F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0054/CFA pubblicata il 28 Novembre 2025 (motivazioni) – società Rimini F.C. S.r.l.

Decisione/0054/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0042/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Diego Sabatino - Componente

Stefano Papa – Componente

Marco Mancini – Componente

Salvatore Casula - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0042/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale in data 15.10.2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 74 del 9.10.2025, con la quale è stata disposta la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitta alla società Rimini F.C. s.r.l.;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 21.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Consigliere Salvatore Casula e sentiti l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura federale e l’Avv. Gerardo Granato per la società Rimini F.C. s.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 15 ottobre 2025, il Procuratore federale della FIGC ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 74/TFNSD-2025-2026 del 9.10.2025, resa all’esito del procedimento su deferimento n. 6626/168pf25-26/GC/blp dell’8.9.2025 aperto nei confronti di:

- Perini Valerio, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere “ della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, per aver lo stesso, entro il termine dell’8 agosto 2025, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Rimini F.C. s.r.l. Segnatamente, per non aver provveduto, entro l’8 agosto 2025, al deposito presso la Lega Pro di idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei seguenti calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati: Alessandro Lombardi (contratto prot. n. 0003643602/23); Matteo Gorelli (contratto prot. n. 0003739007/23); Gabriele Bellodi (contratto prot. n. 0001138502/24); Gianluca Longobardi (contratto prot. n. 0008169007/24); Mattia Fiorini (contratto prot. n. 0001344702/24); Giacomo Parigi (contratto n. 0001455602/24); Leonardo Ubaldi (contratto prot. n. 0001253902/24); Marco Garetto (contratto prot. n. 0001756302/24); Luca Falbo (contratto prot. n. 0001833002/24); Alessandro De Vitis (contratto prot. n. 0002371702/24); Christian Langella (contratto prot. n. 0002682702/24); Tomas Lepri (contratto prot. n. 0003462002/24); Marco Piccoli (contratto prot. n. 0004481302/24); Sulayman Jallow (contratto prot. n. 0008599502/24); Linas Megelaitis (contratto prot. n. 0008753602/24); Simone Colombi (contratto prot. n. 0009487002/24); Leonardo Vitali (contratto prot. n. 0009734702/24); Antonio Di Battista (contratto prot. n. 2409000160/A); Fabio De Vita (contratto prot. n. 2409000082/A); Angelo Sanapo (contratto prot. n. 0010006402/24); Filippo D'Alesio (contratto prot. n. 0002750002/25); Alessandro Lombardi (contratto prot. n. 0001346402/25); Vasco Regini (contratto prot. n. 0001584502/25); Cristian Tosti (contratto prot. n. 0001584102/25); Alberto Galdiolo (contratto prot. n. 0001585002/25); Antonio Di Battista (contratto prot. n. non specificato) Fabio De Vita (contratto prot. n. non specificato) Luciano Mularoni (contratto prot. n. 0002559902/25); Piero Braglia (contratto prot. n. 0002893202/25); Stefano Dicuonzo (contratto prot. n. 0002992602/25”;

- la società Rimini F.C. s.r.l. per rispondere:

“a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Valerio Perini, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per la condanna della società Rimini F.C. s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 533pf24-25, definito con decisione del Tribunale federale nazionale n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025, confermata con decisione della Corte federale d'appello n. 93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025”.

2. Il procedimento in questione era stato aperto in data 13.8.2025 su segnalazione della Presidenza della Lega Pro, a seguito del mancato adempimento da parte della società Rimini F.C. s.r.l. alle disposizioni di cui al C.U. n. 294/A del 9.5.2025, non avendo la società depositato, entro la data dell’8.8.2025, ma neppure successivamente, la garanzia fideiussoria prevista da detta disposizione normativa.

Né in fase predibattimentale, né all’udienza davanti al Tribunale federale nazionale del 7.10.2025, la società aveva svolto alcuna argomentazione difensiva.

La Procura federale aveva quindi chiesto l’irrogazione nei confronti del legale rappresentante sig. Valerio Perini della sanzione di mesi 3 di inibizione e per la Società Rimini F.C. s.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica, uno per la violazione e uno per la contestata recidiva ex art. 18, comma 2, C.G.S., da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

3. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale federale nazionale riteneva documentalmente accertato - e del resto mai neppure contestato dagli interessati - che effettivamente la società Rimini F.C. s.r.l. avesse omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, di calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società entro il termine dell’8.8.2025, come previsto dal paragrafo 2 del Comunicato Ufficiale n. 294/A del 9.5.2025 della F.I.G.C.

