F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92/TFN – SD del 14 Novembre 2025 (motivazioni) – Sergio Di Benedetto, SSD Akragas 2018 Srl – 76/TFNSD
Decisione/0092/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0076/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Antonella Arpini – Componente
Gaetano Berretta - Componente
Gaia Golia – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9679/1pf 2526/GC/PM/mg del 9 ottobre 2025, depositato il 10 ottobre 2025, nei confronti del sig. Sergio Di Benedetto e della società SSD Akragas 2018 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 10 ottobre 2025 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il sig. Sergio Di Benedetto, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. Akragas 2018 s.r.l. per rispondere:
a) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Gino Andrea Portella la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND-AIC, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 28.4.2025 e notificato in data 30.4.2025, nell’ambito della vertenza 291/24-25;
b) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Davide Maria Lo Cascio la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND-AIC, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 28.4.2025 e notificato in data 29.4.2025, nell’ambito della vertenza 315/24-25.
La Procura ha, altresì, deferito la società S.S.D. Akragas 2018 s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, sig. Sergio Di Benedetto, così come descritto nell’anzidetto capo di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale, dopo aver ricevuto dalla Lega Nazionale Dilettanti, in data 3 giugno 2025, la comunicazione del mancato adempimento ai lodi resi, in data 28.4.2025, in esito alla vertenza n. 291/24-25 (pronuncia resa in favore del sig. Gino Andrea Portella), e in esito alla vertenza n. 315/24-25 (pronuncia resa in favore del sig. Davide Maria Lo Cascio) – comunicazione alla quale erano allegati non solo i lodi stessi ma anche il foglio censimento della società - ha ricevuto anche una segnalazione inviata dal sig. Gino Andrea Portella, mediante il proprio procuratore, nella quale si confermava la mancata esecuzione del lodo anzidetto. Acquisita anche l’anagrafica della società, la Procura ha trasmesso la comunicazione di conclusione indagini agli odierni incolpati i quali non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno fatto pervenire memorie.
La fase predibattimentale
Successivamente alla ricezione dell’atto di deferimento, questo Tribunale inviava, in data 14 ottobre 2025, tramite pec, l’avviso di fissazione dell’udienza per il giorno 6 novembre 2025. Nessuno dei deferiti si costituiva nel procedimento.
Il dibattimento
All’udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi, per la Procura Federale, l'avv. Alessandro D'Oria e l'avv. Gian Paolo Guarnieri, i quali, riportandosi all’atto di deferimento, hanno chiesto l’irrogazione di mesi 12 (dodici) di inibizione al sig. Sergio Di Benedetto e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile, nei confronti della società SSD Akragas 2018 Srl. Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla documentazione in atti risulta, per tabulas, accertata la mancata esecuzione, nel termine regolamentare, dei lodi sopra indicati; circostanza non contestata dai deferiti che nulla hanno controdedotto al riguardo in alcuna fase procedimento.
Risulta, quindi, accertata, ai sensi della disciplina richiamata, la responsabilità disciplinare del sig. Sergio Di Bendetto e, per responsabilità diretta, della SSD Akragas s.r.l.
In ordine alle sanzioni da irrogare per l’accertata responsabilità disciplinare, il Tribunale, considerato che l’oggetto del procedimento attiene al mancato pagamento di somme, dovute a titolo di compensi spettanti ad atleti della società deferita di non particolare entità - pari, per ciascuno dei due lodi rimasti ineseguiti, ad € 1.000,00 lordi, più interessi e rivalutazione, oltre spese e compensi di lite - ritiene possano essere concesse, in relazione alla posizione del rappresentante legale, le attenuanti generiche.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Sergio Di Benedetto, mesi 8 (otto) di inibizione;
- alla società SSD Akragas 2018 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Amedeo Citarella
Depositato in data 14 novembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
