CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81 del 09/12/2025 – Esseti ASD Basket Terni / Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 81

 

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Piero Floreani

Angelo Guadagnino

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2025, presentato, in data 29 ottobre 2025, dalla Esseti ASD Basket Terni, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Garzuglia,

contro

la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’avv. Paola Maria Angela Vaccaro,

per l’annullamento

previa concessione di misura cautelare, anche inaudita altera parte, della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Umbro della FIP in data 16 ottobre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il  reclamo  d’urgenza proposto dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento emesso, in data 13 ottobre 2025, dal Giudice Sportivo dell'Ufficio Giustizia Regionale Umbria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 25, Giudice Sportivo Regionale n. 5, con cui è stata irrogata, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per 4 gare.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

vista la richiesta di misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. d, del Codice della Giustizia Sportiva;

vista la costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) con memoria depositata in data 31 ottobre 2025;

visto il provvedimento assunto, in data 4 novembre 2025 (prot. n. 00885/2025), dal Presidente

della Prima Sezione, con il quale è stata rigettata l’istanza cautelare invocata dalla parte ricorrente;

vista la comunicazione, inviata a mezzo PEC, in data 30 novembre 2025, dall'avv. Fabrizio Garzuglia, difensore della suddetta società ricorrente, con la quale si è provveduto a comunicare che “il giocatore [omissis] ha interamente scontato la squalifica con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della società ricorrente a coltivare il giudizio”;

uditi, nell’udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Esseti ASD Basket Terni - avv. Fabrizio Garzuglia; l’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

considerato che, nella suddetta udienza, l’avv. Fabrizio Garzuglia, difensore della Esseti ASD Basket Terni, nel confermare quanto già comunicato, a mezzo PEC, in data 30 novembre 2025, ha insistito nella richiesta di estinzione del giudizio de quo, con compensazione delle spese di lite;

considerato che la difesa della parte resistente ha accettato la rinunzia al ricorso della parte ricorrente, rimettendosi al Collegio per il regolamento delle spese di lite;

considerato, altresì, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1994 del 11 marzo 2025, ha stabilito che la rinunzia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse comporta in ogni caso la condanna alle spese in forza del principio di soccombenza virtuale, salvo che il giudice non ritenga di compensarle per comprovate ragioni delle quali, però, va dato conto in motivazione;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta;

rilevato che la remissione al Collegio da parte della resistente in relazione al regolamento delle spese di giudizio costituisce un elemento sintomatico della inesistenza di litigiosità dei contraddittori ed anche di uno spirito para conciliativo tra federazione affiliante e club affiliato tali da poter far rientrare il caso nei “giusti motivi” previsti per la compensazione delle spese;

preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso ed è stata, pertanto, formalizzata la richiesta di estinzione del procedimento de quo;

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 2 dicembre 2025.

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                                    F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, il 9 dicembre 2025.

Per il Segretario

F.to Alvio La Face

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