Il primo Giudice, tuttavia, accoglieva solo parzialmente le richieste avanzate dalla Procura federale ed irrogava al sig. Valerio Perini la sanzione di mesi 3 di inibizione ed alla società Rimini F.C. s.r.l. la sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, anziché i 2 punti richiesti, ritenendo non applicabile al caso in questione la recidiva ex art. 18, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

La ragione del mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento della recidiva, da parte del Giudice di prime cure, era da ravvisarsi nel fatto che la precedente condanna inter-stagionale indicata dalla Procura federale (irrogata dal T.F.N. con la decisione n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025 e confermata dalla C.F.A. con la pronuncia n. 93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025) fosse effettivamente riconducibile alla macro categoria delle violazioni in materia gestionale ed economica, ma avesse natura completamente diversa da quella contestata nel presente procedimento.

Ad avviso del T.F.N., tanto il primo, quanto il secondo comma dell’art. 18 C.G.S. si baserebbero sullo stesso presupposto per l’applicazione della recidiva, ossia che la società sportiva abbia ricevuto “altra sanzione per fatti della stessa natura”, giacché se così non fosse, il secondo comma dell’art. 18 sarebbe completamente avulso dal contesto della recidiva in senso proprio e avrebbe ben potuto trovare collocazione sotto altra rubrica. Non sarebbe pertanto applicabile la contestata recidiva, nel caso in esame, perché le due pronunce emesse nei confronti della società Rimini F.C. s.r.l. non riguarderebbero fatti della stessa natura.

Ad ogni buon conto, non sussisterebbe in capo al giudicante alcuno specifico vincolo nel riconoscimento della recidiva, considerato che il secondo comma dell’art. 18, nel disporre che la precedente condanna sia “valutata ai fini della recidiva”, lascerebbe ampia discrezionalità in ordine alla sua applicabilità.

4. In data 15.10.2025, la Procura federale ha proposto reclamo avverso la sentenza di primo grado con riferimento unicamente al mancato riconoscimento della recidiva invocata.

4.1. Con il primo motivo di impugnazione, la reclamante sostiene che il Tribunale federale nazionale, nel considerare inapplicabile la recidiva al caso in questione, avrebbe erroneamente operato una commistione tra i presupposti previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 18 C.G.S., in contrasto con i principi recentemente stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale.

Il Giudice di prime cure, in particolare, avrebbe erroneamente considerato il requisito dei “fatti della stessa natura”, previsto al primo comma, anche come presupposto della fattispecie regolata al secondo comma. Tale interpretazione contrasterebbe con la stessa struttura normativa dell’art. 18, in cui il legislatore, per controbilanciare la maggiore portata temporale prevista dal secondo comma, avrebbe stabilito requisiti sostanziali meno rigidi, eliminando il vincolo costituito dalla “stessa natura” dei fatti contestati e, nel contempo, prevedendo la necessità di una vera e propria condanna e non di una mera sanzione.

Nel caso in esame invece, a detta della reclamante, sussisterebbero tutti i presupposti normativi per l’applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, C.G.S., giacché è stato pacificamente accertato che la società Rimini F.C. s.r.l. ha riportato, nella precedente stagione sportiva, una condanna alla sanzione di punti di penalizzazione ex art. 8, comma 1, lett. g), C.G.S. e che nella corrente stagione sportiva 2025-2026 sia stata accertata a suo carico una nuova infrazione.

4.2. Con il secondo motivo di reclamo, la Procura federale contesta che il primo Giudice abbia erroneamente interpretato il secondo comma dell’art. 18 C.G.S., attribuendo al giudicante un margine di discrezionalità nel riconoscimento della recidiva che, in realtà, non sarebbe previsto da tale disposizione normativa.

Secondo la reclamante, solo il primo comma della norma prevederebbe l’attribuzione al giudicante di un potere discrezionale, dovendo egli valutare la gravità dei fatti e la reiterazione delle violazioni per determinare l’aumento della sanzione; non altrettanto invece sarebbe previsto al secondo comma, in cui l’aumento della sanzione per effetto della recidiva è automatico e non è lasciato alla discrezionalità del giudice.

Sotto questo specifico profilo, la reclamante, ritenendo che una tale interpretazione sia coerente con la ratio della norma, la quale mirerebbe a scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti nell’arco di più stagioni sportive, così conclude: “se si accettasse l’interpretazione del Tribunale, secondo cui il giudice avrebbe discrezionalità anche nell’applicazione della recidiva di cui al secondo comma dell’art. 18 del Codice di giustizia sportiva, la finalità della norma verrebbe meno, in quanto la recidiva interstagionale perderebbe il carattere automatico di aggravante e si trasformerebbe in una mera facoltà, lasciata alla valutazione del giudice”.

5. All’udienza del 21.11.2025, il rappresentante della Procura federale ha insistito per l’accoglimento del reclamo e il difensore della società Rimini F.C. s.r.l. si è rimesso alla decisione della Corte federale.

Il procedimento è stato quindi trattenuto a decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il reclamo proposto merita accoglimento.

