CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82 del 09/12/2025 – omissis / Federazione Italiana Gioco Bridge
Decisione n. 82
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Wally Ferrante - Relatrice
Lucio Giacomardo
Giovanni Iannini
Mario Serio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2025, presentato, in data 18 giugno 2025, dai sig.ri [omissis], [omissis] e [omissis], rappresentati e difesi dall’ avv. Alessandro Citterio, come da procura speciale allegata al ricorso,
contro
la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), in persona del Presidente Federale pro tempore, non costituita,
per la riforma
della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Gioco Bridge del 7 maggio 2025, comunicata via pec il 19 maggio 2025, emessa nel giudizio con R.G. 3/2025, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dai tesserati [omissis], [omissis] e [omissis] avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 28 marzo 2025 che ha applicato, nei confronti degli stessi, la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura per un periodo di mesi 18 nonché la sanzione accessoria del divieto di formare coppia o squadra reciprocamente per un periodo di anni 3, per la violazione dell’art. 2 Codice di comportamento sportivo CONI nonché degli articoli 13/II e 15 dello Statuto Federale e 36 del Regolamento Tornei.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
uditi, nella udienza del 23 settembre 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:
- il difensore dei ricorrenti, avv. Alessandro Citterio, che ha insistito per la riduzione della sanzione inflitta in considerazione delle circostanze attenuanti che avrebbero dovuto essere valutate, quali il comportamento pregresso, la non abitualità della condotta antisportiva e le successive scuse presentate, anche tenuto conto che si trattava di un torneo pomeridiano per dilettanti;
- l’Avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della giustizia sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza del ricorso, atteso che la sentenza impugnata è motivata anche in relazione alla condotta successiva;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. dello Stato Wally Ferrante.
Svolgimento della procedura
1. Gli odierni ricorrenti sono stati sanzionati per aver tenuto più comportamenti gravemente antisportivi al fine di ottenere un indebito vantaggio in classifica durante il Torneo “Simultaneo Light c/o Circolo Bridge Torino”, svoltosi in data 12 febbraio 2025 in Torino.
In particolare, sono stati ritenuti responsabili:
a) di avere il sig. [omissis], al termine del torneo, dolosamente chiamato l’arbitro al tavolo n. 8 al fine di ottenere l’annullamento del risultato scritto sulla bridgemate inserito come 3NT-1 giocato da ovest;
b) di avere la sig.ra [omissis], la sig.ra [omissis] e il sig. [omissis] dolosamente confermato che il risultato inserito era errato, allorquando il risultato corretto era 3NT-1 giocato da ovest, inducendo l’ufficiale di gara [omissis] alla cancellazione di tale risultato;
c) di avere la sig.ra [omissis], la sig.ra [omissis] e il sig. [omissis] dolosamente e falsamente inserito un risultato diverso da quello ottenuto nell’incontro giocato 4 cuori e fatte da nord, così procurando un indebito vantaggio in classifica alla coppia [omissis] – [omissis].
2. Il Giudice Sportivo Nazionale, con decisione del 28 marzo 2025, ha applicato agli odierni ricorrenti la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura per un periodo di mesi 18, nonché la sanzione accessoria del divieto di formare coppia o squadra reciprocamente per un periodo di anni 3, per la violazione dell’art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli articoli 13/II e 15 dello Statuto Federale e 36 del Regolamento Tornei.
3. La Corte Federale d’Appello, con decisione del 7 maggio 2025, ha respinto il reclamo proposto dagli interessati e, per l’effetto, ha confermato la decisione di primo grado.
4. Con ricorso in data 18 giugno 2025, affidato a tre distinti motivi, i ricorrenti hanno impugnato la predetta decisione chiedendo, in parziale riforma della sentenza, la riduzione della sanzione comminata.
Con il primo motivo, viene dedotto un vizio di motivazione in ordine alla tenuità dell’offesa e all’irragionevolezza della sanzione per effetto della mancata applicazione delle attenuanti.
