CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84 del 12/12/2025 – FCD LMM Montemiletto / FIGC / U.S. Angri 1927
Decisione n. 84
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente Enzo Paolini - Relatore Giuseppe Andreotta Piero Floreani
Angelo Guadagnino - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2025, presentato, in data 3 novembre 2025, dalla FCD LMM Montemiletto, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, non costituitosi in giudizio,
l'U.S. Angri 1927, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano e Maria Burattini,
con notifica effettuata
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
avente ad oggetto l’impugnazione
della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, con motivazioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 2/CSAT del 9 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 24 settembre 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara FCD LMM Montemiletto - U.S. Angri del 14 settembre 2025 ed è stata inflitta alla predetta
U.S. Angri 1927 l’ammenda di € 150,00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 2 dicembre 2025, il difensore della parte ricorrente - FCD LMM Montemiletto - avv. Gaetano Aita; gli avv.ti prof. Enrico Lubrano e Maria Burattini, per la resistente
U.S. Angri 1927; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo conferita dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il Collegio, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene preliminarmente necessario ricostruire in maniera ordinata il quadro fattuale nel quale la presente controversia si colloca.
La vicenda trae origine dalla gara del 14 settembre 2025 del Campionato di Eccellenza, disputata tra FCD LMM Montemiletto e U.S. Angri 1927, conclusasi con il risultato di 0-1.
All’esito della gara, la società Montemiletto proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania LND- FIGC, lamentando la posizione irregolare di quattro calciatori dell’Angri, tra cui Garofalo Agostino, assumendo che il relativo tesseramento, presentato in data 13 settembre 2025, fosse privo della sottoscrizione del Presidente, requisito essenziale ai fini della validità della richiesta.
Il Giudice Sportivo, acquisite le informazioni dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Campania, rilevava che per tre calciatori la procedura era stata perfezionata il 13 settembre, mentre per Garofalo, pur essendo stata la pratica caricata nella medesima data, l’assenza della firma del presidente era stata segnalata dall’Ufficio soltanto in data 15 settembre 2025.
La società Angri, immediatamente avvisata, provvedeva nello stesso giorno a dematerializzare la pratica con firma digitale, completando il tesseramento.
Il Giudice Sportivo, ritenuta la mancanza della sottoscrizione quale irregolarità formale, sanata tempestivamente e priva di effetti retroattivi, omologava il risultato della gara, disponendo la sola ammenda di euro 150,00 alla società Angri.
Avverso tale decisione il Montemiletto proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Campania, la quale, con Comunicato Ufficiale n. 2/CSAT del 9 ottobre 2025, confermava integralmente la decisione del Giudice di prime cure.
La società Montemiletto ha, quindi, adito questo Collegio di Garanzia dello Sport, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 39 NOIF, dell’art. 30 dello Statuto FIGC e dell’art. 10 CGS-FIGC, sostenendo che la mancanza della firma del Presidente non integri un semplice errore materiale, bensì un vizio essenziale idoneo a determinare l’inesistenza o nullità, con conseguente assenza del tesseramento alla data della gara e necessaria applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino.
Chiede, pertanto, l’annullamento della decisione della Corte e la conseguente condanna della società Angri alla perdita della gara.
Si sono costituite in giudizio la FIGC, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e la società U.S. Angri 1927, che ha concluso per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza del gravame.
Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI da parte del Montemiletto. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ciò posto, il Collegio osserva che la questione giuridica centrale attiene alla qualificazione della pratica presentata in data 13 settembre 2025: se essa debba considerarsi giuridicamente inesistente per mancanza della firma del presidente, o, viceversa, se tale mancanza configuri una irregolarità formale, sanabile senza effetti retroattivi, in conformità all’impianto normativo e giurisprudenziale che governa il tesseramento dei calciatori dilettanti.
Occorre, dunque, richiamare l’art. 39 NOIF, che disciplina la decorrenza del tesseramento e prevede che la data del deposito telematico della richiesta costituiva, ad ogni effetto, il momento di decorrenza del tesseramento, consentendo l’utilizzo del calciatore dal giorno successivo, sempre che la pratica non presenti errori.
La normativa federale di rango primario non distingue, tuttavia, tra errori essenziali ed errori formali, rinviando sul punto all’art. 42 NOIF, che riconosce gli effetti retroattivi della revoca del tesseramento ai soli casi di irregolarità o illegittimità sostanziali, espressamente qualificati dalla norma, quali la falsità dei documenti, la carenza dei requisiti di tesseramento o la non veridicità dei presupposti.
Le Linee Guida LND sul tesseramento digitale, espressamente richiamate dalla Decisione del Collegio di Garanzia n. 89/2023, chiariscono che la mancanza di firma digitale, così come l’incompletezza documentale, costituisce “errore” che comporta la necessità di nuova dematerializzazione della pratica, la cui decorrenza sarà fissata alla data di correzione.