Questa Corte federale ha già avuto modo di chiarire, anche recentemente, che i due commi che compongono l'art. 18 del Codice di giustizia sportiva individuano fattispecie tra loro completamente distinte - l’una intra-stagionale e l’altra inter-stagionale caratterizzate da presupposti, ambiti di applicazione e conseguenze giuridiche profondamente diversi.

In particolare, con riferimento alle fattispecie previste nei due commi dell’art. 18 C.G.S., è stato precisato che si tratta di “ situazioni del tutto distinte, dove sono ben marcate più differenze, soprattutto una di carattere temporale molto netto […] Nella fattispecie di cui al primo comma, tutto si conclude nella stessa stagione sportiva, viene richiesta la preesistenza unicamente di una sanzione e non una condanna e la recidiva impone solo che si tratti di fatti della stessa natura; nella fattispecie del secondo comma, la rilevanza del fatto si estende anche alla stagione successiva e questa valenza ulteriore è compensata da un maggior rigore nella predeterminazione del fatto rilevante, ridotto in termine di tipicità e qualificato dall'essere stato accertato da una condanna” (CFA, SS.UU., n. 103/2024-2025).

Qualsiasi differente interpretazione dell’art. 18 C.G.S., che sostanzialmente tendesse ad equiparare le due differenti fattispecie, contrasterebbe con il tracciato nomofilattico di queste Sezioni Unite, con il quale è stata respinta ogni commistione tra gli elementi delle due fattispecie e rimarcato il meccanismo compensativo previsto dalla norma: estensione temporale dell’efficacia recidivante nel secondo comma, a fronte di una tipicità più rigorosa legata alla necessità di una condanna, senza vincolo di identità qualitativa tra i fatti.

È quindi condivisibile, perché in linea con l’orientamento di questa Corte federale, il reclamo proposto nella parte in cui viene contestata l’affermazione del Giudice di prime cure, secondo la quale per il riconoscimento della recidiva - tanto nell’ipotesi prevista dal primo comma, quanto in quella del secondo comma - non si possa prescindere dal presupposto e dal limite costituito dalla circostanza che entrambe le sanzioni irrogate attengano a “fatti della stessa natura”.

Va detto, peraltro, che l’interpretazione del primo Giudice si scontrerebbe inevitabilmente anche con il dato letterale della norma, giacché solo nel primo comma dell’art. 18 C.G.S. si fa riferimento a “fatti della stessa natura”, mentre tale locuzione non si rinviene nel comma successivo.

Sia l’interpretazione logico-sistematica, sia quella letterale della norma in questione portano insomma a ritenere che la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 18 C.G.S. non circoscriva l’aggravante della recidiva a fatti della stessa natura, ma estenda la sua applicabilità - diversamente da quanto disposto al primo comma del medesimo articolo - non solo a fatti della medesima natura ma a tutte le possibili infrazioni, con l’unico limite determinato dalla circostanza che il precedente inter-stagionale sia stato definito con una pronuncia di condanna.

Poiché non vi è dubbio che la società Rimini F.C. s.r.l. abbia riportato, nella precedente stagione, una condanna alla sanzione di punti di penalizzazione, e considerato che nella stagione sportiva 2025-2026 è stata accertata una nuova infrazione a suo carico, la precedente condanna non poteva quindi non essere valutata ai fini della recidiva inter-stagionale.

7. Neppure appare condivisibile l’ulteriore argomento utilizzato dal Giudice di prime cure per rigettare la richiesta di applicazione della contestata recidiva.

Sostiene il Tribunale federale nazionale che il secondo comma dell’art. 18 C.G.S. lascerebbe comunque al giudicante un’ampia discrezionalità nel riconoscimento della recidiva, rendendo così facoltativa la sua applicabilità.

In realtà, il secondo comma dell’art. 18 C.G.S. non prevede alcuna valutazione discrezionale in ordine all’applicazione in sé della recidiva, ma solo - come è logico che sia - la facoltà di determinare la misura dell’aumento della sanzione per effetto del suo riconoscimento. Se così non fosse, la recidiva perderebbe infatti la sua funzione di deterrente alla reiterazione di comportamenti illeciti in un determinato lasso temporale e ne verrebbe sostanzialmente svilita la sua natura special-preventiva.

Accertata, quindi, la sussistenza dei requisiti costitutivi previsti dalla norma in questione - necessari e sufficienti per la sua applicabilità e non quindi facoltativamente valutabili - è da ritenersi devoluta al giudicante esclusivamente la valutazione discrezionale dell’aumento della sanzione per effetto della recidiva, da affidarsi al suo prudente apprezzamento, per renderla quanto più adeguata possibile all’entità e gravità dei fatti (cfr. CFA, SS.UU., n. 6/2023-2024).

8. Resta infine ferma, perché non specificamente censurata e comunque congrua, la sanzione di mesi 3 di inibizione al legale rappresentante della società Rimini F.C. s.r.l., sig. Valerio Perini.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Rimini F.C. S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Casula                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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