Con il secondo motivo, si lamenta l’omessa valorizzazione del comportamento successivo all’evento, con la piena ammissione dell’illecito commesso e l’invio di una lettera di scuse.
Con il terzo motivo, si deduce la non proporzionalità della sanzione, con valore sostanzialmente espulsivo alla luce dell’età avanzata dei ricorrenti.
Considerato in diritto
1. I tre motivi di ricorso, per la loro stretta interconnessione e, talvolta, ripetizione dei vari argomenti, possono essere trattati congiuntamente.
I ricorrenti, avendo ammesso le loro responsabilità in relazione alla vicenda contestata e per la quale sono stati sanzionati, lamentano, sotto vari profili, l’insufficienza della motivazione circa la mancata concessione della riduzione della sanzione, denunciando la sproporzione della misura irrogata.
In particolare, i ricorrenti evidenziano di aver riconosciuto immediatamente l’illecito commesso, consistente nella violazione dell’art. 33, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIBG che postula, nell’ambito delle competizioni, il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, e di aver inviato una lettera di scuse con la quale si dichiaravano pentiti di quanto accaduto, con contestuale promessa di non incorrere più in analoghi errori.
Pertanto, lamentano la mancata applicazione delle attenuanti, con la conseguente riduzione della sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Giustizia FIGB, secondo cui “l’aver ammesso la propria responsabilità costituisce un’attenuante”.
2. I motivi sono inammissibili oltre che infondati.
In merito a doglianze attinenti all’entità della sanzione inflitta, va rammentato che questo Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo quando la stessa sia stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. Non è invece consentito al Collegio di valutare la doglianza sulla quantificazione della sanzione, laddove adottata in aderenza ai suddetti presupposti (così, ad esempio, C.G.S., Sezioni Unite, decisione n. 71/2019, e Sez. II, decisione n. 74/2022, nonché, Sez. I, decisione n. 102/2021, che ha anche evidenziato che «l’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore»).
Al riguardo, i giudici federali di merito hanno esaurientemente motivato in ordine alla proporzionalità della sanzione inflitta e alla ragionevolezza della sanzione accessoria comminata, pur tenendo conto dell’ammissione di colpa degli interessati, stante la gravità della condotta tenuta dagli incolpati e la necessità che l’accordo illecito non venga reiterato.
I principi di lealtà, probità e correttezza costituiscono, infatti, cardini dell’ordinamento sportivo mentre il comportamento degli odierni ricorrenti - che hanno raggirato dolosamente l’arbitro, nell’esecuzione di un comune disegno fraudolento al fine di ottenere un vantaggio in classifica - appare incompatibile con i predetti principi, espressione del più generale canone di buona fede. Come correttamente osservato dal giudice d’appello, i fatti artatamente posti in essere dagli odierni ricorrenti, in quanto funzionali all’alterazione del risultato della gara, risultano estremamente gravi a prescindere dall’entità del beneficio ingiustamente apportato a taluni a discapito di altri partecipanti e dal livello locale o nazionale della gara.
Inoltre, l’esperienza trentennale degli incolpati rende del tutto inverosimile la pretesa non consapevolezza della gravità di un atto integrante gli estremi dell’illecito sportivo ai sensi dell’art. 33, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIGB, che ha coinvolto anche, con artifizi e raggiri, l’ufficiale di gara.
Ne discende che del tutto irragionevole appare la pretesa dei ricorrenti di vedersi applicate le attenuanti per effetto del comportamento confessorio successivo, atteso che l’ammissione dell’illecito è avvenuto quando ormai i fatti erano stati chiaramente accertati dall’ufficiale di gara, rendendo la condotta susseguente del tutto ininfluente e non “peculiarmente virtuosa”.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della impugnata decisione della Corte Federale di Appello.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2025.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Wally Ferrante
Depositato in Roma, in data 9 dicembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