La stessa disciplina prevede che l’utilizzo del calciatore prima della correzione dell’errore comporti, salvo casi più gravi, l’applicazione dell’ammenda, senza alcuna menzione della perdita della gara.
Tale impostazione è stata pienamente recepita nella giurisprudenza del Collegio, in particolare con la decisione su richiamata, ove si afferma in modo chiaro che il tesseramento conserva efficacia fino alla comunicazione dell’irregolarità, che gli errori documentali non determinano nullità retroattiva del procedimento e che l’utilizzo del calciatore resta consentito fino alla richiesta di integrazione, essendo preclusa alla società la possibilità di desumere autonomamente l’irregolarità del tesseramento in assenza di comunicazioni del Comitato.
La giurisprudenza amministrativa richiamata nella stessa decisione, in particolare, Cons. di Stato, n. 5011/2020, valorizza, altresì, il principio di affidamento, secondo il quale l’amministrazione non può far ricadere sul privato le conseguenze di irregolarità non conoscibili.
In questa prospettiva, la circostanza che il sistema informatico non avesse generato alcun alert e che l’Ufficio Tesseramenti non avesse ancora rilevato l’errore prima della gara del 14 settembre costituisce elemento decisivo, poiché rende oggettivamente impossibile individuare un comportamento negligente da parte della società che ha utilizzato il calciatore.
Per delineare correttamente la distinzione tra inesistenza dell’atto di tesseramento e irregolarità sanabile, occorre inoltre richiamare alcuni principi di carattere generale.
In ambito amministrativo, l’atto privo di sottoscrizione non è automaticamente inesistente, potendo essere qualificato come annullabile o irregolare, quando la volontà dell’amministrazione risulti desumibile dal procedimento (artt. 21 septies e 21 octies, L. 241/1990).
Analogamente, in ambito civile, la mancanza di forma non determina nullità se la forma non è prescritta ad substantiam e gli atti affetti da mera irregolarità sono suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 1399, 1421 e ss. c.c.
Alla luce di tali principi trasversali, la mancanza di firma del presidente sulla pratica del 13 settembre non può essere automaticamente ricondotta alla categoria della “inesistenza giuridica”. La volontà della società, di procedere al tesseramento era evidente e materialmente manifesta attraverso il caricamento della pratica sul portale federale; il procedimento era stato avviato in conformità alle modalità telematiche; il sistema aveva recepito l’istanza e l’ufficio tesseramenti non aveva ancora rilevato l’anomalia né aveva emesso comunicazioni in grado di porre la società nelle condizioni di conoscere tempestivamente l’irregolarità.
Il Collegio ritiene, pertanto, che, nella fattispecie, la mancanza di sottoscrizione debba essere qualificata come irregolarità formale, riconducibile alla categoria degli errori materiali presi in considerazione tanto dall’art. 39 NOIF quanto dalle Linee Guida LND.
L’errore è stato segnalato e corretto tempestivamente e il suo riscontro solo il giorno successivo alla gara impedisce di attribuirgli un effetto retroattivo tale da incidere sulla titolarità del calciatore a partecipare alla gara del 14 settembre.
Ne consegue che il ragionamento seguito dalla Corte Sportiva di Appello risulta conforme alla normativa e ai principi generali che governano la materia.
Quanto alle censure mosse dalla ricorrente e relative alla motivazione della Corte Sportiva di Appello, occorre, altresì, rilevare che la FIGC ha sollevato un fondato rilievo di inammissibilità, evidenziando come la società Montemiletto, sotto la veste di violazione di legge, abbia sollecitato in realtà una diversa valutazione degli elementi di fatto, già esaminati e vagliati dai giudici federali di merito.
Sul punto, la giurisprudenza di questo Organo giudicante è ferma nel ritenere che il sindacato del Collegio di Garanzia non può investire il risultato interpretativo dei giudici di merito quando questo rientri nel novero delle plausibili soluzioni ermeneutiche e sia sorretto da motivazione logica.
In definitiva, le doglianze della società ricorrente risultano infondate nel merito e, per taluni profili, inammissibili.
A tali osservazioni si è aggiunta la posizione dell’U.S. Angri 1927, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui Montemiletto chiede l’irrogazione della perdita della gara.
Tenuto conto che la questione della inammissibilità è stata già affrontata e diversamente risolta - e comunque disattesa - in consolidata giurisprudenza (vedansi decisioni del Collegio di Garanzia nn. 11/2023 e 41/2023), il Collegio ritiene di dare conto, nel merito, della posizione della società Angri, che ha richiamato il condivisibile principio della prevalenza della sostanza sulla forma nei casi di irregolarità meramente documentali, evidenziando come la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante integri un vizio formale non idoneo, di per sé, ad incidere sulla sostanziale regolarità del procedimento di tesseramento avviato il 13 settembre.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conferma integrale della decisione adottata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente U.S. Angri 1927 ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 2 dicembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Enzo Paolini
Depositato in Roma, in data 12 dicembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
