CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83 del 09/12/2025 – Frosinone Calcio S.r.l. / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Accademia Frosinone S.C. S.r.l.
Decisione n. 83
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente e Relatore
Carlo Bottari
Maurizio Cinelli
Giovanni Iannini
Barbara Marchetti - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dal Frosinone Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), non costituitasi in giudizio,
nonché
della S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Torriero,
per l'annullamento/revoca
della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 31 luglio 2025 (Registro procedimenti riuniti nn. 0003/CFA/2025-2026, 0004/CFA/2025-2026, 0005/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 5 agosto 2025 (Decisione/0016/CFA-2025- 2026), con la quale sono stati parzialmente accolti, con esclusivo riferimento al capo relativo alle spese, i reclami promossi dal Frosinone Calcio S.r.l. avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0028/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, n. 0027/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, e n. 0029/TFNSVE-2024-2025,
notificata il 30 giugno 2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC, con riferimento ai premi relativi ai calciatori [omissis], [omissis] e [omissis].
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
vista la costituzione in giudizio della S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l. con memoria depositata in data 6 ottobre 2025;
vista la costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria depositata in data 10 ottobre 2025;
preso atto della dichiarazione di rinuncia trasmessa, in data 14 novembre 2025, a mezzo PEC, dal difensore della parte ricorrente - Frosinone Calcio S.r.l. - avv. Mattia Grassani, con la quale, nelle more della definizione del procedimento de quo, si è provveduto a rappresentare che “Frosinone Calcio S.r.l. e S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l. raggiungevano accordo transattivo in forza del quale, la materia del contendere, oggetto del presente contezioso, risulta cessata, con espressa pattuizione tra le Parti circa la compensazione delle spese di causa”, nonché a formalizzare la rinuncia alla coltivazione del procedimento di cui in epigrafe e la richiesta di archiviazione del relativo fascicolo, con restituzione del contributo versato per l’accesso al servizio di giustizia del CONI;
preso atto, altresì, della memoria trasmessa, in data 28 novembre 2025, a mezzo PEC, dal difensore della parte resistente - S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l. - avv. Marco Torriero,
con la quale, nel confermare il raggiungimento dell’accordo transattivo con la ricorrente Frosinone Calcio S.r.l., si è provveduto a dichiarare che la medesima resistente “non ha più interesse a coltivare il giudizio”, nonché a formalizzare l’accettazione della suddetta rinuncia agli atti del procedimento, con richiesta di “procedersi all’archiviazione del fascicolo e/o alla dichiarazione di estinzione del giudizio”, con integrale compensazione delle spese;
uditi, nell’udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Frosinone Calcio S.r.l. - avv. Mattia Grassani; l’avv. Marco Torriero, per la resistente S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l.; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
considerato che, nella suddetta udienza, l’avv. Mattia Grassani, difensore del Frosinone Calcio S.r.l., e l’avv. Marco Torriero, difensore della S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., nel confermare quanto già comunicato, a mezzo PEC, rispettivamente in data 14 e 28 novembre 2025, hanno insistito nella richiesta di estinzione del giudizio de quo, con compensazione delle spese di lite;
considerato che le suddette dichiarazioni, rese dalle parti, rendono evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse delle medesime a coltivare il ricorso e che può essere, conseguentemente, pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
udito, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il Presidente e relatore, cons. Dante D’Alessio.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2025 – Frosinone/FIGC e altri, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dispone la compensazione delle spese di lite e l’incameramento della somma di € 2.000,00 versata dalla società ricorrente a titolo di diritti amministrativi.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente e Relatore
F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 9 dicembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
