeva parte non venendo inserito in distinta dalla società US Angri1927.

PQM delibera:

^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Castelpoto e per l'effetto confermare il risultato di 1 - 0 per la società US Angri 1927 acquisito sul TDG. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva rinviando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari.

 

 

 

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